[Il 24 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente riprende l'esame degli emendamenti ad alcuni articoli precedentemente rinviati.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo al primo comma dell'articolo 61, sul quale è rimasta in sospeso la decisione relativa alle parole: «e l'Assemblea Nazionale».

Se ne dia lettura.

Molinelli, Segretario, legge:

«Ciascuna Camera e l'Assemblea Nazionale adottano il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei loro membri».

Presidente Terracini. Gli onorevoli Costantini, Fedeli Aldo, Tonello, Fiorentino, Pistoia, Carpano Maglioli, Fornara, Vernocchi, De Michelis e Mariani Enrico, avevano presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri; l'Assemblea Nazionale applicherà il regolamento della Camera dei deputati».

L'onorevole Conti aveva presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per la seduta dell'Assemblea Nazionale si applica il regolamento della Camera dei deputati».

Invito l'onorevole Ruini a esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. A me pare che sarebbe più opportuno non mettere nulla a questo proposito nella Costituzione: il Parlamento riunito sceglierà il regolamento che vuole.

Presidente Terracini. Onorevole Ruini, a me sembra che sarebbe opportuno introdurre una disposizione a questo riguardo. Le due Camere riunite dovrebbero funzionare di rado, in occasione di circostanze del tutto eccezionali e dovrebbero, quel che è più, riunirsi per poche ore. Se esse dovessero darsi un regolamento, penso che dovrebbero invece protrarre molto a lungo i loro lavori, il che non mi pare sia nell'intendimento di questa Assemblea.

Fuschini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fuschini. Desidero far osservare che la riunione delle due Camere comporta delle esigenze che non sono naturalmente le stesse delle due Camere che lavorano separatamente. È ben vero che noi abbiamo detto che l'ufficio di presidenza sarà quello della Camera dei deputati; ma, per esempio, circa il modo di fare la votazione per il Presidente della Repubblica, come sul modo di discutere eventualmente la messa in istato di accusa dello stesso Presidente, vi potranno essere delle norme che solo il Parlamento riunito in Assemblea potrà stabilire caso per caso. Non tutte le disposizioni, io penso, del Regolamento della Camera possono essere efficaci per un'Assemblea dove vi sono senatori e deputati. Non basterà in diversi casi applicare sic et simpliciter il Regolamento della Camera; bisognerà lasciare la possibilità che a questo Regolamento siano apportate quelle eccezioni che deriveranno dal modo di funzionare delle Camere riunite.

Ho fatto questa osservazione, perché ne sia tenuto conto dalla Commissione, la quale potrà, se lo creda, trovare un inciso che rispecchi questa mia preoccupazione.

Corbino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. Si potrebbe trovare una soluzione in questo senso: noi potremmo non parlare nella Costituzione del regolamento del Parlamento, e nelle Disposizioni transitorie stabilire che per la prima elezione del Presidente, successiva all'entrata in vigore della Costituzione, varranno le norme del Regolamento della Camera, in quanto siano applicabili, salvo poi al Parlamento il diritto di darsi quel regolamento che considererà più opportuno.

Presidente Terracini. L'onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Tosato. Io ritengo che questa del regolamento del Parlamento non sia materia di Disposizioni transitorie; discende dai principî che un organo costituzionale ha un'autonomia interna per quanto riguarda il modo di procedere nell'esercizio delle sue funzioni. Riterrei, quindi, quasi una scorrettezza, dal punto di vista costituzionale, dato il principio dell'autonomia del Parlamento, come di qualsiasi altro organo costituzionale, imporre ad esso il regolamento interno di un'Assemblea piuttosto che di una altra. È una questione questa, del regolamento interno del Parlamento, che sarà facile risolvere, soddisfacendo a quelle che sono le esigenze particolari dell'Assemblea, tenendo presenti quelle particolari esigenze cui giustamente faceva cenno l'onorevole Fuschini.

Per questo propongo che nel testo costituzionale non si faccia parola del regolamento interno del Parlamento.

Presidente Terracini. La Commissione, in sostanza, non presenta a questo proposito alcuna proposta.

Chiedo all'onorevole Conti se mantiene il suo emendamento.

Conti. Lo ritiro.

Presidente Terracini. Poiché nessuno dei proponenti dell'emendamento Costantini è presente, si intende decaduto.

Pertanto nella Costituzione non si farà cenno di questo particolare problema.

(Così rimane stabilito).

Nello stesso articolo 61 la formula: «Assemblea Nazionale» è riportata al secondo comma, dove si dice che «le sedute sono pubbliche; tuttavia le Camere e l'Assemblea possono deliberare di riunirsi in Comitato segreto», e al terzo comma, dove si dice che «le deliberazioni delle Camere e dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri, ecc.».

Chiedo il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Propongo che si sostituisca la parola: «Assemblea Nazionale» con l'altra: «Parlamento».

Presidente Terracini. Pongo in votazione la proposta della Commissione di sostituire nei commi secondo e terzo dell'articolo 61 alla parola: «Assemblea» l'altra: «Parlamento».

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti