Evoluzione dell'Articolo

Il 19 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli, rinviando per entrambi a una seduta successiva la decisione relativa alle parole poste tra parentesi:

«Vacanza. — In caso di morte o di dimissioni o di impossibilità fisica del Presidente, l'esercizio delle funzioni presidenziali è assunto (dal Presidente dell'Assemblea Nazionale).

Entro trenta giorni, salva l'applicazione del 3° comma dell'articolo 4, ha luogo l'elezione del nuovo Presidente».

 

«Delegazione. — In caso di impedimento temporaneo, il Presidente della Repubblica è supplito nell'esercizio delle sue funzioni (dal Presidente dell'Assemblea Nazionale)».

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Il 20 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione delibera che le funzioni del Presidente nei casi di cui agli articoli approvati il 19 dicembre 1946 sono assunti dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 82.

Le funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Se l'impedimento è permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea Nazionale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

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Il 22 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Le funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica.

«Se l'impedimento è permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente, o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

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A cura di Fabrizio Calzaretti