[Il 9 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 60 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 58. Se ne dia lettura.

De Vita, Segretario, legge:

«Le due Camere sono elette per cinque anni.

«I loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere.

«La legislatura può essere prorogata solo nel caso di guerra in corso o di imminente pericolo di guerra.

«Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».

[Presidente Terracini.] A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

[...]

Presidente Terracini. Gli onorevoli Targetti, Amadei, Carpano Maglioli, De Michelis, Fedeli Aldo e Malagugini, hanno presentato il seguente emendamento:

«Al quarto comma, dopo le parole: dalla fine delle precedenti, aggiungere: tranne che sia dichiarato lo stato di guerra».

L'onorevole Targetti ha facoltà di svolgerlo.

Targetti. Rinunzio a svolgerlo.

[...]

Presidente Terracini. Invito l'onorevole Ruini a pronunziarsi su questi emendamenti a nome della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Onorevoli colleghi! Debbo esporre le ragioni che determinarono in origine la Commissione; né credo che alcunché sia mutato nell'indirizzo da essa seguito.

[...]

Mentre l'onorevole Mortati vuol allargare, l'onorevole Targetti vuol restringere la facoltà di proroga al caso di guerra già dichiarata. Il Comitato è incline a restringere più che ad allargare, crede però che sia meglio parlare genericamente di caso di guerra.

[...]

Presidente Terracini. Faccio presente che l'onorevole Bosco Lucarelli ha presentato un emendamento col quale propone di sostituire le parole «settanta giorni» con le parole «novanta giorni».

Ha facoltà di svolgerlo.

Bosco Lucarelli. Mi permetto di esporre le ragioni per cui mi pare che il termine di 70 giorni sia troppo breve. Dobbiamo infatti tener presente che si tratta di compiere tutte le operazioni precedenti alle elezioni: la formazione delle liste, la loro presentazione, ecc. Specialmente per la Camera dei deputati, mi sembra che 70 giorni non siano sufficienti. Se la Commissione ritiene che 70 giorni siano sufficienti, vada per 70 giorni, ma se non sono sufficienti, credo che 90 giorni darebbero un maggiore margine di tempo sia per la formazione delle liste, sia per la loro presentazione, e in genere per tutte le formalità che la legge richiede, specialmente ripeto, per le elezioni della Camera dei deputati.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non credo che si possa accogliere l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli, perché è bene che non vi sia una troppo lunga pausa fra le due legislature. Si tratterà di accelerare il più possibile le procedure elettorali; e la legge elettorale provvederà in questo senso.

Devo poi fare un'osservazione. Non avevo tenuto presente che l'emendamento dell'onorevole Targetti non si riferisce al terzo, ma al quarto comma, ed in sostanza contempla il caso, per verità rarissimo, che siano già sciolte le Camere e bandite le nuove elezioni, e che capiti improvvisamente la guerra. In tal caso, dice l'onorevole Targetti, si possono rimandare le elezioni. Se la portata dell'emendamento Targetti è in questo senso, non suscita le stesse difficoltà che si creerebbero se si riferisse al comma antecedente.

[...]

Clerici. [...] Dunque il comma innovativo stabilisce: «I loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere». È stabilito con ciò un principio nuovo e fecondo, perché anche dopo il decreto di convocazione dei comizi elettorali, e non solo fino al giorno delle elezioni, ma altresì fino al giorno in cui fisicamente i nuovi senatori ed i nuovi deputati occuperanno questi scanni e quelli di Palazzo Madama, le due vecchie Camere sussisteranno. Allora, onorevoli colleghi, il controllo vi è già, e permanente e vi è sempre la possibilità di autoconvocarsi da parte dell'uno o dell'altro Parlamento, e di conseguenza non vi è più un momento alcuno in cui si possa dire che il Parlamento sia vacante. Anzi avremo ora, per così dire, la permanenza tanto della Camera, come del Senato, perché sino al momento in cui i nuovi deputati ed i nuovi senatori non occuperanno gli stalli, la funzione legislativa e quella generale di controllo dello Stato è esercitata dai precedenti parlamentari.

[...]

Presidente Terracini. [...] Passiamo al secondo comma dell'articolo 58:

«I loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

[...]

Passiamo all'ultimo comma.

Bosco Lucarelli. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bosco Lucarelli. Ritiro il mio emendamento all'ultimo comma.

Presidente Terracini. Pongo ai voti il primo periodo dell'ultimo comma:

«Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti».

(È approvato).

Ricordo che al secondo periodo di questo comma: «Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni» è stato proposto dall'onorevole Perassi un emendamento inteso a sostituire le parole: «Il provvedimento» con le seguenti: «Il decreto del Presidente della Repubblica».

Lucifero. Chiedo di parlare:

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lucifero. Non possiamo trascurare il caso previsto nell'emendamento dell'onorevole Targetti, al quale mi sono già richiamato, tendente ad inserire, dopo le parole: «hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti», le altre: «tranne che sia dichiarato lo stato di guerra». L'onorevole Targetti prevede l'ipotesi che lo stato di guerra sopravvenga nelle more tra la fine della legislatura e le elezioni. Quindi io insisterei perché l'emendamento dell'onorevole Targetti fosse mantenuto e messo ai voti, altrimenti avremmo votato la possibilità di proroga prima della fine della legislatura e resterebbe in sospeso l'altra eventualità.

Presidente Terracini. Onorevole Targetti, conserva il suo emendamento?

Targetti. Lo conservo.

Mortati. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mortati. Vorrei pregare l'onorevole Targetti di spiegarci il significato di questo suo emendamento, perché non appare chiaro. Noi abbiamo stabilito che in caso di guerra dichiarata può aver luogo, con legge, la proroga della legislatura. Ora, i casi sono due: o questa proroga è già stata stabilita ed allora non c'è bisogno, naturalmente, di aggiungere l'inciso proposto dall'onorevole Targetti, perché si intuisce che nel caso di proroga non si procede alle nuove elezioni. Se poi la proroga non ci fosse, allora non si intende come si possano sospendere le elezioni già indette. Vorrei quindi pregare l'onorevole Targetti di spiegare la ragione del suo emendamento e la possibilità che vi è di inserirlo nell'insieme delle disposizioni relative alla proroga in caso di guerra.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. L'emendamento mi sembra molto chiaro e di una portata molto limitata: si riferisce ad un caso che sarà rarissimo, eccezionale, ma che può verificarsi: che cioè lo stato di guerra sia dichiarato dopo che la legislatura ha finito il suo compito e prima che sia stata eletta la nuova Camera. Non c'è stato modo di prorogare la legislatura perché lo stato di guerra ancora non si era verificato; si è verificato in quell'intervallo, ed allora non vale più la regola del termine fisso determinato per le nuove elezioni.

Bozzi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bozzi. L'ipotesi che ha prospettato l'onorevole Targetti in realtà si può verificare. Ma già nel testo che abbiamo approvato c'è la possibilità costituzionale di porvi rimedio. Ed è il secondo comma, in base al quale le Camere prorogano i loro poteri sino alla riunione delle nuove. Ora, se interviene l'evento al quale faceva riferimento l'onorevole Targetti, le Camere si riconvocheranno di diritto e potranno prorogare la loro durata.

Lucifero. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lucifero. C'è un errore, perché le Camere si possono prorogare, possono cioè prendere il provvedimento legislativo di prorogarsi finché non sono state sciolte. Ma quando funzionano per prorogatio, cioè sono già sciolte, questo provvedimento di legge non lo possono più prendere. Ecco perché devono essere autorizzate, secondo quanto stabilisce l'emendamento dell'onorevole Targetti.

Presidente Terracini. Invito l'onorevole Ruini ad esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ho dichiarato che il caso sollevato dall'onorevole Targetti è eccezionalissimo e potrà, se l'Assemblea vuole, prevedersi nel testo. Occorrerà in ogni modo precisare, in relazione al punto prospettato dall'onorevole Lucifero di una proroga votata da una Camera già sciolta. Questa revisione potrà farsi nel coordinamento finale.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Targetti, che propone di aggiungere alla fine del primo periodo del quarto comma già approvato le seguenti parole:

«tranne che sia dichiarato lo stato di guerra».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo periodo dell'ultimo comma con l'emendamento proposto dall'onorevole Perassi e accettato dalla Commissione:

«Il decreto del Presidente della Repubblica che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».

(È approvato).

Abbiamo così esaurito l'articolo 58. Ne do lettura nel testo approvato, salvo il coordinamento:

«La Camera dei Deputati è eletta per cinque anni; il Senato della Repubblica è eletto per sei anni.

«I loro poteri sono tuttavia prorogati fino alla riunione delle nuove Camere.

«La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di guerra in corso.

«Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti, tranne che sia dichiarato lo stato di guerra. Il decreto del Presidente della Repubblica che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti