[Il 10 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 62. Se ne dia lettura.

Molinelli, Segretario, legge.

«La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

«Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere».

Presidente Terracini. A questo articolo l'onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma sopprimere le parole: di ineleggibilità e».

Ha facoltà di svolgerlo.

Colitto. Io ho proposto di sopprimere al primo comma le parole: «di ineleggibilità e», perché dell'eleggibilità si è parlato negli articoli 54 e 55 della Costituzione.

Poiché la materia della eleggibilità è già stata trattata in altra parte della Costituzione, penso che non se ne debba parlare novellamente qui.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non credo che siano ragioni sufficienti quelle addotte dall'onorevole Colitto. Negli articoli che egli ha citato si tratta di alcune condizioni di eleggibilità; non di tutti i casi di ineleggibilità, che devono essere previsti e regolati dalla legge elettorale. Caso mai bisognerebbe riferirsi all'articolo 45. Ma io sono sicuro che l'onorevole Colitto non insisterà, anche tenendo presente — egli che ha tanto cura della forma — che «ineleggibilità ed incompatibilità» è una formula inscindibile e classica, che si completa e suona bene nelle costituzioni.

Presidente Terracini. Onorevole Colitto, lei insiste nel suo emendamento?

Colitto. Lo ritiro.

Presidente Terracini. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 62:

«La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo:

«Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere».

(È approvato).

Allora, l'articolo 62 è approvato nel testo della Commissione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti