Evoluzione dell'Articolo

Il 9 gennaio 1947 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il Presidente della Repubblica, effettuate le normali consultazioni, nomina il Primo Ministro. Su proposta di questo, procede alla nomina dei Ministri.

Il Governo, costituito a norma del comma precedente, deve presentarsi entro otto giorni all'Assemblea Nazionale per ottenere la fiducia. La pronuncia dell'Assemblea deve avvenire su una mozione motivata, con voto nominativo della maggioranza assoluta dei suoi componenti».

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Di un comma aggiuntivo posto al principio dell'articolo approvato nella seduta del 9 gennaio 1947 viene decisa la modifica il 10 gennaio 1947 nella seduta pomeridiana dalla prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione. La forma approvata č la seguente:

«Il Governo della Repubblica č composto dal Primo Ministro Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 86.

Il Governo della Repubblica č composto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, e dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i Ministri.

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Il 23 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Il Governo della Repubblica č composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri e dai Ministri.

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questi, i Ministri».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 92.

Il Governo della Repubblica č composto del presidente e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

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Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'onorevole Ruini, a nome del Comitato di coordinamento, comunica che sono state aggiunte al primo comma le parole «del Consiglio» dopo le parole «del presidente».

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 92.

Il Governo della Repubblica č composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

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A cura di Fabrizio Calzaretti