[Il 10 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Orlando Vittorio Emanuele. [...] E quali sono i rapporti del Governo con questo Parlamento? Perché, badate, questo delicatissimo, vitale rapporto fra organi dell'esecuzione ed organi della legislazione, questa compenetrazione reciproca, questo vivere insieme, collaborando e controllandosi, ha la sua espressione esterna, personificata, vivente. In che? Nel Gabinetto: il Gabinetto è il bilanciere di questo orologio, di questo cronometro, che è il sistema parlamentare, perché il Gabinetto, da un lato, è potere esecutivo, deriva dal Capo dello Stato, lo rappresenta, e d'altro lato, è Parlamento, ne fa parte, lo dirige, lo controlla, lo guida.

Ora, questo Gabinetto (qui è chiamato Governo), questi Ministri, quali rapporti hanno col Parlamento? Vediamo la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 61:

«I membri del Governo — intanto, qui non appare l'unità del Gabinetto, perché si parla di membri, considerati ad uno ad uno, — anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute». Questa espressione fa quasi presumere che possano esservi tirati per i capelli. «Debbono essere intesi ogni volta che lo richiedono». Dov'è più quella collaborazione intima, continua, fra il Gabinetto, rappresentante dell'esecutivo, ed il legislativo? Sembra che ognuno se ne vada per la propria via e che debbano essere messi insieme quasi per effetto di un comando.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti