[Il 17 settembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo». — Presidenza del Vicepresidente Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Condorelli. [...] Avete tolto al Capo dello Stato il potere di sanzionare le leggi. Qualcuno con la solita mentalità giacobina, che guarda le cose secondo la logica formale e appunto perché formale non tocca la concretezza delle cose e perciò erra, ci dirà: «ma che cosa è in pratica questa sanzione? Il re non la rifiutava mai». Dio mio! Ma ci sono dei freni repressivi e ci sono dei freni preventivi. Questa sanzione del re, che non poteva mai mancare, era comunque un freno preventivo. Si inducevano le Camere, per lo meno sotto l'aspetto della contingenza politica, a non andare al di là di certi limiti oltre i quali non si poteva sperare la sanzione sovrana. Ed allora questo valeva per limitare il debordamento, se non per impedirlo.

La sanzione affidata al Capo dello Stato potrebbe avere questa funzione. Invece lo si è totalmente estraniato dalla funzione legislativa, che è poi la funzione più augusta dello Stato.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti