[Il 22 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Capo dello Stato».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 81. Se ne dia lettura.

Amadei, Segretario, legge:

«Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

«Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca l'Assemblea per l'elezione del Presidente della Repubblica.

«Se le Camere sono sciolte, oppure manca meno di tre mesi alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro quindici giorni dalla costituzione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Presidente Terracini. A questo articolo gli onorevoli Caronia e Aldisio hanno presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Il Presidente della Repubblica viene eletto per sei anni e può essere consecutivamente rieletto non più di una volta».

Non essendo presenti, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

L'onorevole Lami Starnuti ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, dopo le parole: per sette anni, aggiungere: e non è rieleggibile».

Ha facoltà di svolgerlo.

Lami Starnuti. Rinunzio all'emendamento.

Presidente Terracini. Sta bene.

L'onorevole Fuschini ha presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma, sostituire alle parole: il Presidente dell'Assemblea Nazionale, le parole: il Presidente più anziano per età di una delle Camere».

Ha facoltà di svolgerlo.

Fuschini. Ho proposto di sostituire le parole «Il Presidente dell'Assemblea Nazionale» con quelle di «il Presidente più anziano per età di una delle due Camere» (quindi o il Presidente della Camera dei deputati o il Presidente del senato), nel senso cioè che sia il più anziano tra i due al quale spetti di indire, entro i trenta giorni, la convocazione delle Camere riunite e dei consiglieri regionali, perché si proceda alla nomina del Presidente.

Lo stesso vale per l'articolo 82.

Mi pare che sia una soluzione che non offenda nessuna delle due Camere. In caso diverso dovremmo in questa sede dare la prevalenza all'una o all'altra Camera. Siccome mi pare, dalle discussioni avvenute, che non si voglia dare la prevalenza ad una delle due Camere, credo che sia più opportuno riferirsi ad una condizione di carattere obiettivo, che si può verificare nei riguardi ora del Presidente di una Camera ora del Presidente dell'altra. Quindi, credo sia una soluzione che si possa accettare.

Presidente Terracini. Forse, onorevole Fuschini, il problema che lei pone (e che è analogo a quello posto dall'onorevole Corbino in relazione a chi debba assumere la Presidenza dell'Assemblea Nazionale al momento dell'elezione) lo potremo risolvere nel momento in cui risolveremo il quesito generale circa il Presidente delle sedute in comune delle due Camere.

L'onorevole Crispo ha presentato insieme con gli onorevoli Cifaldi e Morelli Renato il seguente emendamento:

«Al terzo comma, alle parole: sono prorogati, sostituire la parola: perdurano».

L'onorevole Crispo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Crispo. L'ultima parte dell'articolo 81 dice testualmente: «Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Evidentemente penso che, nell'intenzione dei compilatori dell'articolo, si volesse dire: «Nel frattempo s'intendono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica»; perché, così come è redatto l'articolo, esso si presterebbe a questa interpretazione letterale: che occorresse eventualmente un atto di proroga ed eventualmente un organo delegato per compiere questo atto di proroga.

Onde, data questa equivoca interpretazione che quella dizione consente, vorrei che si sostituisse alle parole «sono prorogati» la parola «perdurano». L'intera frase suonerebbe, pertanto: «Nel frattempo perdurano i poteri del Presidente in carica».

Presidente Terracini. L'onorevole Nitti ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni»

«Sopprimere il secondo comma».

L'onorevole Nitti ha facoltà di svolgerlo.

Nitti. Le altre Costituzioni, oltre a fissare termini, stabiliscono altre convenzioni ed ammettono o non ammettono la possibilità da parte del Presidente di essere rieletto. Se si ammette che il Presidente possa essere rieletto, il termine di quattro anni è più che sufficiente.

Perché in America non si è mai voluto variare questo termine? La Francia volle adottare il termine di sette anni, ma la Francia fece una Costituzione repubblicana con criteri monarchici, perché quella del 1875 fu una Costituzione scritta da monarchici, che lasciò al Presidente funzioni e attribuzioni esteriori piuttosto monarchiche che repubblicane.

L'America ha conservato la tradizione repubblicana ed il Presidente è eletto per quattro anni, e ciò è tanto difficile a mantenere in America quanto non sarebbe da noi. L'elezione del Presidente avviene per suffragio universale a doppio grado, perché si fa la scelta dei designati a nominare il Presidente e sono essi che lo designano, e la procedura è piuttosto costosa e complicata.

Ma fra i tanti emendamenti proposti alla Costituzione (proposti e non mai accettati se non in piccolo numero) non vi è stato mai quello di cambiare la durata della funzione del Presidente. Il Presidente dura quattro anni, termine molto ampio o almeno abbastanza largo, perché vi è sempre il correttivo della rielezione. Quando si crede che sia utile conservare una grande personalità, la si rielegge. In generale pochi Presidenti sono stati rieletti.

Ora il termine di 7 anni da noi è lungo e bisogna che il Paese sia consultato dopo un certo tempo. Quattro anni nei paesi moderni costituiscono un lungo tempo. Noi vogliamo fare un termine di 7 anni e lo abbiamo accettato perché c'è in Francia, senza badare che là il popolo viene troppo scarsamente consultato ed anche in questa nostra Costituzione c'è la tendenza a consultarlo con scarsezza. Ora, un termine di 4 anni per il Presidente della Repubblica è un tempo sufficiente da noi. Se ci abbandoniamo ad un lungo periodo di durata presidenziale, determiniamo proprio quella tendenza di allontanarci dalla consultazione popolare, la quale tendenza dopo 7 anni è ancora più grave che dopo 4, perché ci si è fatta l'abitudine. E però io credo che non abbiamo nulla da perdere riducendo questo termine a quello stabilito per il Presidente della Repubblica in America; beninteso, se vi è la necessità della rielezione può accadere, come è accaduto per Roosevelt, non solo la seconda, ma, caso unico, la terza rielezione. Lasciamo al popolo la libertà di scegliere; consultiamo il popolo. Che bisogno c'è di fissare un lungo termine? Il popolo può cambiare opinione sulla persona, non solo, ma sull'ambiente della persona.

I Presidenti che sono stati perduti, lo sono stati per le persone che li attorniavano, all'infuori delle loro colpe personali o dei loro errori, perché pare che non ne avessero mai; avevano però la disgrazia che si vendevano le decorazioni della Legion d'Onore. Ora noi non abbiamo questa necessità. Credo anche che la scelta del Presidente debba essere fatta in tal modo da dargli sempre la sensazione che il suo ufficio non è duraturo, perché soltanto questa sensazione lo avvicina alla realtà. Più si allontana il Presidente dalla realtà e meno opere compie.

In caso di mancanza o di morte del Presidente, chi lo deve sostituire? Si procede, in Francia, rapidamente alla nomina del nuovo Presidente. In America non è facile, perché bisogna fare tutta la procedura di una elezione per una così grande Repubblica, e per di più elezione a doppio grado. In America c'è un sistema che parrebbe contraddittorio. Il Vicepresidente della Repubblica è Presidente del Senato, senza essere senatore. Prova mirabile di senso politico, perché tiene fra il potere esecutivo ed il potere legislativo una comunicazione diretta. Se muore il Presidente o non può funzionare, egli succede al Presidente, e se mancano tutti e due allora è stabilita una serie di gradazioni. Diventa Presidente in questo caso il Segretario di Stato, cioè il Ministro degli Affari esteri, oppure a lui segue nella via della graduatoria il Presidente della Corte Suprema. Noi non abbiamo bisogno di fare questa gerarchia, perché noi facciamo rapidamente l'elezione e in pochi giorni si provvede al successore, ma ciò che mi pare necessario adesso è di fissare i limiti della carica di Presidente. Io credo utile fissarli in 4 anni.

Presidente Terracini. L'onorevole Corbino ha presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma, sostituire alle parole: Assemblea Nazionale, le parole: Camera dei deputati».

L'onorevole Corbino ha facoltà di svolgerlo.

Corbino. Non tendo ad una sostituzione relativa all'assunzione della Presidenza, in relazione all'osservazione che avevo già fatto a proposito dell'articolo 79. Credo che debba essere proprio un'attribuzione del Presidente della Camera dei deputati quella di convocare le Camere riunite o l'Assemblea Nazionale per la elezione del Presidente. Ciò appare tanto più necessario in quanto che noi abbiamo stabilito di far partecipare all'elezione del Presidente i rappresentanti dei Consigli regionali. Occorre, quindi, una preparazione elettorale presso i consigli regionali, che richiederà un lungo preavviso. La questione può poi collegarsi al successivo articolo 82 per quanto concerne l'esercizio dei poteri del Presidente dell'Assemblea Nazionale in caso di impedimento del Presidente della Repubblica, ma vedremo poi come si possa risolvere questo problema.

Costantini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà:

Costantini. Io mi renderei conto, onorevoli colleghi, delle preoccupazioni che hanno determinato l'emendamento dell'onorevole Nitti, se nel nostro Paese noi avessimo in animo di creare una Repubblica sul tipo americano, cioè una repubblica presidenziale. Ma la nostra è una repubblica parlamentare. I poteri del Presidente, del Capo dello Stato, sono poteri limitati, sono poteri soggetti a costante controllo delle due Camere del Parlamento. Ora io non credo che, protraendo il termine fino a sette anni, vi sia pericolo di perpetuare, come ha detto l'onorevole Nitti la tendenza al potere del Presidente eletto. E questo dico perché sia mantenuto il termine proposto dalla Commissione, anche per una ragione di praticità. In effetti, noi abbiamo stabilito che il Senato dura in funzione sei anni. Sarebbe strano che la stessa Camera, cioè gli stessi deputati e gli stessi senatori venissero convocati ogni quattro anni per ripetere la nomina del Presidente della Repubblica. Se il Senato dura sei anni, è logico che la nomina del Presidente, avvenga ogni sette anni, perché in tal caso avremo differenti Assemblee che provvederanno alla designazione.

Questa ragione mi sembrerebbe sufficiente a mantenere il termine stabilito dal progetto di Costituzione.

Presidente Terracini. L'onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati.

Tosato. Prendo in considerazione anzitutto l'emendamento presentato dall'onorevole Nitti, il quale propone che il Presidente sia eletto per quattro anni.

L'onorevole Nitti si richiama all'esempio americano, però io non credo che, almeno sotto molti aspetti, questo esempio americano sia a nostro proposito calzante.

Osservo anzitutto che, in linea generale, il periodo di durata dall'organo rappresentativo in America è molto inferiore a quello da noi previsto. In secondo luogo bisogna ricordare che il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti d'America è non soltanto Capo dello Stato, ma anche Capo del Governo, ed allora si capisce che un Capo dello Stato che abbia anche gli effettivi poteri di Capo del Governo debba essere continuamente in contatto con la volontà popolare, di fronte alla quale è direttamente responsabile. D'altra parte, come osservava esattamente l'onorevole Costantini, stabilire che il Presidente dura in carica 4 anni significherebbe andare incontro a questa eventualità, che le stesse Camere vengano ad eleggere il Presidente per due volte consecutive: il che non mi pare opportuno. Sembra invece opportuno prolungare entro certi limiti la durata del Presidente al di là della vita delle Camere, al fine di assicurare, nella vita dello Stato, un elemento di stabilità.

Il fatto che il Presidente sia eletto per sette anni, mentre le Camere sono elette rispettivamente per 5 e 6 anni, serve a soddisfare l'esigenza di una certa permanenza, di una certa continuità nell'esercizio delle pubbliche funzioni; mentre contribuisce a rafforzarne l'indipendenza rispetto alle Camere che lo eleggono. Che le Camere si rinnovino e il Presidente resti, significa svincolare il Presidente dalle Camere, dalle quali deriva, e rinvigorirne la figura. Per queste ragioni la Commissione non accoglie l'emendamento Nitti.

Vi è poi l'emendamento proposto dall'onorevole Fuschini. Con questo emendamento si propone di sostituire al secondo comma, alle parole: «il Presidente dell'Assemblea Nazionale» — della quale non si deve parlare più! — «il Presidente più anziano per età di una delle due Camere».

L'onorevole Corbino propone invece che anziché il Presidente dell'Assemblea Nazionale, o, come vorrebbe l'onorevole Fuschini, anziché il Presidente più anziano per età di una delle due Camere, si designi senz'altro il Presidente della Camera dei deputati. La Commissione è in generale più favorevole all'emendamento Fuschini, partendo soprattutto da questa considerazione: noi abbiamo due Assemblee rappresentative; non c'è nessuna ragione che giustifichi la preferenza all'una Assemblea piuttosto che all'altra.

Quello che è importante è che chi supplisce il Capo dello Stato sia un componente delle Assemblee rappresentative. Sotto questo aspetto la proposta dell'onorevole Fuschini è forse la più conveniente e la più adatta al compito.

Corbino. Non si tratta di sostituire il Capo dello Stato; si tratta di convocare le Camere riunite.

Tosato. Anche limitatamente al compito di convocare le Camere riunite, la proposta Fuschini sembra preferibile.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Crispo, che, al terzo comma, propone di sostituire al termine «prorogate» il verbo «perdurano», osservo che la proroga dei poteri del Presidente è analoga alla proroga dei poteri delle Camere. Dell'istituto della prorogatio si è già più volte parlato in questa Assemblea. Si tratta di un istituto che serve ad assicurare, in qualche modo, la continuità dell'esercizio delle pubbliche funzioni. Ed è un istituto in forza del quale un organo, anche scaduto, ha la possibilità di continuare ad esercitare, sia pure limitatamente, i suoi poteri, e ciò non in base ad un atto speciale, che concede la proroga stessa, ma di diritto. Dato che la proroga prevista dei poteri del Presidente si inquadra nel medesimo istituto della proroga dei poteri delle Camere, la Commissione propone di conservare l'identità della terminologia, anche per concetti di necessaria simmetria.

Presidente Terracini. Chiedo ai presentatori di emendamenti se li mantengono.

Onorevole Crispo mantiene ella il suo emendamento?

Crispo. Dopo i chiarimenti, dell'onorevole Tosato, rinunzio.

Presidente Terracini. Onorevole Aldisio?

Aldisio. Ritiro l'emendamento anche a nome dell'onorevole Caronia.

Presidente Terracini. Onorevole Fuschini, mantiene il suo emendamento?

Fuschini. Mantengo il mio emendamento.

Presidente Terracini. L'onorevole Nitti?

Nitti. Rinunzio al primo; mantengo la proposta di soppressione del secondo comma.

Presidente Terracini. Onorevole Corbino, mantiene l'emendamento?

Corbino. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Passiamo alla votazione dell'articolo 81.

Poiché l'onorevole Nitti ha ritirato il suo emendamento al primo comma, pongo in votazione il primo comma nel testo proposto dalla Commissione:

«Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni».

(È approvato).

Sul secondo comma c'è la proposta di soppressione da parte dell'onorevole Nitti. Come di consueto, non porremo in votazione la proposta di soppressione, trattandosi di un comma, il quale contiene un solo concetto. Coloro che sono favorevoli alla soppressione voteranno contro la formulazione positiva che sarà posta in votazione.

Sul secondo comma vi sono due emendamenti: quello dell'onorevole Fuschini e quello dell'onorevole Corbino.

L'onorevole Fuschini propone che si dica: «il Presidente più anziano per età di una delle due Camere» in luogo della formula: «il Presidente dell'Assemblea Nazionale».

L'onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Tosato. La Commissione non può accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Nitti, di soppressione del secondo comma; si avrebbe in tal caso una grave lacuna di carattere costituzionale e in questa materia ciò non è opportuno.

Ho già dichiarato che la Commissione, invece, accoglie l'emendamento proposto dall'onorevole Fuschini, salvo una migliore formulazione, che potrebbe essere la seguente: «il più anziano di età dei presidenti delle Camere».

Fuschini. Aderisco.

Presidente Terracini. L'onorevole Corbino propone che la formula: Il «Presidente dell'Assemblea Nazionale» sia sostituita dall'altra: «Il Presidente della Camera dei deputati».

Corbino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. Desidero chiarire le ragioni, per le quali insisto per il Presidente della Camera dei deputati.

All'articolo 82 io aderirò al concetto di affidare la sostituzione del Presidente della Repubblica al Presidente del Senato, per impedire che nella stessa persona si possano riunire le tre cariche di Presidente di una delle due Camere, di Presidente dell'Assemblea Nazionale e di Capo dello Stato, sia pure temporaneamente.

Siccome l'Assemblea Nazionale certamente si riunirà presso la Camera dei deputati e quindi dovrà essere diretta dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, è giusto che il padrone di casa faccia gli inviti.

Presidente Terracini. L'onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Tosato. Dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Corbino, la Commissione ritiene sia opportuno accettare il suggerimento.

Presidente Terracini. Poiché la Commissione, attraverso la parola dell'onorevole Tosato, rende manifesto di aderire alla proposta dell'onorevole Corbino, è evidente che l'emendamento proposto dall'onorevole Fuschini deve avere la precedenza, poiché esso non è accolto dalla Commissione.

Fuschini. Mi rimetto alla Commissione.

Presidente Terracini. Devo interpretare le sue parole come ritiro dell'emendamento?

Fuschini. Sì.

Presidente Terracini. Pongo allora in votazione il secondo comma con l'emendamento dell'onorevole Corbino, accolto dalla Commissione:

«trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea Nazionale per l'elezione del Presidente della Repubblica».

(È approvato).

Pongo quindi in votazione il primo periodo del terzo comma:

«Se le Camere sono sciolte, oppure manca meno di tre mesi alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro quindici giorni dalla Costituzione delle nuove Camere».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo periodo del terzo comma:

«Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

(È approvato).

L'articolo 81 risulta pertanto così approvato:

«Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

«Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea per l'elezione del Presidente della Repubblica.

«Se le Camere sono sciolte, oppure manca meno di tre mesi alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro 15 giorni dalla Costituzione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti