[Il 17 ottobre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo ora all'articolo 78. Se ne dia lettura.

De Vita, Segretario, legge:

«Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

«La Commissione d'inchiesta è nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi della Camera e svolge la sua attività procedendo agli esami e alle indagini con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria».

[Presidente Terracini.] Vi è a questo articolo la proposta soppressiva dell'onorevole Colitto, il quale ha facoltà di svolgerla.

Colitto. Onorevoli colleghi! Sarà una mia impressione, ma a me questo articolo sembra del tutto superfluo. Mi sembra, altresì che non abbia il carattere e, starei per dire, la dignità di una norma costituzionale.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. No, onorevole Colitto; glielo dimostrerò.

Colitto. Per me è superfluo, perché non è da dubitare che una qualsiasi, materia, specie se, come nell'articolo si legge, «materia di pubblico interesse», possa formare oggetto di inchieste disposte dalle Camere, perché le Camere possono sempre disporre indagini, investigazioni, accertamenti, come li possono disporre tutte le pubbliche amministrazioni. A nessuna amministrazione pubblica si può, infatti, negare il potere, in ogni materia che rientri nelle sue attribuzioni, di accertare fatti che desidera conoscere. Ed è evidente che, quando si concede ad una autorità il potere di esercitare una certa attività, le si riconosce perciò stesso anche il potere di accertare gli elementi di fatto necessari per il conveniente svolgimento dell'attività.

Ecco perché mi sembra la norma superflua. Ma mi sembra anche che non abbia questa il carattere di una norma costituzionale. Forse m'inganno; ma a dimostrare il mio assunto sembrami sufficiente il rilievo che in altre costituzioni di questo potere di inchiesta non è cenno. È perciò che propongo la soppressione dell'articolo. Può darsi benissimo, ripeto, che la mia sia un'impressione e che dalla oratoria suadente dell'onorevole Ruini mi vengano forniti gli argomenti per convincermi del contrario. È inutile dire che allora sarò pronto ad inchinarmi a lui ed a rinunziare all'emendamento.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Faccio osservare all'onorevole Colitto che, se non vi fosse questa disposizione nel primo comma, occorrerebbe una legge, mentre noi abbiamo voluto attribuire ad ogni Camera il potere di fare l'inchiesta per conto proprio. Quindi, la disposizione non è inutile.

Ciò risulta ancora più nel secondo comma, dove abbiamo detto che si procede «agli esami e alle indagini con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria». Se non vi fosse, come potrebbero le Camere avere questi poteri dell'autorità giudiziaria, se non per legge? La disposizione quindi ha la sua ragione d'essere.

Corbino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. Vorrei chiedere all'onorevole Ruini: ma, in questo modo, come si dispone l'inchiesta? Occorre un ordine del giorno della Camera o una legge particolare, caso per caso?

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di rispondere.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il concetto — su cui si può dissentire, ma che è sembrato opportuno — è che ogni Camera possa provvedere con una deliberazione propria, senza una legge, alla quale dovrebbe partecipare anche l'altro ramo del Parlamento.

Corbino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. Vorrei che questa questione fosse chiarita bene, perché in sostanza, noi ammettiamo che una deliberazione interna di una delle due Camere possa disporre una inchiesta anche su materie che in linea generale sono sottoposte al potere dell'altra Camera; ecco perché un qualche cosa che metta d'accordo questi due organi mi pare che ci voglia.

Presidente Terracini. Onorevole Corbino, presenti un emendamento.

Lucifero. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lucifero. Signor Presidente, io credo che la proposta concreta non possa essere che quella dell'onorevole Colitto. Penso anche io infatti che ci voglia la legge, giacché i poteri che ha una Commissione di inchiesta, che sono gli stessi dell'autorità giudiziaria, sono talmente vasti e talmente gravi, che una Camera senza il consenso dell'altra non mi pare possa assumerseli.

Io aderisco quindi completamente all'emendamento presentato dall'onorevole Colitto; io penso cioè, che quando si debba disporre di queste inchieste, il che non potrà avvenire se non in casi gravissimi e rarissimi, si debba fare una legge al riguardo.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Desidero far presente all'onorevole Lucifero che l'opportunità di non richiedere una legge delle due Camere per un'inchiesta voluta da una Camera era stata affermata anche in passato; e si era all'uopo predisposto un disegno generale di legge, nel senso ora tracciato dalla nostra Costituzione.

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Uberti. Io sono preoccupato di una formula di questo genere, cioè che una sola Camera possa deliberare, così da sostituirsi in pieno a quella che dovrebbe essere la normale procedura di un disegno di legge, senza l'esame preventivo di una Commissione. In realtà si tratterebbe di una legge di iniziativa dell'Assemblea senza le necessarie correlative procedure. Ma come si può, con una sola deliberazione parlamentare, pretendere di fare una legge?

Penso che non sia assolutamente possibile accettare la formula così come è presentata. Verremmo a conferire un potere deliberativo che non sarebbe circondato da nessuna di quelle garanzie e da nessuno di quei procedimenti che sono necessari per una legge: e cioè che essa sia prima presentata alla Camera e che poi sia esaminata da una Commissione che ne riferisca all'Assemblea.

È un sistema troppo sbrigativo, pieno di pericoli; non si può prescindere anche qui dalle tre letture, come per tutti gli altri disegni di legge; ammettere un procedimento sommario del genere può dar adito a improvvisazioni, a dar corpo a subitanei stati d'animo d'Assemblea.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Desidero far presente all'onorevole Uberti che non è vero, come egli dice, che manchino le garanzie: deve esservi una deliberazione formalmente regolare della Camera che vuol fare l'inchiesta; ed il Regolamento della Camera stabilirà le condizioni e le modalità da osservare. È poi da ricordare che un'inchiesta non è un provvedimento o una conclusione; è soltanto una raccolta di elementi e di fatti; una documentazione; e può essere ammessa senza che occorra, volta per volta, una legge vera e propria.

La questione non ha grande importanza, ma ho creduto di dover esporre le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto di stabilire così.

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Uberti. L'onorevole Ruini dice che ci sono tutte le garanzie; ma quali garanzie? Qui basta una semplice deliberazione. Può anche trattarsi di una deliberazione su argomento non all'ordine del giorno.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma no! Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vi è già nel nostro Regolamento una procedura per le inchieste parlamentari. Noi potremmo fare un Regolamento che stabilisca garanzie anche maggiori; ma ripeto che l'inchiesta non è una cosa così pericolosa che debba richiedere una legge. Può essere benissimo disposta da una Camera sola, nella sua responsabilità.

Mi si chiede cosa dice l'attuale Regolamento. Dice all'articolo 135: «Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta d'iniziativa parlamentare». E poi all'articolo 136: «Allorché la Camera, dopo esaurita la procedura ordinaria, delibera una inchiesta, la Commissione è nominata dalla Camera mediante schede, ecc.». Vi sono già delle garanzie; le potremmo ampliare e l'onorevole Uberti sarà completamente tranquillo.

Del resto, decidete come volete.

Lucifero. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lucifero. Chiedo scusa, ma la cosa per me è più grave di quanto l'onorevole Ruini non creda, perché le deliberazioni della Camera devono essere prese in considerazione con una certa cautela. La Camera è un organismo politico, che, come tutti gli organismi politici, ha i suoi moti e le sue reazioni.

Vorrei ricordare con quanta leggerezza deliberammo la nomina della Commissione degli Undici e di fronte a quanti inconvenienti ci trovammo perché questa deliberazione era stata presa in un modo troppo sollecito. La procedura del disegno di legge ci garantirebbe contro deliberazioni troppo affrettate, delle quali poi, molto spesso, dobbiamo portare le conseguenze.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non era nemmeno un'inchiesta.

Lucifero. Figuratevi, se deliberavamo un'inchiesta!

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Volevo far presente che attualmente la Camera può fare delle inchieste, può costituire delle Commissioni, in virtù degli articoli di cui ho dato lettura.

Ora, non c'è niente di straordinario che noi mettiamo questo nella Costituzione, per superare la difficoltà che, quando si tratta di poteri giudiziari, si debba richiedere una legge.

Questa è la portata del provvedimento; e lei che conosce i precedenti, onorevole Lucifero, sa che fu studiato altre volte e si decise perciò di includere questo provvedimento nella Costituzione. Io non trovo, quindi, nessuna difficoltà. Inchiesta significa accertamento di notizie, e non è quindi niente che possa pregiudicare delle decisioni. Se sopprimete questo inciso, lasciate un'incertezza, che è invece opportuno togliere.

Ripeto che la questione non ha grande importanza e il peggio è che perdiamo del tempo a discuterla.

Se l'Assemblea ritiene, potremmo dire così: «Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, a maggioranza assoluta».

Questa sarebbe una garanzia notevole.

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Uberti. Proporrei che fosse emendato in questo modo: che prima di deliberare si dovessero seguire le norme dei disegni di legge, nel senso che, prima di decidere, una Commissione della Camera, che esamina il problema, riferisca all'Assemblea.

Io capisco quello che lei dice, onorevole Ruini, che cioè una Camera altrimenti non può decidere perché si sovrappone all'altra. Ma quello che mi preoccupa è questo: che ci siano le sufficienti garanzie, cioè che non basti una semplice deliberazione per costituire una Commissione d'inchiesta che ha anche poteri d'indagini giudiziarie.

Presidente Terracini. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione il primo comma:

«Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma:

«La Commissione d'inchiesta è nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi della Camera e svolge la sua attività procedendo agli esami e alle indagini con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria».

(È approvato).

L'articolo 78 risulta così approvato nel testo della Commissione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti