[Il 16 settembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Ambrosini. [...] Egregi colleghi, io devo fare qualche altra considerazione sul potere esecutivo e sul sistema dei rapporti fra legislativo ed esecutivo. Indubbiamente, la forma di Governo è determinata dal sistema dei rapporti tra questi due poteri. Dirò subito, andando senz'altro quasi alla conclusione, senza darne la dimostrazione perché il tempo incalza, che non propendo per nulla, che anzi sono completamente contrario, a quella tendenza, che pur debolmente è stata manifestata in questa Assemblea, per il sistema direttoriale, tipo Svizzera, e che non sono nemmeno favorevole al sistema presidenziale. Non intendo con questo secondo riferimento pregiudicare la questione del sistema di nomina del Capo dello Stato. Credo opportuno notare in proposito che, se per avventura quest'Assemblea venisse nella decisione che il Capo dello Stato debba essere eletto direttamente dal popolo, ciò non importerebbe affatto adozione del sistema presidenziale, perché questo sistema è caratterizzato non dal fatto che il Presidente è eletto dal popolo, ma dal fatto che il Capo dello Stato è contemporaneamente Capo del Governo, e che i Ministri sono nominati dal Capo dello Stato e sono soltanto di fronte a lui responsabili, talché non entra per nulla in gioco il meccanismo di voti di fiducia o di sfiducia da parte delle Camere. È evidente che noi, per mille ragioni, non potremmo accettare un tale sistema.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti