[Il 21 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Il Presidente Terracini pone in discussione l'articolo 36:

«Ciascuna Camera, con deliberazione di almeno un terzo dei suoi membri, può disporre un'inchiesta su materie di pubblico interesse.

La Commissione d'inchiesta dovrà essere nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi della Camera, e svolge la sua attività procedendo agli esami ed alle altre indagini necessarie con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria».

Fuschini domanda perché nell'articolo in esame si parli, non già del Parlamento, ma di ciascuna Camera e perché per promuovere un'inchiesta si richieda soltanto la deliberazione di un terzo dei membri.

Mortati risponde che l'iniziativa dell'inchiesta è stata limitata a un terzo dei membri per garantire il potere di controllo alle minoranze. La facoltà d'inchiesta è stata poi attribuita a ciascuna Camera in quanto non si tratta di inchieste ordinate con legge. Ognuna delle due Camere quindi, senza che sia necessario il concorso dell'altra, può disporre un'inchiesta su materie di pubblico interesse.

Fuschini osserva che, poiché con l'inchiesta si conferiscono alle Camere poteri di carattere giudiziario, e quindi straordinario, ciò dovrebbe essere stabilito soltanto con un'apposita legge. A suo avviso, quindi, in caso d'inchiesta su materie di pubblico interesse dovrebbero intervenire ambedue le Camere. E ciò anche per un'altra considerazione: potrebbe infatti sorgere un disaccordo fra i due rami del Parlamento circa l'opportunità o meno di promuovere un'inchiesta o la valutazione dei fatti assoggettati alla inchiesta stessa, e così potrebbero aversi due inchieste, dell'una e dell'altra Camera, aventi fini o risultati diversi; ciò che sarebbe assai grave ed assolutamente da evitarsi.

Laconi non condivide le critiche dell'onorevole Fuschini, e ritiene che il potere d'inchiesta debba essere riservato a ciascuna delle due Camere separatamente. È dell'avviso poi che il primo comma dell'articolo 36 debba essere così formulato:

«Ciascuna Camera, su proposta di almeno un terzo dei membri, può disporre un'inchiesta su materie di pubblico interesse».

Nobile è favorevole al mantenimento dell'articolo in esame, com'è proposto.

Mortati osserva, relativamente alla formula proposta dall'onorevole Laconi, come sia inesatto dire che ciascuna Camera debba essere costretta a disporre un'inchiesta soltanto su proposta di un dato numero dei suoi membri. Propone piuttosto che le inchieste su materie di pubblico interesse siano disposte con legge, da approvarsi in ciascuna delle due Camere da almeno un terzo dei propri membri.

Targetti non è d'accordo con l'onorevole Fuschini, perché la sua tesi è in contrasto con lo stato di fatto, per cui il Parlamento può sempre deliberare un'inchiesta senza che per questo occorra una legge. Gli sembra invece che abbia particolare importanza il capoverso dell'articolo che determina i poteri della Commissione d'inchiesta.

Tosato propone che nel primo comma, alle parole «su materie di pubblico interesse», siano sostituite le seguenti: «sulle pubbliche amministrazioni».

Il Presidente Terracini è contrario alla proposta dell'onorevole Tosato, perché il Parlamento in qualche caso può anche sentire la necessità di promuovere un'inchiesta su una privata amministrazione.

Tosato osserva che per le inchieste sulle amministrazioni private si può sempre provvedere con un'apposita legge.

Bozzi fa presente che, se si stabilisce la possibilità per le due Camere di promuovere un'inchiesta soltanto sulle pubbliche amministrazioni, si potrebbe ritenere che le Camere fossero private d'ogni facoltà d'inchiesta sulle private amministrazioni. Se si vuole il contrario, occorrerebbe dirlo espressamente.

Tosato ritiene che all'emendamento già da lui proposto, in considerazione dei rilievi fatti dall'onorevole Bozzi, potrebbe essere aggiunta la seguente disposizione: «Le Camere possono disporre, mediante legge, un'inchiesta anche sulle private amministrazioni».

Nobile è contrario alla proposta dell'onorevole Tosato.

Il Presidente Terracini non ritiene che la tutela doverosa del potere di controllo delle minoranze debba essere spinta sino al punto di concedere alle minoranze stesse la possibilità di creare un turbamento continuo nell'opera svolta dal Governo. Per lo più sarà l'opposizione, infatti, a richiedere nelle Camere inchieste su pubbliche amministrazioni; il che sarebbe assai facile ad ottenersi, se ciascuna delle due Camere potesse promuovere inchieste con deliberazione di almeno un terzo dei propri membri, in quanto facilmente può accadere che l'opposizione raggiunga almeno un terzo dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

In ogni modo, poiché sono stati presentati vari emendamenti all'articolo in esame, mette prima in votazione quello dell'onorevole Fuschini, secondo cui le inchieste su materia di pubblico interesse dovrebbero essere deliberate con legge.

(Non è approvato).

Mette in votazione l'emendamento dell'onorevole Mortati, secondo cui le inchieste su materie di pubblico interesse dovrebbero essere disposte con legge da approvarsi in ciascuna delle due Camere da almeno un terzo dei propri membri.

(Non è approvato).

Mette in votazione l'emendamento dell'onorevole Tosato, consistente nella sostituzione delle parole «sulle pubbliche amministrazioni» alle parole «su materie di pubblico interesse» poste alla fine del primo comma dell'articolo in esame.

(Non è approvato).

La Rocca propone di sostituire al primo comma dell'articolo in esame un altro così concepito:

«Ciascuna Camera con propria deliberazione può disporre un'inchiesta su materie di pubblico interesse».

Ambrosini osserva che, con la formula proposta dall'onorevole La Rocca, non si garantisce il potere di controllo alle minoranze. Sarebbe meglio pertanto lasciare l'articolo 36 immutato.

Bulloni domanda, data la gravità che di solito può avere una inchiesta su materia di pubblico interesse, se non sia il caso di riservare l'iniziativa delle inchieste all'Assemblea Nazionale.

Il Presidente Terracini fa presente che è stato respinto il principio di deliberare le inchieste con legge. Si è adottato quindi implicitamente il criterio che, per promuovere un'inchiesta, non occorra il concorso di ambedue le Camere, ma sia sufficiente l'iniziativa di ciascun ramo del Parlamento disgiuntamente. È da ritenere quindi che la proposta dell'onorevole Bulloni, in quanto mira a stabilire che le inchieste debbano essere promosse da ambedue le Camere riunite insieme, cioè dall'Assemblea Nazionale, non possa essere accolta dalla Sottocommissione. La questione che ora si può fare è soltanto quella di sapere se ciascuna Camera, per promuovere un'inchiesta, abbia bisogno di una deliberazione votata a maggioranza semplice, come ha proposto l'onorevole La Rocca, o a maggioranza qualificata, o da almeno un terzo dei membri, secondo quanto è previsto nel primo comma dell'articolo in esame.

Einaudi ricorda che l'inchiesta sulla Banca Romana, una delle più importanti nella storia politica del nostro Paese, fu deliberata soltanto dalla Camera dei Deputati.

Il Presidente Terracini mette in votazione la proposta, fatta dall'onorevole La Rocca, di sostituire al primo comma dell'articolo in esame un altro così concepito:

«Ciascuna Camera con propria deliberazione può disporre un'inchiesta su materia di pubblico interesse».

(È approvata).

Mette in votazione il secondo comma dell'articolo 36.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti