[L'8 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Damiani. [...] Articolo 75: «Spetta all'Assemblea deliberare la mobilitazione generale e l'entrata in guerra». Va bene che decisioni così importanti siano prese dall'Assemblea Nazionale. Questo è un altro fatto di alto significato, che mette in maggior rilievo il grave crimine commesso nel 1940, quando l'intero popolo italiano fu trascinato alla rovina per decisione di un solo uomo. No, decisioni così importanti devono essere prese dai rappresentanti del popolo, e se ci saranno due Camere, da tutte e due le Camere. Però mi permetto fare osservare che mentre l'articolo 4 dice che l'Italia rinuncia alla guerra, qui si parla invece indiscriminatamente di guerra. Bisogna specificare che intendiamo parlare soltanto di guerra difensiva.

Pertanto, mi permetto proporre una locuzione di questo genere:

«Nel caso di aggressione nemica, spetta all'Assemblea Nazionale di proclamare la mobilitazione generale e l'entrata in guerra».

Noi non aggrediremo mai nessuno, ma se lo saremo ci difenderemo.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti