[Il 24 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato, e nello specifico tratta dell'iniziativa popolare di proporre leggi alle Camere. — Presidenza del Vicepresidente Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 71 per il testo completo della discussione.]

Lussu. [...] Aggiunge che l'iniziativa popolare è raramente applicata nei paesi più democratici, ove piuttosto si ricorre al referendum, con cui si sottopone al voto popolare una legge già approvata dal Governo.

Mortati, Relatore. [...] Trova piuttosto che la percentuale utile per la presentazione della proposta, consigliata dall'onorevole Conti (25 mila abitanti) è troppo modesta e fa presente che occorrerà anche prevedere le conseguenze dell'istituto, se, cioè, una volta che il Parlamento respinga la proposta, questa venga a cadere o si possa provocare su di essa un referendum.

[...]

Einaudi concorda con l'onorevole Lussu, sull'inopportunità dell'iniziativa popolare, alla quale preferisce il referendum. Non vede infatti il fondamento della prima, perché, se la corrente che si vale del diritto d'iniziativa è talmente larga da riuscire a far approvare la sua proposta, troverà sempre chi, in una delle due Camere o nel Governo stesso, si faccia iniziatore del progetto. Più utile è l'istituto del referendum, che si fonda sul fatto che non si può essere sempre sicuri che i disegni di legge approvati dal Parlamento rappresentino veramente la espressione della volontà popolare; rappresentano la volontà di un ceto politico, ma questa non sempre coincide con quella del popolo. Ricorda che l'esperienza maggiore al riguardo è stata fatta dalla Svizzera, ove molti appelli fatti attraverso all'iniziativa popolare sono caduti nel nulla, mentre molte leggi sottoposte a referendum sono state respinte.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti