[19 settembre 1946, seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre la discussione sul seguente articolo proposto dall'onorevole Mortati: «I deputati rappresentano la Nazione nel suo insieme».

Mortati, Relatore, osserva che qui si dovrebbe affrontare la questione del divieto del mandato imperativo. Sottrarre il deputato alla rappresentanza di interessi particolari significa che esso non rappresenta il suo partito o la sua categoria, ma la Nazione nel suo insieme. Si domanda se la disposizione da lui proposta si possa omettere o meno, perché potrebbe anche assumere una particolare importanza, se, ad esempio, si facesse del Senato la rappresentanza della regione o di categorie, e perché non si può dimenticare che oggi i deputati sono espressione dei partiti con i quali hanno un diretto legame. Sta di fatto che il problema esiste ed ha anche avuto un riflesso negli ordinamenti in cui è stabilita la decadenza del deputato quando è sconfessato dal suo partito.

Il Presidente Terracini ritiene che la disposizione in esame si potrebbe omettere. Essa poteva avere la sua ragion d'essere nei tempi passati e col collegio uninominale, quando il deputato si sentiva anche rappresentante di interessi di classe o vincolato al partito che ne aveva proposta e sostenuta la candidatura e quando la rappresentanza era circoscritta al collegio. Conviene comunque con l'onorevole Mortati che la questione non è di facile risoluzione e che qualsiasi disposizione, inserita nella Costituzione, non varrebbe a rallentare i legami tra l'eletto ed il partito che esso rappresenta o tra l'eletto e il comitato sorto per sostenere la sua candidatura.

Mannironi desidererebbe che nell'articolo proposto dall'onorevole Mortati, o eventualmente in un altro, fosse espressamente stabilito che il deputato possa liberamente esercitare il suo mandato senza vincoli di sorta.

Fabbri osserva che la questione si potrebbe semplificare, discutendo se si debba oppure no introdurre nella Costituzione la vecchia formula dello Statuto Albertino, nella quale espressamente si vietava il mandato imperativo da parte degli elettori. In ogni modo è favorevole all'articolo proposto dall'onorevole Mortati.

Di Giovanni ritiene che il concetto espresso nell'articolo in questione venga a caratterizzare la rappresentanza politica. Dire, infatti, che i deputati sono rappresentanti della Nazione equivale a dire che essi sono rappresentanti politici. C'è anche un'altra rappresentanza, quella organica degli interessi, che può trovar posto in altra sede, ad esempio nella seconda Camera.

Lussu ritiene indispensabile introdurre in un articolo della Costituzione il concetto di rappresentanza nazionale del deputato. Ricorda che nel passato essa si intendeva come ammessa; tuttavia vi furono lunghe ed aspre discussioni per stabilire se il deputato rappresentasse il suo collegio o la Nazione. Se, come è probabile, si arriverà ad una Costituzione dello Stato su basi regionalistiche o autonomistiche, sarà necessario affermare nella nuova carta statutaria che il deputato rappresenta la Nazione, e ciò per ovvie ragioni di opportunità.

Bozzi si associa a quanto ha detto l'onorevole Lussu: crede indispensabile introdurre nella Costituzione una norma nel senso indicato, in vista della struttura regionale dello Stato. Nel vecchio Statuto c'era e il non volerla includere nel nuovo potrebbe avere un significato lontano dagli intendimenti della Sottocommissione.

Il Presidente Terracini, per risolvere la questione in esame, mette in votazione la seguente dizione contenuta nel progetto dell'onorevole Conti e assorbente quella proposta dall'onorevole Mortati:

«I deputati sono rappresentanti della Nazione».

(È approvata).

Apre la discussione sulla seguente formula proposta dall'onorevole Conti: «I deputati esercitano liberamente la loro funzione», formula che preclude la possibilità di un mandato imperativo.

Lussu ritiene implicito che l'esercizio della funzione di deputati sia libero.

Mannironi dichiara che l'avverbio «liberamente» non gli sembra pleonastico: proporrebbe anzi che dopo le parole: «esercitano liberamente le loro funzioni» si aggiungessero le altre: «e senza vincoli di mandato».

Lussu ritiene che l'onorevole Conti, con la parola «liberamente», abbia inteso indicare la libertà assoluta. Ciò rende impossibile che il deputato sia perseguito penalmente per l'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari. Difatti, l'articolo proposto dall'onorevole Conti così prosegue: «I deputati, durante l'esercizio del mandato, non possono essere arrestati».

Bozzi ritiene che l'espressione «liberamente» abbia un contenuto più ampio di quello racchiuso nel concetto di mandato, e debba intendersi nel senso di «libertà assoluta», onde è inutile aggiungere le parole: «senza vincoli di mandato».

Grieco è contrario a includere la formula «senza vincoli di mandato», perché, a suo avviso, i deputati sono tutti vincolati ad un mandato: si presentano infatti alle elezioni sostenendo un programma, un orientamento politico particolare. Con l'aggiunta proposta dall'onorevole Mannironi si favorirebbe il sorgere del malcostume politico.

Mortati, Relatore, fa presente che nell'ultimo articolo da lui proposto e non approvato dalla Sottocommissione, si era astenuto dall'introdurre l'avverbio «liberamente», pensando che esso potesse riferirsi tanto alle opinioni espresse dai deputati, quanto ai rapporti tra deputati ed elettori o partiti. Ciò per non pregiudicare una questione che dovrà essere risolta in un secondo momento: quella dei rapporti tra deputati ed elettori. Difatti si dovrà decidere se includere o meno nella Costituzione il criterio della revocabilità del mandato da parte degli elettori.

Lussu dichiara di essere contrario all'uso della parola «liberamente», poiché crede che con essa possano sorgere dubbi di interpretazione.

Il Presidente Terracini mette in votazione la formula:

«I deputati esercitano liberamente la loro funzione».

(È approvata).

Mannironi insiste sulla sua proposta di aggiungere alla formula approvata l'espressione: «senza vincoli di mandato».

Fabbri propone, qualora fosse accolta l'aggiunta dell'onorevole Mannironi, di farla seguire da un punto e virgola e dall'espressione: «nessun mandato imperativo può darsi dagli elettori».

Mannironi dichiara di non aver nulla in contrario alla proposta fatta dall'onorevole Fabbri.

Il Presidente Terracini mette ai voti l'aggiunta alle parole: «i deputati esercitano liberamente la loro funzione», delle seguenti, proposte dagli onorevoli Mannironi e Fabbri:

«e senza vincoli di mandato; nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori».

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti