[Il 4 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sull'organizzazione costituzionale dello Stato con la relazione dell'onorevole Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]

Conti, Relatore, [(illustrando la sua relazione)...] La Camera dei Deputati ed il Senato concorrerebbero, come organi distinti, alla formazione delle leggi, le quali sarebbero sanzionate e promulgate dal Capo dello Stato.

[Conti, Relatore, (proposta di articolazione)...]

Art. ...

Il potere legislativo è esercitato dalla Camera dei Deputati e dal Senato.

La Camera dei Deputati e il Senato riuniti costituiscono l'Assemblea Nazionale.

L'iniziativa delle leggi è riconosciuta al Presidente della Repubblica, al Governo, ai Senatori ed ai Deputati e al Popolo.

Il potere esecutivo è attribuito al Presidente della Repubblica che lo esercita per mezzo dei ministri.

Il potere giudiziario è esercitato da una magistratura indipendente retta da un Supremo Consiglio di magistrati eletto dai giudici di tutti i gradi.

[...]

Art. ...

Il Senato concorre all'opera legislativa con la Camera dei Deputati e col Governo di propria iniziativa e coll'esame e l'approvazione delle leggi votate dalla Camera dei Deputati.

[...]

Art. ...

Le leggi di iniziativa della Camera dei Deputati debbono essere approvate dal Senato.

Art. ...

Le leggi di iniziativa del Senato debbono essere approvate dalla Camera dei Deputati. Le leggi approvate dalla Camera dei Deputati, non approvate al Senato, sono rinviate con relazione motivata per nuovo esame alla Camera.

Se la legge sarà dalla Camera nuovamente approvata con due terzi dei voti, dovrà essere presentata al Presidente della Repubblica per la sanzione e la promulgazione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti