[Il 24 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato. — Presidenza del Vicepresidente Conti.]

Il Presidente Conti. [...] Fa quindi presente che occorre sancire l'incompatibilità per un membro di una delle due Camere con l'appartenenza all'altra.

Perassi propone la formula:

«Nessuno può essere al tempo stesso membro delle due Camere».

Fabbri chiede se un membro di una Camera può essere candidato per l'altra e se, in caso di elezione contemporanea, è ammessa la facoltà d'opzione.

Il Presidente Conti risponde affermativamente, precisando che nella formula suggerita si ipotizza un caso di incompatibilità e non di ineleggibilità.

Mette ai voti la proposta Perassi.

(È approvata).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti