[Il 20 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute il tema dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.]

Mortati, Relatore, procedendo nell'esame delle norme sul funzionamento della Camera, prospetta l'opportunità di un articolo per disciplinare l'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Terracini rileva che la proposta è stata concretata dall'onorevole Conti nei seguenti termini: «La Camera elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, i Questori, i Segretari e le Commissioni, a norma del proprio regolamento».

Mortati, Relatore, riterrebbe preferibile evitare precisazioni e soprattutto, l'accenno alle Commissioni, limitandosi a stabilire che la Camera elegge l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Terracini conviene che la formula dovrebbe essere meno impegnativa nei suoi particolari. Sarà la Camera attraverso il Regolamento a decidere su questi. La formulazione della norma potrebbe, a suo avviso, essere la seguente: «La Camera elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza».

Lussu preferirebbe la formula: «il Presidente ed il suo ufficio».

Il Presidente Terracini mette ai voti la seguente dizione:

«La Camera elegge nel suo seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza».

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti