[Il 10 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 60. Se ne dia lettura.

Molinelli, Segretario, legge:

«Ciascuna Camera elegge nel proprio seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

«La Presidenza dell'Assemblea Nazionale è assunta per la durata di un anno, alternativamente, dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente della Camera dei Senatori».

Presidente Terracini. Faccio presente che il secondo comma di questo articolo si riferisce all'Assemblea Nazionale, di cui è stato deciso di trattare al momento nel quale si saranno definiti i compiti e la competenza delle Camere.

Fuschini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fuschini. Vorrei domandare a quale punto ella intenderebbe mettere in discussione la creazione dell'Assemblea Nazionale.

Presidente Terracini. Non appena concluso il Titolo del potere legislativo.

Fuschini. Vi sono delle interferenze, però, che sopravvengono proprio nella distinzione dei compiti delle due Camere. Io credo che sarebbe meglio fare prima questa discussione.

Presidente Terracini. L'Assemblea, su proposta degli onorevoli Mortati, Tosato ed altri, ha preso questa deliberazione, in sede di esame dell'articolo 52:

«Si propone la sospensione di ogni deliberazione sull'ultimo comma dell'articolo 52 fino a quando non saranno deliberate le disposizioni relative alla formazione del Senato ed alla nomina del Capo dello Stato».

In questo momento lei propone una nuova soluzione. L'Assemblea può sempre rivedere la decisione già presa; ma la cosa più opportuna mi pare sia quella di decidere in merito all'Assemblea Nazionale nel momento in cui si sia deciso tutto quanto attiene alla Camera e al Senato. Evidentemente, dipende dalle facoltà e dai poteri dell'una e dell'altra Camera lo stabilire se il terzo istituto, l'Assemblea Nazionale, debba o no, essere costituito.

Onorevole Fuschini, restiamo alla deliberazione presa: vuol dire che la sua proposta di emendamento la esamineremo in quella sede.

Presidente Terracini. Allora, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 60, sul quale non sono stati presentati emendamenti:

«Ciascuna Camera elegge nel proprio seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza».

(È approvato).

Il secondo comma sarà esaminato quando esamineremo la questione dell'Assemblea Nazionale.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti