[Il 12 settembre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

La Rocca. [...] E, di là da questo, che non sa di decorazione soltanto, il Capo dello Stato tiene nelle sue mani un potere immenso, che si esplica in quattro attribuzioni, costituzionalmente determinate e sostanziali, vitali, decisive.

[...]

Quarta: può sciogliere le Camere. Il potere di scioglimento è considerato, da tutti, il mezzo caratteristico del meccanismo per ristabilire un equilibrio venuto meno, per creare un nuovo rapporto di fiducia che si è rotto fra la maggioranza dell'Assemblea e il Governo, o per accertare la corrispondenza fra gli orientamenti popolari e quelli degli organi rappresentativi, in base al sospetto di mutamenti intervenuti, nello stato della pubblica opinione, durante la legislatura, o per affrontare problemi di considerevole importanza politica, non agitati nel corso della campagna elettorale, ecc.

È l'intervento della volontà personale del Capo dello Stato nel Governo, nel Parlamento, nel Paese: possibile sempre, specie in momenti delicati e complessi e con l'esistenza di forze politiche frazionate.

È l'arma più tremenda che si possa mettere nelle mani del Capo dell'esecutivo, il quale, per giunta, ha, alle sue spalle e ai suoi ordini, le baionette.

Il Progetto attribuisce questo formidabile potere al Presidente della Repubblica, «puramente e semplicemente», come scrive l'onorevole Tosato nella sua relazione, cioè senza limiti, senza subordinarne l'esercizio al consenso di altri organi.

È la via per la trasformazione del regime parlamentare in regime presidenziale, secondo il netto giudizio di un altro relatore, che è l'onorevole Mortati.

La controfirma ministeriale non è un limite né un impedimento.

O il Primo Ministro è d'accordo col Capo dello Stato e concorre alla formazione e alla manifestazione della volontà di lui, per il provvedimento da adottare e per assumerne la responsabilità; e, in questo caso, il Governo ha un'autorità enorme sull'Assemblea e la tiene sotto la sua minaccia, col pretesto che le Camere, a un dato momento, non rappresentano più l'opinione del Paese; o il Primo Ministro non è d'accordo col Capo dello Stato e nell'ipotesi, presso che assurda, di un rifiuto della controfirma, può essere liquidato e mandato a casa, alla stregua del parere di un costituzionalista come l'onorevole Ruini. Tutto dipende dalla personalità del Capo dello Stato e dall'uso che egli intenderà fare delle sue facoltà discrezionali:

Né il Capo dello Stato trova un qualsiasi ostacolo, per l'esercizio del potere di scioglimento, nell'obbligo, strappato a stento in sede di Commissione, delle consultazioni con i Presidenti delle due Camere, perché il giudizio di questi due uomini può avere un qualche rilievo dal punto di vista politico, ma, giuridicamente, costituzionalmente, non è in alcun modo vincolante.

Il Capo dello Stato ascolta, per la forma, e «continua a mangiare», come il gatto di Krilov, a cui il cuoco, in cucina, faceva prediche di morale e di regole di buon costume.

E Mirabeau aveva un bel gridare che lo scioglimento permette al popolo di dimostrarsi il sovrano di tutti i legislatori.

Il potere di scioglimento non è solo la chiave di volta di un ordinamento democratico, come dice Blum e come ripete, da noi, l'onorevole Ruini: esso è una clava nel pugno dell'esecutivo, che può levarla, sull'Assemblea e sul Paese, su per giù quando vuole, e nel momento ritenuto più opportuno.

Infine, nelle parole dell'onorevole Tosato, ad «evitare che il Capo dello Stato si trovi, rispetto al Parlamento, in una posizione di assoluta dipendenza», a liberarlo da «una situazione d'inferiorità», si è provveduto ad allargare il normale collegio elettorale del Capo dello Stato con l'aggiunta di un certo numero di membri estranei, facendo eleggere il Presidente dall'Assemblea Nazionale, con la partecipazione dei Presidenti e di un componente dei Consigli regionali.

[...]

Il Capo dello Stato non è, dunque, «esautorato».

È vero il contrario. E con le funzioni attribuite dalla Costituzione al Presidente della Repubblica, il figlio spirituale di qualche Boulanger, anche senza i galloni di generale, avrebbe modo di preparare brutti giorni al Paese e gittarlo in pericolose avventure.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti