Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
[i] La legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 ha modificato l'articolo in:
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Per accedere alle discussioni sull'articolo selezionare il collegamento "Successiva" qui sotto oppure una delle date nella colonna di sinistra.
A cura di Fabrizio Calzaretti