[Il 22 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Capo dello Stato».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 83. Se ne dia lettura.

Amadei, Segretario, legge:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

«Promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti.

«Nomina, ai gradi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando sia richiesta, l'autorizzazione delle Camere.

«Ha il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio supremo di difesa; dichiara la guerra deliberata dall'Assemblea Nazionale.

«Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.

«Può concedere grazia e commutare le pene».

Codacci Pisanelli. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Codacci Pisanelli. Onorevole Presidente, vorrei ricordare che era rimasto sospeso l'articolo 71, in cui si parla della promulgazione delle leggi. E siccome mi pare che qui riprendiamo in esame la questione, sarebbe forse opportuno esaminare adesso l'articolo 71; o, per lo meno, tenerlo presente.

Presidente Terracini. Per intanto esaminiamo l'articolo 83 che elenca già una serie di funzioni attribuite al Presidente della Repubblica. Successivamente potremo, se mai, esaminare l'articolo 71, che rientra in questa elencazione.

Codacci Pisanelli. Ritengo che logicamente, l'articolo 71 venga prima, in quanto vi si stabilisce che, per quanto riguarda la formazione delle leggi — di cui ci siamo già occupati — la promulgazione è attribuita al Capo dello Stato.

D'altra parte, siccome alcuni emendamenti attribuiscono la facoltà di sanzionare le leggi al Capo dello Stato, sarebbe forse più opportuno esaminare prima tale questione e successivamente l'elenco dei poteri che gli competono.

Presidente Terracini. Onorevole Ruini, la pregherei di esprimere l'avviso del Comitato sulla questione sollevata dall'onorevole Codacci Pisanelli.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non capisco perché si debba rinviare la discussione in corso e riprendere l'esame dell'articolo 71. Discutiamo invece dell'articolo 83 e decidiamo in un senso o nell'altro: da questa decisione dipenderà la sorte dell'articolo 71. Non mi pare opportuno sovvertire l'ordine della discussione ed occuparci adesso dell'articolo 71.

Presidente Terracini. Onorevole Codacci Pisanelli, credo che possiamo attenerci a quello che ha detto l'onorevole Ruini. A seconda del risultato della discussione sul secondo comma dell'articolo 83, potremo riprendere l'esame dell'articolo 71, adeguandolo alla decisione che sarà presa.

Si tratta di decidere se il Capo dello Stato promulga o sanziona. Lo decidiamo in questa sede. (Interruzione del deputato Fabbri). Se l'Assemblea approva il secondo comma così com'è nel testo della Commissione, è pacifico che il primo comma dell'articolo 71 sarà votato così come è stato proposto dalla Commissione.

Codacci Pisanelli. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Codacci Pisanelli. Ritengo che dal punto di vista del metodo sarebbe opportuno seguire l'ordine che avevo proposto, perché questo articolo ha valore prevalentemente elencativo. Senza dubbio, stabilisce dei poteri particolari, ma siccome si richiama a quanto è stato stabilito a proposito della formazione delle leggi, sarebbe opportuno esaminare adesso la parte che precedeva la determinazione dei poteri spettanti al Capo dello Stato, e che abbiamo solo rinviata appunto per esaminarla quando ci saremmo occupati delle facoltà da attribuire al Capo dello Stato.

Presidente Terracini. Onorevole Codacci Pisanelli, fa una proposta formale?

Codacci Pisanelli. Sì.

Presidente Terracini. Sta bene. Allora, onorevoli colleghi, l'onorevole Codacci Pisanelli propone di interrompere l'esame dell'articolo 83 e di ritornare all'articolo 71.

Codacci Pisanelli. Anche all'articolo 67.

Presidente Terracini. Allora, veramente, mi pare che non sia il caso di accettare la sua proposta. Purtroppo qualche volta ci è avvenuto di dover accantonare qualche questione; ma abbiamo sempre cercato di procedere secondo lo schema del progetto. La sua proposta lo sovverte. Comunque la sottopongo all'Assemblea.

(Non è approvata).

L'onorevole Benvenuti ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo 83:

Al primo comma, dopo le parole: è il Capo dello Stato, inserire: è il supremo custode della Costituzione».

«Sopprimere gli ultimi due commi».

L'onorevole Benvenuti ha facoltà di svolgerli.

Benvenuti. Io ero nell'ordine d'idee di svolgere i miei emendamenti dopo che fosse stata trattata la questione della sanzione da parte dell'onorevole Codacci Pisanelli.

Il nostro emendamento, sul piano strettamente giuridico, sarà svolto dal collega onorevole Dominedò, il quale illustrerà in termini tecnici il concetto degli atti in via di prerogativa, atti che nel concetto dei miei emendamenti dovrebbero essere riconosciuti al Presidente della Repubblica.

Vorrei prima spiegare attraverso quale processo mentale io, semplice cittadino, che ha vissuto questo periodo storico, sono arrivato a rendermi conto della necessità di conferire al Capo dello Stato alcuni particolari poteri che siano del tutto indipendenti dall'approvazione o disapprovazione — e, quindi, dalla firma o controfirma — del Governo in carica.

Noi abbiamo lungamente discusso i modi di designazione del Capo dello Stato e li abbiamo discussi — a mio modesto avviso — mettendo il carro prima dei buoi; perché prima avremmo dovuto definire la figura del Capo dello Stato, i poteri del Capo dello Stato, il tipo di Capo dello Stato che vogliamo creare, dopo di che avremmo avuto gli elementi sufficienti per renderci conto della necessità di munirlo o meno di un determinato prestigio per l'esercizio delle sue funzioni.

L'esame delle funzioni del Presidente della Repubblica va fatto sotto un duplice profilo, in relazione ai due compiti essenziali che a lui incombono. Si tratta di due compiti fondamentali: 1) sbarrare la strada a qualsiasi provvedimento incostituzionale (leggi, decreti o regolamenti) che gli venga sottoposto da parte del Governo in carica; 2) ristabilire la concordanza fra la volontà popolare (quale si esprime nella regina delle assemblee, l'Assemblea delle assemblee, ossia i comizi elettorali) e l'Assemblea parlamentare nei suoi due rami.

Rispetto al primo compito sorge il problema della sanzione.

Ecco perché avrei desiderato vedere risolto prima questo problema.

Problema della sanzione. Io dico francamente (e se i colleghi giuristi e più esperti di me mi illumineranno ne sarò lieto) che non ho ancora compreso se nel nostro nuovo ordinamento costituzionale il Capo dello Stato debba o non debba promulgare dei provvedimenti che siano contrari alla Costituzione; ossia se egli sia un semplice organo di promulgazione di una volontà legislativa cui rimane estraneo, oppure se possa esercitare un sindacato ed eventualmente trovare un rimedio per la incostituzionalità degli atti che gli sono sottoposti. Io temo che nel sistema così come è elaborato nel nostro progetto costituzionale, il Capo dello Stato debba semplicemente promulgare e non possa esercitare alcun esame di costituzionalità.

Ove così stessero le cose, noi ci troveremmo nella singolare situazione di dover riconoscere, a posteriori, che la monarchia durante il ventennio avrebbe agito costituzionalmente. Firmando tutto quanto il Governo fascista le sottoponeva, la monarchia altro non avrebbe fatto se non anticipare il sistema costituzionale elaborato dagli autori del nostro progetto.

Quando i fautori della monarchia (nelle varie pubblicazioni in cui ne viene svolta la difesa) sostengono che dopo il 3 gennaio il Re non poteva rifiutarsi di firmare tutta la legislazione liberticida, sostanzialmente adombrano la tesi giuridica del nostro progetto; ciò qualora (come pare) esso escluda che il Capo dello Stato possa e debba sindacare, sotto il profilo della costituzionalità, il contenuto della volontà legislativa, quale gli viene sottoposta nei decreti e progetti di legge. Ecco quindi l'origine del mio emendamento. Prescindiamo dal problema della sanzione o della promulgazione. Io penso che, sia che il Presidente promulghi (e in questo caso dopo la formalità della promulgazione), sia che il Presidente sanzioni (e in questo caso all'atto in cui rifiuta di sanzionare), deve esser riconosciuta al Capo dello Stato l'azione per promuovere immediata dichiarazione di incostituzionalità dei provvedimenti stessi da lui promulgati, ovvero non sanzionati. Naturalmente per una simile azione, per un simile atto del Capo dello Stato, questi non ottiene e non otterrà mai la controfirma del primo Ministro che propone l'atto incostituzionale. Quindi tanto vale dichiarare apertamente che noi non riconosciamo il Capo dello Stato come supremo tutore della Costituzione.

In questo senso c'è un emendamento mio che ha carattere platonico. Ciò che veramente importa è che non riconosciamo al Capo dello Stato la facoltà di proporre azione di incostituzionalità per le leggi che gli vengono sottoposte per la sanzione.

Secondo (su questo si intratterrà il collega Dominedò al cui emendamento ho aggiunto la mia firma): Problema dello scioglimento delle Camere.

Io penso, onorevoli colleghi, che il mio ottimo amico onorevole Clerici, il quale si è battuto perché dalla nostra Costituente uscisse una Costituzione priva del Capo dello Stato, sarà soddisfatto. Mi consentano gli onorevoli membri della Commissione di dire che i suoi voti sono stati sostanzialmente esauditi...

Ruini. Presidente della Commissione per la Costituzione. Avveniva lo stesso per il Re.

Benvenuti. La cosa era diversa perché il Governo regio era fiduciario e del Re e del Parlamento. Nel nostro sistema, a mio avviso, il governo è fiduciario esclusivamente dell'Assemblea. Quindi il conflitto più probabile non è quello di un tempo, che si verificava fra il Governo del Re e l'Assemblea, ma il conflitto più probabile è quello fra il binomio Governo-Assemblea e quell'«Assemblea delle Assemblee» che è la volontà popolare. È a questo punto che il Capo dello Stato deve poter intervenire: e quando questo conflitto si verifica significa che il Governo e l'Assemblea non rappresentano più la volontà popolare: in questo momento si deve poter consultare il Paese.

La formula sciogliere le Camere non piace a nessuno. Il Presidente deve, a mio parere, poter in qualsiasi momento indire le elezioni, ferme restando in carica le Camere coll'istituto dalla prorogatio. Ma in qualsiasi momento il Presidente della Repubblica dovrebbe essere in condizione di consultare il Paese. E questo non lo potrà mai ottenere colla controfirma del Presidente del Consiglio, qualora fra la maggioranza parlamentare, di cui il Governo è emanazione e la volontà del Paese vi sia conflitto. È in questo conflitto che deve entrare il Capo dello Stato per deferirne la risoluzione al Paese. E per questo deve avere poteri autonomi che non potrebbe mai avere se dovesse preventivamente ottenere la controfirma di quel Governo nei confronti del quale chiede il verdetto della volontà popolare.

Ecco lo spirito dell'uno e dell'altro dei miei emendamenti.

Complessivamente la mia proposta consta di quattro parti. Rinuncio alle altre parti, ma mi fermo ai soli capi, a sensi dei quali dovrebbe venir riconosciuto in via di prerogativa al Presidente della Repubblica il diritto di proporre azione di incostituzionalità contro le leggi ed i provvedimenti che sono proposti alla sua promulgazione o sanzione, nonché di indire nuove elezioni con decisione autonoma e indipendente dal parere e quindi dalla controfirma del Governo.

Presidente Terracini. Seguono gli emendamenti dell'onorevole Colitto, del seguente tenore:

«Al primo comma, alle parole: rappresenta l'unità nazionale, sostituire le seguenti altre: e lo rappresenta nella sua unità».

«Al terzo comma, alle parole: ai gradi indicati dalla legge, sostituire le seguenti: salva diversa disposizione di legge».

«Al quinto comma, sopprimere le parole: presiede il Consiglio supremo di difesa».

Ha facoltà di svolgerli.

Colitto. Non comprendo appieno la formula del primo comma: «Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale». Il Presidente della Repubblica per l'altissima funzione che come tale è chiamato a compiere nella vita dello Stato, rappresenta lo Stato nella sua unità e nella sua continuità. Solo poeticamente può darsi che sia simbolo di tale unità.

Di qui il mio emendamento, che tende a sostituire una formula che sembrami tecnicamente precisa ad una formula certamente poetica, ma giuridicamente di colore piuttosto scuro.

È noto che spetta al diritto pubblico interno di ciascuno Stato stabilire l'organo che ha la «rappresentanza» (jus repraesentationis omnimodae) anche nei rapporti internazionali.

Di regola è il Capo dello Stato. Ma bisogna dirlo. E questo, appunto, io dico col mio emendamento, che perciò penso sia meritevole di accoglimento.

Ora non tutti i funzionari dello Stato sono nominati con decreto del Capo dello Stato. Occorre, pertanto, usare, a mio avviso, una formula, che tenga di ciò conto, diversa da quella usata nel progetto, per la quale sembra che tutti i funzionari debbano essere nominati con decreto del Capo dello Stato, la legge intervenendo solo per precisare i gradi, cui debbono essere nominati. È perciò che io ho proposto che alle parole «ai gradi indicati dalla legge» siano sostituite le altre «salva diversa disposizione di legge».

Penso, infine, (e così mi occupo del terzo emendamento da me proposto) che non sia il caso di affermare nella Costituzione che il Capo dello Stato presiede il Consiglio supremo di difesa, di tale Consiglio non essendosi parlato in altra parte della Costituzione, sì che non si sa né se è opportuno che un Consiglio siffatto vi sia, né come dovrebbe essere formato, né quali dovrebbero essere le sue attribuzioni e perché, d'altra parte, non so se possa tale Consiglio essere compreso nel novero degli organi costituzionali, dei quali soltanto sembrami che si debba parlare in un testo costituzionale.

Presidente Terracini. Gli onorevoli Caronia e Aldisio hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 83:

«Inserire, dopo il terzo, i seguenti commi:

«Può con provvedimento motivato rinviare una legge già votata dalle due Camere, per un nuovo esame o per richiederne il referendum.

«Può inviare messaggi ai due rami del Parlamento all'apertura e durante le sessioni».

L'onorevole Caronia ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Caronia. L'emendamento non ha bisogno di lunga illustrazione. La prima parte dove si propone che il Capo della Repubblica «Può con provvedimento motivato rinviare una legge già votata dalle due Camere, per un nuovo esame e per richiederne il referendum», è nella logica delle cose. Se si è dato il diritto di poter rinviare la legge al referendum su proposta di 500.000 elettori e di sette Consigli regionali, a maggior ragione questo diritto deve esser dato al supremo moderatore, quale è il Capo dello Stato. Nell'emendamento è detto: «Con provvedimento motivato». Ciò naturalmente perché l'azione del Capo dello Stato che rinvia la legge non sia un atto arbitrario, ma giustificato da validi motivi.

Il secondo punto dell'emendamento con cui si propone di dare al Capo dello Stato la possibilità di inviare messaggi ai due rami del Parlamento, sia all'apertura sia durante le sessioni, mi pare sia una funzione di notevole importanza e che non debba incontrare opposizioni.

In momenti particolarmente gravi per la situazione interna del Paese o per la situazione internazionale, mi sembra opportuno dare al Capo dello Stato la possibilità di prendere l'iniziativa di inviare alle due Camere messaggi per richiamare la loro attenzione su questioni che meritino di essere esaminate e discusse.

Prego l'Assemblea di voler accogliere i due emendamenti.

Presidente Terracini. Gli onorevoli Gasparotto, Chatrian, Moranino, Stampacchia, Brusasca hanno proposto di sostituire il quinto comma col seguente:

«Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara la guerra deliberata dall'Assemblea Nazionale».

L'onorevole Gasparotto ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Gasparotto. Il quinto comma dispone che il comando delle Forze armate è attribuzione del Presidente della Repubblica; egregiamente; soggiunge che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo di difesa. La sostanza è pienamente accettata. Domando una modificazione di forma. Questa dizione presuppone l'esistenza di un organo, il Consiglio supremo di difesa, che non esiste. Esiste, per creazione fascista, una commissione di difesa, presieduta dal Presidente del Consiglio, della quale fa parte oltre al Ministro della difesa (a capo degli antichi dicasteri della guerra, della marina e dell'aviazione), il Capo di stato maggiore generale, ufficio che potrà restare o anche essere soppresso. Ora, non a questo organo certamente il quinto comma proposto dalla Commissione si riferisce, perché è altra cosa.

Pertanto il mio emendamento si limita a domandare una aggiunta: «costituito secondo la legge». Cioè, si riferisce a un organo nuovo, da crearsi mediante legge.

Sennonché l'onorevole Colitto proporrebbe addirittura la soppressione dell'attribuzione del Presidente di presiedere il Consiglio supremo di difesa. Non trovo giusta la proposta, perché, se il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate, logicamente deve avere anche la presidenza del Consiglio supremo di difesa.

Come la Commissione vede, domando assai poco; ma la modificazione aggiuntiva è indispensabile.

Presidente Terracini. L'onorevole Azzi ha proposto il seguente emendamento:

«Al quinto comma, dopo le parole: Ha il comando delle Forze armate, aggiungere le parole: e lo esercita in tempo di pace tramite il Ministro della difesa e in tempo di guerra tramite il Capo di Stato maggiore della difesa».

Ha facoltà di svolgerlo.

Azzi. Il mio emendamento aggiunge dopo le parole: «il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate» le parole: «e lo esercita in tempo di pace tramite il Ministro della difesa ed in tempo di guerra tramite il Capo di Stato Maggiore della difesa».

Questo emendamento trae origine dalla esperienza della recente guerra, sulla quale mi pare sia inutile insistere.

Osservo che parecchie Costituzioni straniere, e fra queste alcune elaborate dopo l'esperienza della seconda guerra mondiale, hanno già limitato questa facoltà dei rispettivi Capi di Stato, ponendo il problema nei seguenti termini.

La vecchia Costituzione francese del 1848 diceva:

«Il Presidente della Repubblica dispone delle Forze armate, senza potere mai comandarle personalmente».

La Costituzione francese del 1875:

«Il Presidente della Repubblica dispone delle Forze armate».

La Costituzione estone del 1938:

«La difesa nazionale dipende direttamente dal Presidente della Repubblica che nomina il Capo delle Forze armate sia in guerra che in pace».

Passando alle Costituzioni elaborate dopo la seconda guerra mondiale, vediamo che la prima Costituzione francese del 1946 ripeteva la dizione di quella del 1875: «Il Presidente della Repubblica dispone delle Forze armate»; ma la seconda Costituzione francese del 1946, quella vigente oggi, modifica quella dizione e dice: «Il Presidente della Repubblica assume il titolo di capo delle Forze armate». Sottolineo la parola: «titolo», perché è probatoria per quel che io debbo dire.

La Costituzione russa, aggiornata dopo la seconda guerra mondiale, dice: «Il Praesidium supremo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche nomina e revoca il Comando supremo delle Forze armate». Infine la Costituzione jugoslava così si esprime: «Il Comandante supremo dell'esercito jugoslavo viene nominato dalla Skupcina popolare».

A mio avviso la formula più felice è quella adottata dalla Costituzione francese: «Il Presidente della Repubblica ha il titolo di Capo dalle Forze armate». Si tratta quindi di un'altissima carica affidata al Presidente della Repubblica, ma non dell'effettivo comando delle Forze armate, perché questo effettivo comando deve competere esclusivamente a chi sappia e possa amministrare, addestrare, preparare ed impiegare le Forze armate. Ed è soltanto per non copiare la dizione della Costituzione francese che io mi sono limitato ad aggiungere alla dizione della nostra Costituzione: «Il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate» quella: «lo esercita in tempo di pace tramite il Ministro della difesa e in tempo di guerra tramite il Capo di Stato Maggiore della difesa» o il Capo di Stato Maggiore generale, se questa carica sarà conservata nella nostra organizzazione militare.

Presidente Terracini. L'onorevole Fuschini ha presentato il seguente emendamento:

«Al quinto comma, alle parole: dichiara la guerra deliberata dall'Assemblea Nazionale, sostituire le parole: dichiara la guerra deliberata dalle Camere».

Ha facoltà di svolgerlo.

Fuschini. Il mio emendamento non è che un emendamento di coordinamento con le deliberazioni già prese dall'Assemblea, che avevo previsto. E non ha quindi bisogno di svolgimento.

Presidente Terracini. L'onorevole Preti ha presentato i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, sopprimere le parole: è il Capo dello Stato.

«Al secondo comma, sopprimere le parole: ed emana.

«Sostituire il terzo comma con il seguente: nomina, ai gradi indicati dalla legge, gli alti funzionari dello Stato».

Ha facoltà di svolgerli.

Preti. Il primo comma dell'articolo 83 dice che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Ora, questa dizione non mi sembra caratteristica delle nuove Costituzioni democratiche. A mio avviso essa era spiegabile quando il cosiddetto Capo dello Stato era in effetto l'organo sovrano: è questa infatti una dizione ereditata dalla monarchia costituzionale ottocentesca. Oggi, secondo me, non si può giuridicamente parlare di Capo dello Stato, in quanto l'organo preminente nello Stato è, come tutti sanno, il Parlamento. (Interruzione al centro). Al di fuori di esso non vi è un «capo», ed è a ragione perciò, che nella Costituzione francese non si parla di Capo dello Stato, ma sempre e solamente di Presidente della Repubblica.

Il secondo comma dell'articolo dice: «promulga le leggi ed emana i decreti legislativi e i regolamenti». Io ho voluto consultare la Gazzetta Ufficiale ed ho rilevato che oggi, per quanto riguarda i decreti legislativi, si usa la formula: «promulga». Quella che io propongo è dunque la dizione usata attualmente, e non capisco perciò, per quale motivo si dovrebbe cambiare la dizione adottata da quando l'onorevole De Nicola funge da Capo Provvisorio dello Stato.

Tosato. È stato un istituto recentissimo degli anni passati quello della promulgazione dei decreti!

Preti. Ma stavo dicendo, onorevole Tosato, che per gli attuali decreti legislativi si usa la formula «promulga». Perciò, mi sembra che si dovrebbe continuare ad usare la formula che già oggi si usa.

Tanto più che, dicendosi nella Costituzione che il Presidente della Repubblica «emana» i decreti legislativi, mentre per contro «promulga» le leggi, si potrebbe pensare ch'egli esplichi una diversa funzione in ordine alla emanazione di questi due tipi di norme giuridiche.

La sua funzione invece è la medesima. Come le leggi sono opera del Parlamento, ed il Presidente della Repubblica le promulga, nel senso che ne dichiara l'efficacia, così i decreti legislativi sono senza dubbio opera del Governo, ed il Presidente della Repubblica li deve «promulgare», in quanto ne dichiara l'efficacia.

Per quanto concerne i regolamenti, il termine «promulgare» sarebbe per lo meno nuovo. Non vedo però quali difficoltà vi dovrebbero essere per adottare questa nuova dizione, che interpreta la realtà giuridica delle funzioni presidenziali.

Mi sembra comunque che nel secondo comma dell'articolo 83 sia inutile accennare alla emanazione dei regolamenti: è forse più che altro una reminiscenza dello Statuto albertino.

La Costituzione francese non parla della generica emanazione dei regolamenti, ed a mio avviso fa bene. Da questo deriva che il Presidente della Repubblica emana regolamenti solo in relazione alle materie di sua specifica competenza previste nel titolo della Costituzione che lo riguarda. Per le rimanenti materie i regolamenti vengono emanati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, risparmiandosi una inutile formalità.

Attualmente il Capo Provvisorio dello Stato emana decreti su materie di secondarissima importanza: modificazione di ragione sociale di cooperative, modificazione di statuti di università, riconoscimento della personalità giuridica di opere pie, passaggi di gestione di acquedotti, ecc. ecc.

Credo che se anche in Italia per tutte queste materie provvedesse con proprio decreto il Presidente del Consiglio o addirittura il Ministro competente, saremmo più aderenti alla realtà.

In conclusione perciò proporrei, per questo comma, di non fare cenno dei regolamenti, e subordinatamente di usare la formula «promulga le leggi, i decreti legislativi e i regolamenti». Se però, si giudica il termine «promulgare» inconciliabile con il regolamento, si dica: «promulga le leggi e i decreti legislativi ed emana i regolamenti di sua competenza».

Per quanto riguarda il terzo comma, devo osservare che è esagerato attribuire al Presidente della Repubblica la nomina di tutti i funzionari dello Stato, posto che ciò significa pretendere un suo decreto per qualunque nomina. Mi sembrerebbe che solamente la nomina degli alti funzionari dovesse farsi per decreto del Presidente della Repubblica: ed è perciò che ho presentato un emendamento in questo senso. Se poi anche al testo attuale del terzo comma si intende dare questo significato ed il Presidente della Commissione è disposto a precisarlo, allora io posso anche ritirare il mio emendamento.

Presidente Terracini. Gli onorevoli Clerici, Uberti, Zerbi, Chatrian, Del Curto, Bosco Lucarelli, Badini Confalonieri, Siles, Bubbio, hanno presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere all'articolo 83 il seguente comma: Può concedere le onorificenze della Repubblica».

L'onorevole Clerici ha facoltà di svolgerlo.

Clerici. Rinunzio a svolgerlo.

Persico. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Persico. Ho chiesto di parlare perché ho presentato un articolo 85-bis, del seguente tenore: «Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alle Camere». Ho visto poi, che l'onorevole Caronia, in un suo emendamento al secondo comma, ha proposto la stessa cosa: «Può inviare messaggi ai due rami del Parlamento all'apertura e durante le sessioni».

La formula usata dall'onorevole Caronia è più generica e farebbe supporre che il Presidente possa inviare i messaggi normalmente all'apertura ed eccezionalmente durante le sessioni. Invece, il concetto che ha ispirato il mio emendamento è diverso. Noi non abbiamo in Italia l'istituto dei messaggi del Capo dello Stato. Avevamo solo il discorso della Corona all'apertura della legislatura o delle sessioni quando la legislatura si divideva in parecchie sessioni. Invece, in America abbiamo l'abitudine dei messaggi del Presidente della Repubblica, che hanno un valore notevole perché indicano, nel momento in cui i lavori parlamentari devono svolgersi, gli argomenti più importanti che interessano il Paese. La Francia, nella sua recente Costituzione, all'articolo 37 ha stabilito questa norma: «Il Presidente della Repubblica comunica col Parlamento attraverso messaggi indirizzati all'Assemblea Nazionale».

Quivi è qualche cosa di più complesso da considerare, perché sussiste una specie di trait d'union fra Parlamento e Presidente della Repubblica; il che fa pensare che il Presidente della Repubblica, quando c'è un dibattito molto grave, comunica il suo pensiero al riguardo attraverso un messaggio indirizzato all'Assemblea Nazionale.

Forse una formula così drastica non sarebbe opportuna nella nostra Costituzione, perché potrebbe far dubitare che noi volessimo far entrare l'opera personale del Capo dello Stato nella formazione delle leggi. Affermandolo nella Costituzione noi diamo la possibilità al Capo dello Stato di intervenire, con un messaggio alla Camera o al Senato, oppure alla Camera e Senato insieme, per dare un suggerimento, per dire una parola pacificatrice e rasserenatrice, nei momenti più gravi della vita nazionale; il che potrebbe essere di grande utilità. Ecco perché io ritengo opportuna l'approvazione del mio emendamento.

Presidente Terracini. L'onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Tosato. La Commissione non è favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Benvenuti relativo all'articolo 83, l'emendamento cioè con il quale si propone di inserire, dopo la parola «Presidente», «il Capo dello Stato è il supremo custode della Costituzione». Tale compito deriva dai poteri che gli sono attribuiti e dai suoi rapporti con gli altri organi costituzionali; insomma dal complesso delle norme costituzionali, dalle quali la figura del Presidente risulta delineata nella sua natura e nei suoi compiti.

Per quanto riguarda il primo emendamento presentato dall'onorevole Colitto, mi permetto di osservare che, evidentemente, se il Capo dello Stato rappresenta lo Stato, è naturale che lo rappresenti nella sua unità. Quando nel testo del progetto si dice che il Presidente rappresenta l'unità nazionale, si fa riferimento allo Stato non in senso giuridico preciso, ma allo Stato nella sua unità storica, morale.

L'onorevole Colitto propone inoltre di sostituire alle parole: «ai gradi indicati dalla legge», le parole: «salva diversa disposizione di legge».

A questo proposito vi è anche un emendamento presentato dall'onorevole Preti così formulato: «nomina ai gradi indicati dalla legge gli alti funzionari dello Stato». Al Capo dello Stato dovrebbe così essere dato il potere di nominare soltanto determinati funzionari, quelli più alti; per tutti gli altri la competenza dovrebbe essere propria del Governo.

La Commissione non accoglie né l'emendamento Colitto, né l'emendamento Preti. Noi riteniamo preferibile il criterio di riservare al Capo dello Stato non un potere generale di nomina, ma solo le nomine contemplate specificamente dalla Costituzione e dalle leggi.

Pertanto proponiamo il testo seguente:

«Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato».

Segue poi l'emendamento presentato dagli onorevoli Caronia ed Aldisio:

«Inserire, dopo il terzo, i seguenti commi:

«Può con provvedimento motivato rinviare una legge già votata dalle due Camere, per un nuovo esame o per richiederne il referendum.

«Può inviare messaggi ai due rami del Parlamento all'apertura e durante le sessioni».

La prima parte dell'emendamento presentato dall'onorevole Caronia e dall'onorevole Aldisio trova in parte consenziente la Commissione, nel senso che la Commissione ritiene che sia opportuno attribuire al Presidente la facoltà di rinviare alle Camere un progetto approvato dalle Camere stesse. Si intende che se, successivamente al rinvio da parte del Presidente, le Camere insistono ed approvano a maggioranza assoluta il progetto stesso, evidentemente in tal caso il Presidente sarà obbligato a promulgare ugualmente la legge.

In questo senso la Commissione è favorevole all'accoglimento parziale dell'emendamento presentato dall'onorevole Caronia, adottando questa formula: «Il Presidente può rinviare alle Camere una legge già approvata per un riesame», con la precisazione che ho già indicato. Per quanto riguarda il potere di messaggio, la Commissione è pure consenziente. Ritiene però preferibile parlare di questo potere di messaggio e stabilire quindi:

«Può inviare messaggi al Parlamento», adottando precisamente la formula proposta dall'onorevole Persico.

Per quanto riguarda l'emendamento Gasparotto, Chatrian, Moranino ed altri, la Commissione concorda perfettamente con l'esigenza fatta presente dall'onorevole Gasparotto riguardo alla necessità di indicare che questo Consiglio supremo di difesa dovrà essere costituito secondo la legge.

Per quanto riguarda l'altro emendamento presentato a questo proposito dall'onorevole Azzi, la Commissione non è concorde nel ritenerlo opportuno.

L'onorevole Azzi propone di aggiungere alla fine dell'articolo le parole: «e lo esercita in tempo di pace tramite il Ministro della difesa, e in tempo di guerra tramite il Capo di Stato Maggiore della difesa».

Ora, osservo anzitutto che, forse, a questo proposito l'onorevole Azzi ha manifestato delle preoccupazioni che non sono fondate, in quanto non bisogna dimenticare che il Capo dello Stato non è responsabile, quindi gli atti del Capo dello Stato devono essere coperti dalla responsabilità di un Ministro. Pertanto è chiaro che in tempo di pace l'esercizio effettivo del comando delle Forze armate, proprio del Presidente, è esercitato con la responsabilità del Governo e, in particolare, del Ministro della difesa; mentre per il tempo di guerra si regolerà il problema sempre in base all'identico principio della irresponsabilità del Capo dello Stato, secondo la soluzione che al problema dell'effettivo comando delle Forze armate in tempo di guerra sarà dato dalla legge.

Circa l'emendamento presentato dall'onorevole Fuschini, osservo che esso concorda con quello già presentato dall'onorevole Chatrian. Abbiamo già approvato la formula secondo la quale la guerra viene deliberata dalle Camere: è chiaro che, una volta deliberata la guerra dalle Camere, occorre l'organo che dichiari all'esterno questa deliberazione, e pertanto è opportuno ricordare fra i poteri del Presidente della Repubblica questo potere di «dichiarare la guerra deliberata dalle Camere», secondo la formula proposta dall'onorevole Gasparotto.

Vi è, infine, un emendamento dell'onorevole Preti, secondo il quale si dovrebbe abbandonare la formula: «Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato».

Io vorrei osservare all'onorevole Preti che si potrà discutere circa il contenuto dei poteri che rientrano nell'ambito della competenza del Capo dello Stato; ma in ogni Stato evidentemente e necessariamente esiste un Capo dello Stato. Sia questo Capo dello Stato un organo collegiale, sia esso un organo individuale, sempre comunque si manifesta la necessità di un Capo dello Stato, che, in certo senso, riassuma e dichiari all'esterno gli atti più salienti degli organi costituzionali dello Stato, quali sono appunto la deliberazione di guerra, l'approvazione di una legge, ecc.

Di questo Capo dello Stato non si può fare a meno. A me sembra, quindi, che la formula del progetto non sia impropria e che essa corrisponda al tipo più evoluto dello Stato repubblicano parlamentare.

L'altro emendamento presentato dall'onorevole Preti è un emendamento che mi pare riguardi soprattutto una questione di forma.

In generale e in via di massima la Commissione concorda sulla fondatezza dei rilievi fatti dall'onorevole Preti. Però pregherebbe l'onorevole Preti di trasformare su questo punto il suo emendamento in una raccomandazione, di cui la Commissione terrà il massimo conto al momento della revisione del testo costituzionale.

Per quanto riguarda i regolamenti, anche a questo proposito pregherei l'onorevole Preti di trasformare il suo emendamento in una raccomandazione. Come ho detto all'onorevole Codacci Pisanelli, la Commissione esaminerà se sia o meno il caso di specificare esattamente quale debba essere l'ambito della potestà regolamentare del potere esecutivo, se cioè questa potestà vada limitata ai regolamenti di esecuzione o possa, in taluni casi, avere una portata più lata. È questa una questione tecnica che, ripeto, mi pare opportuno rinviare al giudizio del Comitato di coordinamento.

V'è infine l'emendamento dell'onorevole Clerici, nei riguardi del quale la Commissione non è contraria, salvo a esprimere le proprie riserve per quello che si riferisce alla forma, perché è evidente che, al Presidente si può attribuire il potere di accordare onorificenze, ma che occorrerà una legge che regoli la materia.

Mi pare di avere così risposto a tutti i presentatori di emendamenti all'articolo 83.

Presidente Terracini. L'onorevole Codacci Pisanelli ha presentato ora un emendamento, il quale si pone in relazione con il problema che era stato sollevato a proposito dell'articolo 71. L'onorevole Codacci Pisanelli propone che il secondo comma dell'articolo 83 sia sostituito con il seguente:

«Sanziona e promulga le leggi ed emana i decreti legislativi».

Propone poi che sia aggiunto il seguente comma:

«Emana, con suoi decreti, i regolamenti indipendenti e quelli di organizzazione».

L'onorevole Codacci Pisanelli ha facoltà di svolgerlo.

Codacci Pisanelli. Non ho molto da aggiungere, onorevoli colleghi, a quanto è stato già detto a proposito dell'opportunità di non escludere il potere di sanzione del Capo dello Stato. Ma, agli altri argomenti che sono stati addotti al riguardo, riterrei giovevole aggiungerne un altro, che forse non è stato ancora sufficientemente considerato, e cioè che io ritengo che, in fondo, la preoccupazione di non far partecipare il Capo dello Stato alla funzione legislativa non è fondata. È infatti mia convinzione che nella funzione legislativa si debba distinguere l'attività di statuizione da quella di documentazione. In altri termini, il legislatore provvede a dare contenuto e forma alla norma, ma ciò non è sufficiente perché la legge possa dirsi perfetta e perché essa raggiunga i suoi scopi.

Bisogna infatti offrirne ancora un documento, attraverso il quale ognuno possa conoscerla con assoluta presunzione di certezza. Ora, il compiere questo atto è appunto compito precipuo del Capo dello Stato, cui abbiamo infatti attribuito il potere di promulgare la legge. E allora, se noi ammettiamo che il Capo dello Stato, almeno sotto questa forma, almeno esercitando questa attività meno elevata di quella di statuizione, partecipi alla funzione legislativa, tanto vale non rinunziare a quella facoltà che non è già, come taluno ha creduto di rilevare, una caratteristica delle monarchie, ma che invece è funzione peculiare del Capo dello Stato.

Queste dunque le ragioni che aggiungo alle altre già addotte perché non venga esclusa, dalle funzioni del Capo dello Stato, la facoltà di sanzione. Quanto, del resto, ha detto poco fa l'onorevole Relatore, il quale ha parlato a nome del Comitato di redazione, mi sembra confermi l'opportunità di far partecipare il Capo dello Stato alla funzione legislativa, giacché l'onorevole Relatore ha detto appunto di attenersi al criterio di coloro i quali ritengono che il Capo dello Stato possa rinviare alle Assemblee legislative un progetto già votato. Gli diamo in questa maniera una facoltà di controllo, una facoltà di partecipare in fondo, sia pure sotto la sola forma del controllo, all'esercizio della funzione legislativa, intesa pure come attività di statuizione. E allora non ci lasciamo fuorviare dalla preoccupazione che ammettere la sanzione sia mantenere un istituto caratteristico del sistema monarchico; pensiamo, invece, che si tratta di fare in maniera che le tre diverse funzioni statali abbiano un centro di riunione nel Capo dello Stato, e quindi anche la funzione legislativa venga ricondotta al concetto di unità dello Stato attraverso la partecipazione del Presidente della Repubblica non soltanto all'attività di documentazione, ma anche all'attività di statuizione.

E richiamo l'attenzione dei colleghi sulla seconda parte dell'emendamento da me presentato. Anzitutto propongo di scindere le due affermazioni che sono contenute nel comma cui l'emendamento si riferisce. In questo comma si parla dell'emanazione dei decreti legislativi e si parla poi dell'emanazione dei regolamenti. Ritengo opportuno farne due commi distinti: parliamo da una parte dell'emanazione dei decreti legislativi, che rappresentano l'esercizio della funzione legislativa formale; parliamo in un altro comma dei regolamenti, che rappresentano l'esercizio della funzione legislativa in senso sostanziale.

Un onorevole collega che mi ha preceduto ha ritenuto sufficiente parlare di promulgazione ed escludere la parola emanazione. Non sono d'accordo con lui, appunto per le ragioni precedentemente esposte; egli forse non teneva presente che nella funzione legislativa bisogna distinguere l'attività di statuizione da quella di documentazione. Se noi parlassimo semplicemente di promulgazione, escluderemmo il Capo dello Stato dalla parte più importante della funzione legislativa. Se dicessimo semplicemente «promulga i decreti legislativi», ci troveremmo di fronte ad una situazione anomala.

Preti. Lo diciamo anche adesso.

Presidente Terracini. Onorevole Preti, lei ha già esposto il suo pensiero.

Codacci Pisanelli. Comunque, non ritengo sia opportuno sopprimere la parola «emana», in quanto che noi dobbiamo riconoscere nel Capo dello Stato la facoltà non soltanto di documentare, ma anche quella di partecipare alla statuizione della norma, quanto ai decreti legislativi e ai regolamenti.

Finalmente, riguardo ai regolamenti, mi permetto di elencare le diverse categorie.

Il progetto ha, in fondo, una lacuna, perché accenna in genere ai regolamenti, senza precisare a quali regolamenti si riferisce.

È secondo me, senza dubbio, un progresso quello di aver stabilito che i regolamenti possono essere emanati soltanto con decreto del Capo dello Stato. In questa maniera finiamo per escludere i regolamenti ministeriali, ai quali la maggioranza di coloro che se ne sono occupati negli ultimi tempi è recisamente contraria, come può desumersi dalle pubblicazioni delle commissioni che hanno preparato i lavori dell'Assemblea Costituente.

Stabilendo che i regolamenti possano essere emanati soltanto con decreto del Capo dello Stato, noi risolviamo anche, d'altra parte, il grave problema relativo al fondamento della potestà regolamentare, sul quale si è tanto discusso e che nella nostra Costituzione trova un'adeguata soluzione, in quanto si stabilisce espressamente che spetta al Capo dello Stato la potestà regolamentare, la potestà, cioè, di emanare leggi in senso sostanziale per l'esecuzione delle leggi formali, anche in materia non disciplinata dalla legge — e sono questi i regolamenti indipendenti.

Ritengo, infine, che sia opportuno attribuire, come già è avvenuto nel passato, al Capo dello Stato la potestà regolamentare in materia di organizzazione.

Queste sono le ragioni per cui propongo nell'emendamento: anzitutto che la facoltà di sanzionare le leggi sia attribuita al Capo dello Stato, e, in secondo luogo che la potestà regolamentare trovi nella nostra Costituzione sicuro fondamento e adeguata specificazione.

Presidente Terracini. Prego l'onorevole Tosato di esprimere il parere della Commissione.

Tosato. Ho già avuto occasione di rendere noto il punto di vista della Commissione riguardo alla forma di partecipazione del Capo dello Stato all'esercizio del potere legislativo. Secondo la Commissione, non è opportuno attribuire al Capo dello Stato il potere di sanzione della legge. Sanzione della legge significa approvazione della legge. Con questo atto il Capo dello Stato parteciperebbe direttamente ed effettivamente alla formazione della volontà legislativa. Ora questa attribuzione, questa competenza, porterebbe ad una trasformazione di quella figura del Capo dello Stato alla quale la Commissione ha ritenuto di restar ferma e rispetto alla quale mi sembra orientata anche l'Assemblea.

D'altra parte nei limiti in cui l'emendamento presentato dall'onorevole Codacci Pisanelli può rispondere a qualche esigenza, sotto questo aspetto l'emendamento è stato già soddisfatto, in quanto ho dichiarato che la Commissione è favorevole a riconoscere l'opportunità che il Presidente della Repubblica possa avere il potere di rinviare alle Camere una legge già deliberata dalle Camere stesse. Si tratta, sostanzialmente, di un potere di veto sospensivo che alla Commissione sembra sufficiente.

Per quanto riguarda le altre proposte dell'onorevole Codacci Pisanelli, cioè di considerare in due diversi commi i poteri di promulgazione delle leggi e dei decreti aventi forza di legge, e la potestà regolamentare, di questa proposta sarà tenuto conto in sede di redazione definitiva.

Prego l'onorevole presentatore di trasformare in raccomandazione anche la sua proposta riguardante la specificazione del contenuto e dei limiti della potestà regolamentare, perché si tratta di un argomento così tecnico per il quale l'Assemblea non è forse la sede più opportuna.

Presidente Terracini. Chiederò ora ai presentatori di emendamenti se li mantengono. Onorevole Benvenuti, mantiene i suoi emendamenti?

Benvenuti. Aderisco al concetto dell'onorevole Tosato, nel senso che è una dichiarazione platonica quella del mio primo emendamento. Comunque, siccome dei poteri effettivi del Presidente si parlerà dopo, ritiro tutti i miei emendamenti.

Presidente Terracini. Onorevole Colitto, mantiene i suoi emendamenti?

Colitto. Non insisto nel secondo mio emendamento, perché la nuova formula che è stata proposta dalla Commissione implicitamente accoglie tale mio emendamento.

Circa il terzo, poiché si è accolto l'emendamento dell'onorevole Gasparotto, nel quale si dice che il Consiglio supremo di difesa è «costituito secondo la legge», il mio emendamento, in un certo senso, non ha più ragion d'essere.

Non insisto neppure (per quanto a malincuore) sul primo emendamento; ma mi permetto di raccomandare alla Commissione di usare, nella redazione definitiva della norma, una formula meno poetica e più tecnica.

Presidente Terracini. Sta bene. La Commissione ha dichiarato di fare proprio l'emendamento dell'onorevole Caronia, salvo alcuni adattamenti.

Circa l'emendamento dell'onorevole Gasparotto, l'onorevole Perassi ha preparato una formulazione che tiene conto delle votazioni già avvenute, nel senso di sostituire alle parole: «dichiara la guerra», le altre: «dichiara lo stato di guerra». Credo che l'onorevole Gasparotto accetterà questa modifica. Vi è poi la formula: «Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge», che la Commissione ha dichiarato di accettare.

Onorevole Azzi, mantiene il suo emendamento?

Azzi. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Quello dell'onorevole Fuschini viene assorbito dalla formulazione di cui ho dato lettura. L'emendamento dell'onorevole Clerici, salvo la formulazione, è stato accolto dalla Commissione.

Onorevole Codacci Pisanelli, mantiene il suo emendamento?

Codacci Pisanelli. Mantengo la prima parte relativa alla sanzione.

Quanto alla seconda parte mi rimetto al Relatore, il quale ha detto che terrà presente quanto ho sottolineato in questo emendamento.

Presidente Terracini. Onorevole Preti, mantiene i suoi emendamenti?

Preti. Per il terzo comma la Commissione ha dato una nuova formulazione che tiene conto delle esigenze da me esposte. Quindi lo ritiro.

Sul primo comma non insisto.

Per quanto riguarda il secondo comma, ho inteso che l'onorevole Tosato lo accetta come raccomandazione. Però non deve allora accettare come raccomandazione quanto ha proposto l'onorevole Codacci Pisanelli.

Presidente Terracini. E infatti lo ha respinto; più che respingere non poteva fare.

Preti. L'onorevole Codacci Pisanelli aveva parlato anche di regolamentazione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Accetteremo la terminologia.

Presidente Terracini. È stato accettato, infine, l'emendamento dell'onorevole Persico.

Passiamo passare ora alla votazione.

Poiché sono stati ritirati gli emendamenti che erano stati presentati ed in parte accolti come raccomandazione dalla Commissione, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 83 nel testo della Commissione:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione:

«Promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Codacci Pisanelli, tendente ad aggiungere prima di «promulga» le parole «sanziona e». Ricordo che questo emendamento non è stato accettato dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Caronia. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Caronia. A questo comma sarebbe logico far seguire la seconda parte del mio emendamento.

Tosato. La Commissione ha dichiarato che accetta parzialmente l'emendamento Caronia, in questa formula:

«Può rinviare alle Camere una legge da esse già deliberata per nuovo esame».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Se l'Assemblea vota l'emendamento Caronia, accolto dalla Commissione, fermo restando che non si parla di sanzione, occorrerà evidentemente coordinarlo poi con l'articolo 71, che parla appunto della promulgazione delle leggi e stabilisce il termine in cui devono essere promulgate; e allora dovremo inserire questo potere del Capo dello Stato di un rinvio per riesame. Quindi, per ora votiamo il principio generale. C'è già una proposta dell'onorevole Bozzi all'articolo 71 che voteremo subito dopo. Intanto vogliamo affermare il concetto che questo potere di rinvio, che c'è anche in Francia, è un semplice messaggio perché sia riesaminato il progetto.

Presidente Terracini. L'onorevole Bozzi mi aveva fatto pervenire una proposta di emendamento all'articolo 71 della quale non avevo dato lettura perché eravamo in sede di articolo 83; ma poiché la materia è connessa al contenuto di questo emendamento, ne do ora lettura. L'Assemblea vedrà se non sia opportuno, tenendo conto delle dichiarazioni della Commissione, rinviare anche la votazione di merito a quando esamineremo l'articolo 71, cioè a fra poco, perché, ormai siamo giunti alla fine del Titolo.

L'onorevole Bozzi ha proposto la seguente formula:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Nel termine suddetto il Presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione se le Camere confermano la precedente deliberazione a maggioranza assoluta dei loro membri».

Non si tratta adesso di porre in discussione e di votare questo emendamento dell'onorevole Bozzi all'articolo 71: io ne ho dato lettura per sentire sia dall'onorevole Caronia, come dalla Commissione se, ferme restando le assicurazioni dell'onorevole Tosato, non ritengano opportuno rinviare la votazione di merito all'esame dell'articolo 71.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Rinviamo.

Caronia. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Caronia. Avevo proposto un emendamento all'articolo 71 più semplice di quello dell'onorevole Bozzi. L'emendamento suonava così:

«Salvo il caso che questi non ne abbia deciso il rinvio alle Camere».

Adottando questa dizione si potrebbe oggi votare il mio emendamento, senza pregiudicare la sostanza di quello che sarà l'articolo 71.

Presidente Terracini. Poiché le cose dette restano e la Commissione ha dichiarato che in linea di principio accede alla sua proposta, forse è opportuno esaminare il suo emendamento in sede di articolo 71.

Caronia. Non insisto.

(Così rimane stabilito).

Presidente Terracini. Resta ancora l'ultima parte dell'emendamento Caronia che coincide con la proposta dell'onorevole Persico, che la Commissione accetta:

«Può inviare messaggi al Parlamento».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Questa formula diventa il terzo comma dell'articolo in esame.

Passiamo alla votazione del terzo comma del progetto, che diventa quarto, lasciato in sospeso in seguito al giusto richiamo dell'onorevole Caronia:

«Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato».

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma, del progetto, che diviene quinto:

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando sia richiesta, l'autorizzazione delle Camere».

(È approvato).

Segue il quinto comma — che diviene sesto — in cui bisogna tener conto dell'emendamento Gasparotto che la Commissione ha dichiarato di accettare e dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Azzi. Il testo del quinto comma, con l'emendamento Gasparotto, risulta del seguente tenore:

«Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere».

Pongo in votazione la prima parte:

«Ha il comando delle Forze armate».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Azzi, non accettato dalla Commissione.

«e lo esercita in tempo di pace tramite il Ministro della difesa e in tempo di guerra tramite il Capo di Stato maggiore della difesa».

(Non è approvato).

Pongo in votazione le parole:

«presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge».

(Sono approvate).

Ed infine pongo in votazione l'ultima parte:

«dichiara lo Stato di guerra deliberato dalle Camere».

(È approvata).

A proposito del comma successivo: «Presiede il Consiglio superiore della Magistratura», gli onorevoli Mastino Pietro, Lussu, Sansone, Preti, Treves, Rossi Paolo, Lami Starnuti, Fiorentino, Pistoia, Barbareschi hanno proposto che la votazione dell'articolo sia rinviata a quando sarà esaminato l'articolo 97 sull'ordinamento giudiziario.

L'onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Tosato. La Commissione accetta.

(Così rimane stabilito).

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'ultimo comma:

«Può concedere grazia e commutare le pene».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Clerici, accettato dalla Commissione.

«Concede le onorificenze della Repubblica».

(È approvato).

L'articolo 83 risulta nel suo complesso così approvato:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

«Promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti.

«Può inviare messaggi al Parlamento.

«Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quanto sia richiesta, l'autorizzazione delle Camere.

«Ha il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge; dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

«Può concedere grazia e commutare le pene.

«Concede le onorificenze della Repubblica».

Resta in sospeso la votazione relativa alla presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura e quella relativa al rinvio alle Camere, per un nuovo esame, delle leggi approvate, questione che sarà esaminata in sede di articolo 71.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti