Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 82.

Le funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Se l'impedimento è permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea Nazionale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti