[Il 26 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]

Mortati, Relatore, osserva che non bisogna confondere la questione della parità del Senato alla Camera con quella della sua posizione quale potrà risultare dal suo funzionamento. La parità giuridica, l'intervento a pari condizioni della seconda Camera in tutte le funzioni della prima non significa che debba essere attribuita alla seconda Camera una posizione di eguaglianza effettiva; la disparità sarà conseguente, sarà un'inferiorità di fatto che potrà tradursi in un'inferiorità giuridica quando sarà stabilito il congegno con cui superare un eventuale conflitto tra le due Camere. In altri termini, il principio della parità non dovrebbe implicare quello di una parità assoluta. Frattanto, per fissare alcuni punti ben determinati, presenta il seguente ordine del giorno:

«La Sottocommissione ritiene che la seconda Camera debba essere configurata quale mezzo per l'espressione degli interessi regionali e nello stesso tempo quale organismo di coordinazione degli interessi stessi nella superiore inscindibile unità dello Stato;

che la seconda Camera debba trovare la fonte del potere di tutti i suoi membri (all'infuori di ogni intervento del Capo dello Stato) in una investitura popolare su una larghissima base di suffragio, con le necessarie differenziazioni di procedimenti elettivi rispetto alla prima Camera;

che pertanto debba essere riconosciuto alla seconda Camera medesima un potere di intervento, con parità di posizione giuridica, nelle stesse funzioni attribuite alla prima Camera;

che la predestinazione dei congegni diretti a dirimere gli eventuali conflitti fra le due Camere debba essere orientata nel senso di riaffermare nella sua pienezza la sovranità popolare;

che alla seconda Camera debba essere confermato il nome, che si collega ad una antichissima tradizione storica, di Senato».

Il Presidente Terracini rileva che l'ordine del giorno dell'onorevole Mortati si riferisce a troppe questioni che dovrebbero essere esaminate e vagliate separatamente. Esso quindi richiederebbe una troppo lunga discussione e non potrebbe essere posto in votazione che alla fine della discussione stessa.

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Avverte che sul problema della formazione della seconda Camera gli onorevoli La Rocca, Grieco ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La seconda Sottocommissione, considerando che ogni investitura di funzioni rappresentative dall'alto contraddice risolutamente ai più elementari principî di una democrazia, delibera che la seconda Camera abbia origine esclusivamente elettiva».

Piccioni riconosce che la nomina della seconda Camera debba essere fondata sul suffragio, ma non crede che questo principio fondamentale sarebbe menomato se fosse consentita la nomina da parte del Capo dello Stato di un numero assai ristretto di persone. Intende riferirsi agli ex Presidenti della Repubblica e agli ex Presidenti del Consiglio. E se anche ai più alti magistrati si desse, per tutto il tempo che esercitano la loro funzione, la possibilità di partecipare alla vita del Senato, queste persone potrebbero portare un notevole contributo di cognizioni e di esperienze nelle discussioni della seconda Camera, che non per questo verrebbe a perdere la sua caratteristica fondamentale basata sulla rappresentanza elettiva.

Lussu avrebbe aderito alla proposta dell'onorevole Piccioni, se fosse stato approvato il suo ordine del giorno; ma dopo l'approvazione della parità delle due Camere, se si immettessero nella seconda le figure più rappresentative del Paese ed i più alti magistrati, si darebbe alla seconda Camera una posizione di superiorità rispetto alla prima. Perciò è contrario alla proposta dell'onorevole Piccioni.

Ambrosini ricorda che già in altre occasioni ha dichiarato che sarebbe opportuno lasciare al Capo dello Stato la possibilità di nominare una sia pur piccolissima quota di senatori. Né ha niente in contrario a che alcuni alti magistrati, per la durata della loro carica facciano parte di diritto del Senato.

In ogni modo, se si ammette che almeno la maggior parte dei membri della seconda Camera debba essere eletta dalle assemblee regionali, con un'elezione di secondo grado, non vede un grave inconveniente nel fatto che un'aliquota assai ristretta di senatori possa essere nominata dal Capo dello Stato.

Bozzi dichiara di essere contrario alla proposta dell'onorevole Piccioni, la quale comporterebbe una contaminazione tra due principî: il principio elettivo e quello della nomina dall'alto. D'altra parte gli alti magistrati come pure gli ex Presidenti della Repubblica o del Consiglio troveranno la loro sistemazione nella composizione dell'Alta Corte di Giustizia costituzionale.

Piccioni non insiste nella sua proposta.

Mortati, Relatore, si associa all'ordine del giorno degli onorevoli La Rocca e Grieco.

Il Presidente Terracini mette in votazione l'ordine del giorno degli onorevoli La Rocca e Grieco.

(È approvato con 22 voti favorevoli e 7 contrari).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti