[Il 6 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Cevolotto. [...] Ad ogni modo il progetto propone di adottare il sistema parlamentare ed il sistema bicamerale. E qui si sono prospettate altre obiezioni. Per esempio, l'obiezione che il sistema bicamerale renderà lenta la formazione delle leggi. E questo è vero. L'ordinamento del sistema bicamerale non è certo il più adatto per una rapida legislazione. Non dobbiamo dimenticare che noi viviamo in un momento di trasformazione dello Stato in cui è necessario rinnovare tutta la legislazione precedente. Perché, insomma, abbiamo ancora in vita le leggi, i codici fascisti, e qualche volta questo dà fastidio. Non è soltanto il fastidio quasi fisico che io posso provare nel maneggiare leggi che sono firmate da Mussolini, ma è che sono leggi molte volte in camicia nera; dobbiamo quindi rinnovarle. L'onorevole Calamandrei diceva: ma nel progetto non è stato previsto nemmeno il decreto-legge. Forse l'osservazione non è del tutto esatta. L'articolo 75 infatti dice che l'esercizio delle funzioni legislative non può esser delegato al Governo se non previa determinazione dei principî e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per un dato oggetto; quindi, con delle limitazioni, questa delegazione vi può essere e per i decreti legislativi valgono le norme che esistono in questa materia.

Arrecherà impaccio questa forma ristretta e prudente della decretazione che è prevista dalla Carta costituzionale rispetto al bisogno di rinnovare rapidamente la vecchia legislazione. Che cosa volete? Io per mio conto penso che se anche si dovessero fare meno leggi, non sarebbe poi un gran male. Comunque, non credo che di questa delegazione, per tutte quelle leggi che non hanno una grande importanza, che non sono grandi leggi istitutive fondamentali, non si possa fare un uso prudente, ma almeno in un primo tempo non limitatissimo. È necessario però che questa rinnovazione legislativa sia compiuta. E la Costituzione ha infatti il suo punto fondamentale nella profonda riforma di tutta la struttura amministrativa dello Stato.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti