[Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Il Presidente Terracini comunica che la Sottocommissione deve pronunciarsi sugli articoli relativi al potere legislativo, quali risultano dal lavoro del Comitato di coordinamento, il quale ha proposto anche qualche emendamento.

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Pone in votazione l'articolo 12:

«I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni».

(È approvato).

Pone in votazione il primo comma dell'articolo 13:

«Nessun membro del Parlamento può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto per il quale sia obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, o altrimenti privato della sua libertà personale, o sottoposto a procedimento penale, senza l'autorizzazione della Camera della quale fa parte».

(È approvato).

Pone in discussione il secondo comma:

«Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di sentenza, anche se irrevocabile, e altresì per procedere a perquisizione nel suo domicilio, salvo il caso di flagrante delitto».

Fa notare che a questo comma è proposto un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

«Il perseguimento o la detenzione di un Deputato per sentenza, anche se irrevocabile, emessa anteriormente all'elezione, cessano se la Camera ne faccia richiesta».

Leone Giovanni non ritiene accettabile la formulazione di questo comma e propone di adottare la seguente: «La esecuzione della sentenza è interrotta o sospesa, se la Camera ne faccia richiesta».

Il Presidente Terracini fa presente che, pur essendo diversa la formulazione dell'articolo da quella dell'emendamento, come diversa è la base giuridica su cui esse poggiano, in pratica si arriva agli stessi risultati. Cita il caso recente del Deputato Gallo, la cui liberazione avvenne prima che fosse deliberata dall'Assemblea Costituente, per il diretto intervento del Presidente dell'Assemblea presso il Ministro della giustizia, il quale trasmise questa comunicazione al competente Procuratore della Repubblica.

Einaudi preferirebbe la formulazione originale a quella dell'emendamento. Fa anche presente che potrebbe trattarsi di un reato estraneo alla politica e per il quale la Camera non volesse chiedere la scarcerazione.

Di Giovanni distingue il caso previsto dal capoverso dell'articolo — che è quello della autorizzazione a trarre o mantenere in arresto un membro del Parlamento in esecuzione di sentenza, anche se irrevocabile — dal caso previsto nell'emendamento, che è quello del perseguimento o della detenzione in base alla sentenza emessa anteriormente alla elezione. Ritiene che le due disposizioni non siano identiche.

Mortati, Relatore, osserva che il principio ispiratore dell'emendamento è quello di richiedere l'intervento della Camera, e che il secondo comma, sia nella dizione originale che nell'emendamento, è relativo alla ipotesi della esecuzione di una sentenza anteriore alla elezione, quando cioè non v'è il sospetto di una eventuale azione del Governo per sottrarre un Deputato alle sue funzioni. Dovrebbe essere quindi, a suo parere, giustificata questa valutazione preventiva della Camera circa la opportunità della liberazione. Si tratta, in conclusione, di decidere se questa esecuzione di sentenza anteriore all'elezione debba esser automaticamente sospesa per il fatto della elezione od occorra all'uopo una richiesta del Parlamento.

Il Presidente Terracini pone ai voti l'emendamento dell'onorevole Mortati, secondo il quale occorre l'iniziativa della Camera perché si proceda all'atto che determina la scarcerazione del Deputato già arrestato, oppure la sospensione del procedimento in seguito al quale il Deputato potrebbe perdere la propria libertà personale.

(Con 10 voti favorevoli e 12 contrari, non è approvato).

Fa presente che nello stesso secondo comma dell'articolo, vi è un'ultima parte relativa alle perquisizioni domiciliari. Rileva che, in caso di flagrante delitto, la perquisizione ha lo scopo di accertare gli elementi riferentisi al delitto, indipendentemente dalla possibilità della cattura: se il reato non comporta il mandato di cattura, evidentemente l'arresto non si ha. Ricorda che la prima Sottocommissione, decidendo in merito alla libertà dei cittadini, ha stabilito che non è lecita la perquisizione domiciliare senza un ordine della autorità giudiziaria, salvo il caso di flagrante delitto. Ritiene che a questa stregua i Deputati vadano posti sullo stesso piano degli altri cittadini.

Bozzi fa l'ipotesi di un delitto commesso da persona che cerchi asilo nella casa del Deputato.

Bulloni fa notare che la perquisizione domiciliare è una delle violazioni più gravi della libertà del cittadino. Vorrebbe perciò fosse ben chiarito che debba trattarsi della flagranza in un delitto per cui sia obbligatorio il mandato di cattura.

Il Presidente Terracini pone in votazione la proposta di emendamento dell'onorevole Bulloni, secondo la quale alla fine del comma dovrebbe aggiungersi l'inciso «per cui sia obbligatorio il mandato di cattura».

(È approvato).

Fa notare che l'articolo 13 resta così approvato nel testo già letto, con l'aggiunta all'ultimo comma, dopo le parole: «salvo il caso di flagrante delitto», delle altre «per cui sia obbligatorio il mandato di cattura».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti