[Dalla relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della relazione.]

La portata della sua [del Presidente della Repubblica] azione politica sta soprattutto in tre punti costituzionalmente determinati.

[...]

Più grave e penetrante d'ogni altro intervento è poi la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere le camere; dopo aver sentito i loro presidenti. L'affermazione di Mirabeau che «lo scioglimento è il mezzo migliore di lasciar modo di manifestarsi all'opinione pubblica, che non ha mai cessato di essere la sovrana di tutti i legislatori» riecheggia oggi nella dichiarazione di Blum che «lo scioglimento delle camere è la chiave di volta di un ordinamento democratico».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti