[Il 31 luglio 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute preliminarmente sulle autonomie locali.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici del titolo V della Parte seconda per il testo completo della discussione.
Il Presidente Terracini fa un breve accenno riguardo la composizione del Senato.]
Presidente Terracini. [...] Poi vi è la questione dei controlli. Si domanda: dovrà essere esercitato un controllo? e in quale maniera l'attività della regione potrà essere controllata? Pensa che un controllo sopra l'attività della regione debba esistere, ma che debba essere un controllo che trovi la propria origine sulla base elettiva. Così come il controllo dei comuni è esercitato da una Giunta provinciale amministrativa — che deve essere trasformata e diventare di carattere elettivo — le regioni potrebbero essere controllate da una Giunta parlamentare nazionale, in modi che potranno essere poi stabiliti. Se poi si tiene presente — ciò di cui non si è ancora parlato in maniera esplicita — che la seconda Camera, se si giungerà a stabilirne l'esistenza, sarà una Camera essenzialmente a base regionale, questa sarà appunto indicata per creare nel proprio seno organismi di controllo della regione, e con ciò si stabilirà una connessione maggiore, più organica, fra il nuovo ente regione e gli organismi centrali dello Stato.
[...]
Coglie l'occasione per accennare al problema della differenziazione della seconda Camera nei confronti della prima: tale differenziazione, a suo avviso, dovrebbe essere data dal modo particolare in cui la seconda Camera sarà eletta: cioè a base di suffragio universale diretto per l'Assemblea parlamentare, e a base di suffragio universale indiretto per la seconda Camera. È stato fatto presente autorevolmente che è necessario che, non appena la Costituente si scioglierà, vi sia già la possibilità di procedere non soltanto alla formazione della prima Camera, ma anche a quella della seconda; perché il Capo definitivo dello Stato molto probabilmente sarà eletto dalle due Camere riunite. Pertanto, è evidente che, se non si potesse immediatamente passare alla formazione della seconda Camera, o bisognerebbe prorogare la elezione del Capo definitivo dello Stato o bisognerebbe tener sospesa anche la elezione della prima Camera; posizioni queste ambedue insostenibili. Ora, gli organismi appositi dello Stato attuale — che saranno ereditati dal nuovo Stato, perché rappresentano apparecchi tecnici — potrebbero frattanto incominciare a preparare le basi regionali necessarie per l'elezione della seconda Camera.
A cura di Fabrizio Calzaretti