[Il 10 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Orlando Vittorio Emanuele. [...] Nell'articolo 85 giustamente si afferma che nessun atto del Presidente della Repubblica č valido, se non č controfirmato dal primo Ministro o dai Ministri competenti, che ne assumono la responsabilitā. Dunque, qui il principio della irresponsabilitā del Capo dello Stato č mantenuto, dal momento che di tutti questi atti nessuno dipende da una sua attivitā personale: tutto č sotto controfirma del Presidente o dei Ministri. Principio, senza dubbio, essenziale per la forma di Governo parlamentare; ma bisogna che concorra quest'altra condizione non meno essenziale: che il Gabinetto ripeta la sua autoritā dal Capo dello Stato, pur dovendo, di regola, avere la fiducia del Parlamento. Ed č questa condizione che manca.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti