[Il 17 gennaio 1947 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato. È in discussione il tema del referendum.

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 75 per il testo completo della discussione.]

Cappi. [...] Osserva infine, nei riguardi del referendum di iniziativa popolare, che, essendo stato approvato il principio dell'iniziativa parlamentare, vi sarà sempre nel Parlamento un rappresentante di quella corrente dell'opinione pubblica che ritenesse di dover proporre una determinata legge, il quale potrebbe proporla direttamente al Parlamento. Solo nel caso in cui questa legge fosse approvata o respinta con un numero di voti minore di una certa maggioranza da indicare, il referendum potrebbe essere chiesto.

[...]

Mortati, Relatore. [...] Per quanto riguarda l'iniziativa parlamentare, dissente dal parere espresso dall'onorevole Cappi che un certo numero di elettori troveranno sempre un deputato disposto a proporre un determinato disegno di legge. Fa osservare a questo proposito che l'autorità dell'iniziativa di un solo deputato è ben diversa dall'autorità dell'iniziativa popolare. Quindi non è esatto che l'iniziativa parlamentare sostituisca quella popolare: centomila elettori hanno un peso politico ben superiore a quello di un gruppo di deputati. È quindi giusto che si apra la via a una iniziativa che ha un prestigio e una influenza politica molto superiore a quella dei singoli deputati.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti