Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 71.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere ne dichiarano l'urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi membri, la legge è promulgata nel termine fissato dalle Camere stesse.
Le leggi entrano in vigore non prima del ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere abbiano come sopra dichiarato l'urgenza.
A cura di Fabrizio Calzaretti