[Il 12 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] Il Capo dello Stato, quale risulta dal progetto, non è il fannullone che sembra all'onorevole Orlando. L'elenco delle funzioni che gli abbiamo date non è scarso e lieve. Nello scorrerlo, l'onorevole Orlando ad un dato punto si è fermato ed ha avuto qualche esitazione per il comando delle forze armate, che gli abbiamo attribuito, in quanto non può essere dato ad un militare di professione, ma soltanto al Capo elettivo della Repubblica italiana. I poteri che avrà il nostro Presidente sono molto più ampi di quelli che ha il Presidente della Repubblica francese. Basta pensare alla facoltà di sciogliere le Camere, che è decisiva; né si dica che occorre la controfirma del capo del Governo. È uno dei casi in cui per correttezza costituzionale la controfirma non sarà rifiutata; io poi personalmente ritengo che potrà essere nominato un nuovo capo del Governo. Voglio ancora sottolineare che, al di sopra dei poteri, ben considerevoli, che gli abbiamo dati, il Presidente della Repubblica ha funzioni, meno definite, e perciò più ampie, di persuasione, di equilibrio, di supremo arbitrato; che possono essere utilissime al paese, ed hanno ora felice espressione nell'attuale Capo dello Stato. (Approvazioni).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti