[Il 19 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sul potere esecutivo.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre la discussione sull'articolo 2:

«Eleggibilità. — Sono eleggibili tutti i cittadini per nascita, che abbiano compiuto cinquanta anni di età e godano dei diritti civili e politici.

I membri delle famiglie già regnanti non sono eleggibili».

Fuschini domanda se possono essere elette alla carica di Presidente della Repubblica anche le donne.

Rossi Paolo risponde affermativamente.

Il Presidente Terracini osserva che l'età di cinquanta anni è forse troppo elevata e, tenuto anche conto dell'età stabilita agli effetti dell'eleggibilità alle Assemblee legislative, propone di ridurla a quarantacinque anni. Crede infatti che un cittadino che sia stato membro della prima Camera per venti anni, abbia i requisiti di maturità per essere nominato Presidente della Repubblica.

Fuschini dissente.

Il Presidente Terracini pone in votazione il primo comma dell'articolo 2 con l'emendamento che riduce l'età minima per l'eleggibilità a 45 anni.

(È approvato).

Fuschini in merito al secondo comma, fa rilevare che nelle disposizioni, già approvate, sul potere legislativo, si usa l'espressione: «I membri dell'antica famiglia regnante non sono eleggibili», mentre nell'articolo in esame si parla di «membri delle famiglie già regnanti». Crede che sarebbe necessario un coordinamento tra le due formule.

Mortati aggiunge che di famiglie regnanti in Italia ve n'è stata una sola, e quindi non è giustificato il plurale.

Tosato, Relatore, informa che il Comitato ha tenuto presente la formula usata per il potere legislativo, ma non ha trovato di suo gradimento l'espressione «antica famiglia regnante». Ha pensato altresì di usare per il Presidente della Repubblica una formula ancora più precisa, per escludere ogni famiglia che abbia regnato in Italia o in una parte qualsiasi dell'Italia.

Il Presidente Terracini per ragioni di forma, consiglia la dizione:

«I membri di famiglie già regnanti non sono eleggibili».

Pone ai voti il secondo comma dell'articolo 2, così modificato.

(È approvato).

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Apre la discussione sull'articolo 5:

«Incompatibilità. — L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica»[i].

Nobile non è soddisfatto di questa formula, nella quale si ha l'impressione che sia sottinteso il termine «pubblica». Ritiene che l'incompatibilità debba sussistere con qualsiasi carica, anche privata, in quanto non ammette che il Presidente della Repubblica possa essere cointeressato in una società industriale o commerciale. Propone quindi l'aggiunta delle parole «anche privata».

Tosato, Relatore, avverte che si è preferito non specificare «con qualsiasi altra carica pubblica», come fanno molte Costituzioni, appunto per il criterio sottolineato dall'onorevole Nobile. Dicendo semplicemente «con qualsiasi altra carica», si è inteso escludere anche le cariche private.

Il Presidente Terracini crede che tale interpretazione autentica dell'articolo, risultante dal verbale, possa soddisfare l'onorevole Nobile.

Nobile insiste nella sua proposta. Crede necessario che il Collegio che elegge il Presidente sappia che non può scegliere tra persone che rivestano una carica privata.

Il Presidente Terracini rileva che il concetto dell'onorevole Nobile non è esatto. La incompatibilità implica la rinuncia a qualsiasi carica, anche privata, nel momento in cui si viene eletti, ma non si può escludere dalla elezione chiunque rivesta una carica pubblica o privata, perché altrimenti non si troverebbero mai dei candidati alla Presidenza della Repubblica. Sono infatti ben rare le persone in vista che non ricoprano almeno una carica pubblica o privata.

Rossi Paolo è contrario all'aggiunta proposta, che sarebbe pleonastica, data l'interpretazione unanime della disposizione, esposta già dall'onorevole Tosato.

Nobile modifica la sua proposta nel senso di precisare che il Presidente della Repubblica non può essere eletto tra coloro che appartengono a consigli di amministrazione di società industriali o commerciali. Soggiunge, a sostegno della sua proposta, che, anche ammesso che il Presidente della Repubblica non appena eletto si dimetta dalle cariche che ricopre, continuerà sempre a proteggere la società della quale faceva parte.

Tosato, Relatore, replica che il Presidente della Repubblica non ha poteri politici propri. Inoltre la questione che fa l'onorevole Nobile non riguarda la incompatibilità, bensì la ineleggibilità e, caso mai, se ne dovrebbe parlare all'articolo 2.

Il Presidente Terracini pone ai voti il principio sostenuto dall'onorevole Nobile, salvo a tradurlo successivamente in una formula da introdurre nell'articolo 2.

(Non è approvato).


 

[i] Pur non risultando dal resoconto sommario della seduta la votazione formale dell'articolo, in un documento conservato nell'Archivio Storico della Camera dei Deputati (unità archivistica ITCD.00200.00040.00006.00004.00005) contenente gli articoli approvati della seduta, risulta come approvato senza modifiche.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti