[Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]
Il Presidente Terracini comunica che la Sottocommissione deve pronunciarsi sugli articoli relativi al potere legislativo, quali risultano dal lavoro del Comitato di coordinamento, il quale ha proposto anche qualche emendamento.
[...]
Il Presidente Terracini. [...] Pone in discussione l'articolo 6:
«I Senatori sono eletti per un terzo dai membri dell'Assemblea regionale, e per il resto dai consiglieri comunali della Regione».
Fa presente che vi è un emendamento sostitutivo del seguente tenore:
«I Senatori sono eletti per due terzi dai consiglieri comunali della Regione e per il resto dai membri dell'Assemblea regionale».
Nobile chiede un chiarimento su questa formulazione.
Il Presidente Terracini chiarisce che si tratta di decidere se i residui a cui può dar luogo la divisione per due terzi debbano andare a profitto dei Consigli comunali e dell'Assemblea regionale.
Conti riafferma la sua contrarietà a tutto il sistema adottato negli articoli 5, 6 e 7.
Il Presidente Terracini pone in votazione l'articolo 6 nella prima formulazione.
(Non è approvato).
Mette in votazione la formulazione sostitutiva:
«I Senatori sono eletti per due terzi dai Consiglieri comunali della Regione, e per il resto dai membri dell'Assemblea regionale».
(È approvata).
Pone in discussione l'articolo 7:
«Sono eleggibili a Senatori i cittadini i quali, oltre ad avere i requisiti per essere elettori, abbiano compiuto 35 anni di età, siano nati o domiciliati nella Regione, e siano o siano stati:
1°) capi di formazioni regolari o partigiane partecipanti alla guerra di liberazione con grado non inferiore a Comandante di divisione; decorati al valore nel corso della stessa guerra; Presidente di un Comitato di liberazione nazionale regionale fino al momento della liberazione;
2°) membri elettivi di un Consiglio di gestione o di amministrazione di azienda o cooperativa con almeno 100 dipendenti o soci, nonché dirigenti tecnici o amministrativi di aziende di eguali dimensioni, se abbiano ricoperto la carica per un periodo complessivo non inferiore a 3 anni;
3°) membri elettivi dei Consigli delle Camere di commercio, industria e agricoltura dopo tre anni di funzioni;
4°) membri elettivi dei Consigli superiori presso le Amministrazioni centrali dello Stato, dopo tre anni di funzioni;
5°) membri eletti dei Consigli degli ordini professionali dopo almeno tre anni di funzioni;
6°) Presidenti della Repubblica; Ministri, Sottosegretari di Stato, Deputati alla Camera o all'Assemblea Costituente; Senatori appartenenti al disciolto Senato non dichiarati decaduti;
7°) membri delle Assemblee regionali e dei Consigli provinciali dopo tre anni di funzioni;
8°) sindaci, assessori o consiglieri di Comuni con più di diecimila abitanti, dopo almeno quattro anni di funzioni; sindaci, assessori o consiglieri di Comuni con meno di dieci mila abitanti dopo almeno 8 anni di funzioni;
9°) presidenti di istituzioni di assistenza e beneficenza dopo 5 anni di funzioni;
10°) membri dell'Accademia nazionale dei Lincei o delle Accademie o Società scientifiche e storiche a quella equiparate;
11°) professori ordinari di Università o Istituti equiparati;
12°) magistrati dell'ordine giudiziario, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, di grado non inferiore a...
13°) funzionari dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di grado non inferiore a direttore generale o a questo equiparati».
Sull'ultima parte del punto 1°) osserva che gli è stato fatto notare come «fino al momento della liberazione» non vi siano stati presidenti di Comitati regionali di liberazione nazionale, perché in quel periodo i vari membri dei Comitati presiedevano a turno le riunioni.
Lussu ritiene che si possa togliere la frase: «fino al momento della liberazione», perché i presidenti regionali eletti dopo la liberazione erano stati figure predominanti nel periodo clandestino.
Il Presidente Terracini ricorda che la frase fu usata per riferirsi a quei Comitati di liberazione che hanno agito nella clandestinità.
Codacci Pisanelli fa presente che, dicendosi decorati al valore «nel corso della stessa guerra», restano esclusi i decorati della guerra 1915-18.
Il Presidente Terracini ricorda che questa fu la conclusione a cui si giunse durante la discussione dell'articolo.
Einaudi osserva al punto 2°), ove si parla di «azienda o cooperativa», che la cooperativa è anche un'azienda e che si potrebbe con maggiore proprietà di linguaggio dire: «membri elettivi di un consiglio di gestione o di amministrazione di imprese, ecc.».
Il Presidente Terracini fa notare che, siccome nella comune accezione si distinguono le aziende cooperative da quelle non cooperative, per una ragione di comprensibilità popolare e per sottolineare la particolare importanza che si dà alle cooperative, è stata adottata questa formula, la quale del resto potrà essere riveduta dal Comitato definitivo di redazione.
Targetti fa notare l'omissione che riguarda le organizzazioni sindacali. Vorrebbe aggiungere nell'elenco anche gli ex Consultori nazionali.
Il Presidente Terracini ricorda che i Consultori furono esclusi durante la discussione. Quanto alle organizzazioni sindacali, nota che va aggiunto il seguente punto non riportato nel testo dell'articolo di cui ha dato lettura, per semplice omissione:
14°) membri elettivi dei Consigli direttivi nazionali, regionali, e provinciali di organizzazioni sindacali, che abbiano ricoperto la carica almeno per tre anni».
Nobile, al punto 6°), vorrebbe chiarito che si tratta di Ministri e Sottosegretari di Stato del periodo pre-fascista.
Fuschini fa notare che ciò deve dirsi anche per i Deputati alla Camera.
Il Presidente Terracini ritiene evidente tutto ciò, come risulta anche dalla discussione avvenuta.
Rossi Paolo ricorda che fu deciso di includere un chiarimento di questo genere nelle disposizioni transitorie.
(Così rimane stabilito).
Nobile, sul punto 13°), domanda se gli ufficiali sono compresi sotto la dizione «funzionari», perché, com'egli disse, non sarebbe logico escluderli, almeno da un certo grado in su.
Bozzi lo assicura formalmente al riguardo.
Il Presidente Terracini conferma all'onorevole Nobile che l'ufficiale è un funzionario, perché è legato allo Stato da un rapporto di impiego.
Leone Giovanni, al punto 11°), dove si parla di «professori ordinari di Università», vorrebbe si dicesse «professori di ruolo», per comprendervi anche gli straordinari.
Il Presidente Terracini fa notare che la questione venne già discussa e decisa dalla Sottocommissione.
Leone Giovanni, si riserva di riproporla in altra sede.
Il Presidente Terracini pone in votazione l'articolo 7 nel testo già letto, con l'aggiunta del punto 14°), omesso per errore, e che va inserito come punto 2°), spostando il numero di tutti gli altri.
(È approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti