[Il 10 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 65. Se ne dia lettura.

De Vita, Segretario, legge:

«I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni».

«Nessun membro del Parlamento può, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, essere sottoposto a procedimento penale, né arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione domiciliare, salvo il caso di flagrante delitto, per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

«Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento, in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

Presidente Terracini. L'onorevole Mortati ha presentato a questo articolo il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti in via giudiziaria, né amministrativa o disciplinare, per le opinioni politiche espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

L'onorevole Mortati ha facoltà di svolgerlo.

Mortati. Il mio emendamento ha lo scopo di chiarimento formale, perché mi sembra che la formula adottata dalla Commissione non sia molto felice, in quanto dice genericamente che «non possono essere chiamati a rispondere». Ora, dicendo «rispondere», si può ritenere che si sia irresponsabili anche politicamente. Questa è una formula generica, mentre invece, se si vuole specificare meglio il significato della norma, sarebbe opportuno chiarire che la responsabilità a cui si è sottratti è quella che ha carattere giuridico, sia penale che civile e amministrativo. A questo scopo tende il mio emendamento.

Presidente Terracini. L'onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, alla parola: opinioni, aggiungere la parola: espresse, e alla parola: espressi, sostituire la parola: dati».

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgerlo.

Colitto. Nel testo del progetto si parla di opinioni e di voti espressi. Poiché mi sembra che le opinioni si esprimono ed i voti si danno, io ho proposto che la dizione del progetto sia sostituita da quest'altra «opinioni espresse e voti dati».

Presidente Terracini. Gli onorevoli Ghidini, Rossi Paolo, Di Gloria, Vigorelli, e Grilli hanno presentato il seguente emendamento:

«Nessun membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale sono obbligatori il mandato o l'ordine di cattura; né può essere sottoposto a procedimento penale senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene».

In sostituzione del primo firmatario, l'onorevole Rossi Paolo ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Rossi Paolo. L'emendamento che sosteniamo è dovuto alla diligenza dell'onorevole Ghidini, il quale ha rilevato due notevoli imprecisioni nel testo della Commissione. La prima è: così come l'articolo è redatto, si potrebbe ritenere che, pur non potendo il deputato essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, salvo il caso di flagrante delitto, per cui è obbligatorio il mandato di cattura, potrebbe essere sottoposto a procedimento penale quando si tratti di reato per cui sia obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Se i colleghi hanno la bontà di seguire il testo, vedranno che c'è una incertezza, un certo equivoco, o per lo meno un equivoco che potrebbe determinare una incertezza di interpretazione, perché si potrebbe ritenere che il deputato possa essere sottoposto a tali provvedimenti senza l'autorizzazione della Camera, nel caso in cui sia perseguito per un delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura. Nel testo dell'emendamento questo dubbio è eliminato.

Un altro dubbio potrebbe sorgere dal testo della Commissione, quando si parla di flagrante delitto e si riconosce che nel caso di flagrante delitto è lecito l'arresto e la perquisizione domiciliare.

Nel nostro emendamento non si parla più di flagranza per evitare possibili questioni sul concetto di essa. Tutti ricordano infatti le discussioni ripetute che si sono avute in ordine alla precisazione di questa nozione. Si è parlato della flagranza, della semi-flagranza, dell'uomo inseguito dal pubblico clamore, e ci sono state sentenze e discussioni a questo proposito.

L'emendamento Ghidini, che io ho l'onore di presentare, elimina le discussioni in merito, sostituendo a questa frase incerta, intorno alla quale si è troppe volte vanamente discusso, l'altra frase più precisa: «Salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto».

Con questa frase tutte le questioni suddette sono tolte di mezzo.

Quindi io mi permetto di raccomandare ai voti dell'Assemblea questa formula, come più precisa e concreta.

Presidente Terracini. L'onorevole Stampacchia unitamente agli onorevoli Vigna, Laconi, Nobili Tito Oro, Tonello, Tega e Grieco ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: «perquisizione», aggiungere: «personale o».

L'onorevole Stampacchia ha facoltà di svolgerlo.

Stampacchia. Si tratta di riparare ad una evidente distrazione della Commissione, la quale non ha ricordato che la perquisizione può essere personale, oltre che domiciliare. E ciascuno che ne ha esperienza ben ricorda che ciò che offendeva di più la nostra sensibilità non era tanto la perquisizione domiciliare quanto quella personale, allorché lo sbirro frugava sulla persona del perquisito, mettendogli le mani addosso per verificare se per caso non vi fosse il contrabbando.

Ripeto che si tratta di una evidente distrazione della Commissione, sicché mi pare necessario ripararvi, aggiungendo la perquisizione personale ai casi in cui è necessaria l'autorizzazione della Camera contemplata dall'articolo in discussione.

Presidente Terracini. Prego l'onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Dirò molto rapidamente. Gli emendamenti proposti sono quasi tutti di forma ed hanno piccolissima importanza.

L'onorevole Colitto propone che invece di dire che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere «delle opinioni e dei voti espressi» si dica «delle opinioni espresse e dei voti dati». Tutte le questioni di forma dovrebbero essere rimandate alla elaborazione finale. Quelle proposte fin da adesso possono essere accolte, senza più pregiudizio di eventuali revisioni, che si possano rendere necessarie per criteri generali e complessivi, nella detta elaborazione. Con questa riserva accolgo l'emendamento Colitto.

L'onorevole Ghidini, oggi assente, ha presentato, insieme ad altri colleghi, un emendamento piuttosto vasto. Per quanto riguarda la chiarificazione formale non sono del tutto d'accordo con l'onorevole Paolo Rossi, perché potrebbero sorgere dubbi anche da questo emendamento; ad esempio, mettendo alla fine le parole «senza autorizzazione della Camera» potrebbe sembrare che essa sia richiesta solo per l'ultima parte — arresto — e non per la prima — processo — dell'articolo in esame. Non credo che l'onorevole Rossi avrà difficoltà a consentire che la redazione formale sia definitivamente concordata, con lo stesso onorevole Ghidini, in sede di Comitato.

Si terrà allora presente anche la modifica più sostanziale, sulla «flagranza di reato». L'onorevole Ghidini propone di escludere i casi cosiddetti di quasi-flagranza, come quando il colpevole fugge, inseguito dal pubblico clamore e di limitarsi a quando il colpevole è colto proprio nell'atto di commettere il reato. La limitazione è ispirata ad una maggior garanzia dell'istituto parlamentare; e — sentiti anche altri colleghi competenti in materia penale — il Comitato non ha difficoltà ad accettarla; ma si riserva di formulare tutti, anche questi punti — in un testo definitivo.

L'aggiunta dell'onorevole Stampacchia, — perquisizione personale oltre che domiciliare — è compresa nella proposta Ghidini e ne segue le sorti.

Per quanto riguarda l'emendamento Mortati, credo che sarebbe opportuno conservare la vecchia dizione «rispondono» che ha un significato. Sarebbe un rimpicciolirlo, sostituendovi la casistica minuta dell'onorevole Mortati. La costituzione non è soltanto un codice od una legge. È qualcosa di più. Le sue parole hanno un valore che è anche etico politico, di portata giuridica, ma in un senso più ampio; né occorre ricordare che in diritto pubblico hanno vigore anche principî e criteri generali. Prego l'onorevole Mortati di non insistere nella sua proposta.

Presidente Terracini. L'onorevole Mortati mantiene il suo emendamento?

Mortati. Limito l'emendamento alla sostituzione, nel primo comma, della parola: «perseguiti per le» alle parole: «chiamati a rispondere delle».

Presidente Terracini. Allora per l'emendamento Ghidini, svolto dall'onorevole Rossi Paolo, vi è stato l'accordo fra il proponente e la Commissione. Quello dell'onorevole Stampacchia si può ritenere assorbito dall'emendamento Ghidini, del quale la Commissione farà quel saggio uso che riterrà opportuno.

La Commissione accetta l'emendamento modificato dell'onorevole Mortati?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato preferisce «rispondere», che è più solenne, più tradizionale, e più ampio; mentre «perseguito» potrebbe non estendersi alla responsabilità civile. Il concetto da considerare è quello di «responsabilità». Ma la questione è di scarsa importanza; e — per evitare contrasti con perdita di tempo — lascia all'Assemblea di decidere.

Presidente Terracini. Pongo in votazione il primo comma con l'emendamento Mortati che sostituisce alle parole: «chiamati a rispondere delle» la parola: «perseguiti per le».

(È approvato).

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Per il secondo comma, la Commissione accetta la sostanza dell'emendamento Ghidini, salvo la revisione e la formulazione definitiva dell'intero comma.

Presidente Terracini. Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione, salvo impegno, da parte della Commissione, ad inserire nel testo, a proposito della questione della «flagranza», la formula dell'emendamento Ghidini; ed anche l'indicazione sopra la perquisizione personale contenuta nell'emendamento Stampacchia.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma.

(È approvato).

L'articolo 65 risulta, nel suo complesso, così approvato, con la riserva relativa al secondo comma:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

«Nessun membro del Parlamento può, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, essere sottoposto a procedimento penale, né arrestato, e altrimenti privato della libertà personale, e sottoposto a perquisizione domiciliare, salvo il caso di flagrante delitto, per il quale è obbligatorio il mandato e l'ordine di cattura.

«Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento, in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti