[Il 17 ottobre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 77 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'onorevole Mortati aveva presentato il seguente comma aggiuntivo all'articolo 74:

«All'infuori del caso di delegazione e di quello di guerra, il Governo può emettere norme con forza di legge solo nel caso di aumento delle tariffe delle imposte indirette, quando vi sia danno col ritardo. Gli atti relativi devono essere presentati al Parlamento il giorno stesso in cui hanno esecuzione e convertiti in legge e pubblicati entro due mesi dalla loro presentazione».

Intende svolgerlo, oppure aderisce al testo concordato?

Mortati. Se il Presidente mi permette, dirò poche parole per giustificare il ritiro condizionato dell'emendamento.

[...]

Si può aggiungere che si sono già previsti alcuni dei casi che in passato sono stati allegati come tipici della legiferazione di urgenza. Uno è il caso di guerra, e per esso si è già d'intesa che si provvederà con apposita disposizione; [...]

[...]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'esame dell'articolo 75. Se ne dia lettura.

De Vita, Segretario, legge:

«Spetta all'Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale e l'entrata in guerra.

«L'amnistia e l'indulto sono deliberati dall'Assemblea Nazionale».

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, si potrebbe osservare che, poiché questo articolo riguarda l'Assemblea Nazionale, sarebbe opportuno o necessario soprassedere alla discussione. Ma poiché vi sono emendamenti i quali, senza porre la questione dell'Assemblea Nazionale, propongono che spetti alle Camere riunite deliberare, chiedo se non sia opportuno esaminare senz'altro questo articolo.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Credo sia meglio rinviare al tema dell'Assemblea Nazionale. Infatti, ora si potrebbe votare soltanto che è sottratta al Governo la competenza di deliberare sopra la guerra e l'amnistia. Sarebbe un concetto vago; quindi è meglio rimandare insieme agli altri articoli.

(Così rimane stabilito).

[Per il testo completo della parte seguente si rimanda al commento all'articolo 81]

[...]

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Fuschini:

«Aggiungere al secondo comma:

«In caso di guerra l'esercizio provvisorio sarà regolato con la concessione di maggiori poteri al Governo a norma dell'articolo 75».

L'onorevole Fuschini ha facoltà di volgerlo.

Fuschini. Le ragioni del mio emendamento si riferiscono all'esercizio provvisorio che dovrà stabilirsi in caso di guerra. Infatti esso si dimostra, in caso di guerra, come una necessità derivante dalle condizioni in cui viene a trovarsi il Paese e non solo il Paese, ma soprattutto l'esercizio del potere parlamentare. Quindi è necessario che, alla Commissione che dovrà precisare con apposito articolo i poteri che il Parlamento potrà dare al Governo in caso di guerra, sia presente la necessità di regolare la concessione dell'esercizio provvisorio per il periodo di guerra. Ecco perché ho proposto un emendamento, il quale dice che in caso di guerra l'esercizio provvisorio sarà regolato con la concessione dei maggiori poteri che la Camera darà al Governo. Mi pare che questa misura sia così evidente, che non sia necessario intrattenere ulteriormente l'Assemblea, con riferimenti di carattere storico, perché è stato sempre dimostrato che in caso di guerra non c'è la possibilità di discutere ed approvare bilanci, come avviene in periodo di pace.

Presidente Terracini. Chiedo all'onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] L'emendamento Fuschini merita di essere considerato, ma potrà tenersi presente quando parleremo dei poteri da concedersi al Governo in caso di guerra: si potrà allora far speciale menzione della materia finanziaria, o considerarla inclusa in un'espressione generale.

[...]

Presidente Terracini. Prima di passare alla votazione chiedo ai presentatori degli emendamenti se li mantengono.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Fuschini, mantiene il suo emendamento?

Fuschini. Dopo le dichiarazioni del Presidente della Commissione, ritiro il mio emendamento riservandomi di tenerlo presente quando ci sarà la discussione dell'articolo relativo ai poteri del Governo in caso di guerra.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti