[Il 15 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 57 per il testo completo della seduta.]

Presidente Terracini. [...] V'è frattanto la proposta articolata dall'onorevole Perassi, sulla quale l'onorevole Piccioni ha detto di essere disposto a discutere, e che è così concepita:

«La seconda Sottocommissione, tenuti presenti i principî già adottati per quanto concerne il sistema bicamerale e la formazione della seconda Camera,

delibera di procedere alla formazione della seconda Camera sulla base dei criteri seguenti:

1°) la seconda Camera sarà interamente elettiva;

2°) è esclusa l'elezione, anche parziale, dei membri della seconda Camera da parte di distinti collegi elettorali costituiti su base professionale o di categorie;

3°) la seconda Camera sarà composta di 315 membri, di cui 300 eletti dalla regione e 15 dalla Camera dei Deputati (ovvero Assemblea Nazionale);

4°) i seggi attribuiti alle regioni saranno ripartiti in proporzione della rispettiva popolazione, previa assegnazione di 5 seggi a ciascuna regione;

5°) in ciascuna regione i membri della seconda Camera saranno eletti:

a) per un terzo dall'Assemblea regionale, con libera scelta fra cittadini aventi uno dei requisiti di capacità e di esperienza nei diversi rami dell'attività produttiva che saranno stabiliti dalla legge concernente l'elezione della seconda Camera;

b) per il resto da delegati dei consigli comunali, ciascuno dei quali eleggerà un numero di delegati che sarà determinato in relazione al numero degli elettori iscritti nel comune. Le modalità di applicazione saranno determinate dalla detta legge speciale;

6°) il requisito dell'età sarà stabilito in quello di 35 anni compiuti per tutte le categorie di membri della seconda Camera;

7°) per i membri della seconda Camera di elezione regionale sarà requisito di eleggibilità l'essere nato nella regione od avervi la residenza da almeno 5 anni;

8°) nessuno potrà essere contemporaneamente membro delle due Camere».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti