[Il 10 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Orlando Vittorio Emanuele. [...] Il Capo dello Stato poi non ha la sanzione. La Repubblica francese del 1875 gli dava, almeno, il veto sospensivo: qui il Capo dello Stato non è chiamato che per promulgare le leggi approvate dalle due Camere.

Non si dica che sono scarsi i precedenti, in cui un Capo dello Stato, avente il diritto di sanzione, l'abbia negata. Ciò derivava appunto dalla intimità e continuità dei rapporti fra il Gabinetto e le Camere; ma a parte ciò, dico la verità, il fatto del Capo dello Stato, che promulga una legge ch'egli ha sanzionato, ben s'inquadra nell'alta nobiltà della sua funzione: sanziona e promulga. Ma questo Presidente di Repubblica, senz'aver preso alcuna parte all'approvazione della legge, è chiamato, quasi per sentirsi dire: «Per conto nostro, ordina», giacché la promulgazione è il momento dell'ordine. Io non intendo giudicare se ciò sia un bene o un male: affermo solo che non trovo che sia questo un Governo parlamentare. E dire che s'intenderebbe rafforzare l'esecutivo!

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti