Evoluzione dell'Articolo

Senza votare esplicitamente il testo, l'8 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva la proposta che gli ex Presidenti della Repubblica siano senatori di diritto, e il 9 ottobre nella seduta pomeridiana, approva la formula (riferita agli ex Presidenti della Repubblica) «salvo rinuncia».

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Il 9 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente testo:

«Cinque Senatori sono nominati a vita dal Capo dello Stato fra coloro che, con meriti insigni, nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario hanno illustrata la Patria».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

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A cura di Fabrizio Calzaretti