[Il 10 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere esecutivo.]

Il Presidente Terracini riapre la discussione sull'articolo 20 riguardante la figura del Primo Ministro, avvertendo che sono state proposte tre formule sostitutive della formulazione contenuta nel progetto del Comitato, rispettivamente dagli onorevoli Perassi, Tosato e Mortati. La formula dell'onorevole Perassi dice che il primo Ministro e i Ministri sono collegialmente responsabili della politica generale del Governo e ciascuno di essi degli atti di sua competenza; quella dell'onorevole Tosato dice che il Primo Ministro ha la responsabilità dell'attuazione della politica generale del Governo; quella infine dell'onorevole Mortati dice che il Primo Ministro ha la direzione della politica generale del Governo e ne assume la responsabilità.

Fa rilevare che, di queste tre formule, quella dell'onorevole Perassi risponde di più al concetto di una responsabilità collegiale per la politica del Governo, mentre quelle degli onorevoli Tosato e Mortati conservano essenzialmente il concetto della responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'attuazione e nella direzione della politica del Governo.

Osserva personalmente che, di fatto, ciò che conta è l'attuazione di una determinata politica generale, la cui responsabilità risale al Primo Ministro. Nelle formule degli onorevoli Mortati e Tosato la responsabilità dei singoli Ministri viene diminuita e si riduce all'ambito del loro Ministero, rendendo pressoché inutile il Consiglio dei Ministri, che egli invece concepisce come un organo di collaborazione nel quale tutti i Ministri danno il loro contributo a determinati lati e aspetti della politica generale del Governo.

Ricorda che, durante la discussione dell'articolo 19, è stato detto che il Primo Ministro e i Ministri si presentano come un tutto organico. Non è infatti pensabile che i Ministri non diano il proprio contributo alla elaborazione del programma del Governo, ma si limitino ad accettare o respingere quello presentato loro dal Primo Ministro. Si dichiara, pertanto, favorevole alla formula dell'onorevole Perassi, secondo la quale il Primo Ministro e i Ministri sono responsabili della politica generale del Governo e ciascuno di essi degli atti di sua competenza.

Ricorda, infine, che l'onorevole Fabbri aveva presentato un emendamento nel quale si diceva che il Primo Ministro, a seguito della adesione dei Ministri al Governo da lui presieduto, precisa e deduce le direttive generali del Governo stesso del quale sono responsabili tutti i Ministri.

Fabbri chiarisce di non avere insistito nel suo emendamento, perché esso richiama gli stessi concetti contenuti nella proposta dell'onorevole Perassi.

Tosato, Relatore, dichiara che la formula da lui presentata non intende affatto venir meno ai principî tradizionali del Governo parlamentare, ma vuole soltanto assicurare quella unitarietà della compagine governativa, la quale costituisce un'esigenza particolarmente sentita in questo momento storico.

Fa presente che nell'articolo 19, già approvato, è detto chiaramente che il Governo è costituito dal Primo Ministro e dai Ministri che ne fanno parte. Quindi resta fermo il principio per cui i Ministri insieme col Primo Ministro partecipano alle deliberazioni della politica generale del Governo; ma, poiché questa politica generale deve essere attuata, è necessario che qualcuno abbia la particolare possibilità di farla attuare unitariamente da tutti i Ministri. Ora, i redattori del progetto del Comitato, non avendo riscontrato nella legislazione attuale un potere del Primo Ministro di stimolare, coordinare e mantenere l'unità nell'attuazione del programma governativo, si sono preoccupati di mettere in rilievo la figura del Primo Ministro, adottando la parola «responsabilità» che è nell'uso tecnico costituzionale.

Ripete che questa responsabilità del primo Ministro, la quale riguarda l'attuazione e non la deliberazione della politica del Governo, non mette affatto in secondo piano la figura degli altri Ministri, che unitamente al Primo Ministro partecipano alle deliberazioni delle linee direttive della politica generale governativa.

Conclude dichiarando di ritenere che il Governo non rappresenti soltanto una raccolta di persone che ad un certo momento si incontrano e poi vanno ciascuno per la sua strada, ma rappresenti un collegio che deve agire unitariamente per sviluppare una politica unitaria, secondo gli impegni assunti di fronte all'Assemblea che ha approvato la sua politica.

Einaudi domanda all'onorevole Perassi se, votando la sua formula, rimangano ferme le altre osservazioni contenute nell'articolo 20.

Perassi chiarisce che la formulazione dell'articolo 20, proposto dal Comitato, stabilendo la responsabilità del Primo Ministro nei riguardi della politica generale del Governo, e dicendo nell'ultimo comma che anche i Ministri sono responsabili degli atti o omissioni relativi ai compiti dei loro Ministeri, dà l'impressione che per quanto riguarda la politica generale sia responsabile soltanto il Primo Ministro, e che i Ministri siano responsabili soltanto dell'attività da loro svolta nell'ambito del loro Ministero. Perciò, egli ha proposto la formula la quale afferma che la responsabilità del Primo Ministro e dei Ministri è collegiale, formula che dovrebbe essere collocata nell'articolo 19, non escludendo che nel successivo articolo 20 si definisca la figura del Primo Ministro e si conferiscano a lui speciali poteri.

Dichiara, anzi, di poter accettare la formula contenuta nel primo comma dell'articolo 20, ove sia modificata nel senso che il Primo Ministro assicura la realizzazione della politica generale del Governo, e mantiene l'unità di indirizzo politico, come è detto nell'articolo 20 per il resto. Invece l'ultimo comma dello stesso articolo 20, in cui si dice che i Ministri sono responsabili degli atti o omissioni relativi ai compiti dei loro Ministeri, dovrebbe essere inserito nell'articolo 19, là dove si afferma la responsabilità collegiale del Primo Ministro e dei Ministri.

La Rocca, Relatore, si richiama alle considerazioni svolte nelle precedenti sedute, che non ritiene di dover ripetere.

Fabbri dichiara di riferirsi anch'egli a quanto ha già esposto precedentemente.

Tosato, Relatore, in relazione a quanto è stato detto dall'onorevole Perassi, chiarisce che la formulazione da lui proposta nella prima parte dell'articolo 20, ove fosse accettata la proposta dell'onorevole Perassi, diventerebbe superflua, perché sarebbe inutile parlare del Primo Ministro. Nella sua formulazione ha creduto di non dover parlare dei Ministri, in quanto di essi, come membri del Governo, si occupa già l'articolo 19.

Il Presidente Terracini ritiene che, proprio perché si desidera che il Governo non sia una semplice raccolta di persone, ma abbia una sua unitarietà, è tanto più necessario rendere responsabili tutti i Ministri della politica generale del Governo.

Fa presente che, delle tre formule emendative proposte, quella dell'onorevole Perassi si allontana più delle altre dalla formula del Comitato di redazione, e pertanto deve esser posta in votazione prima delle altre. Ricorda che la formula dell'onorevole Perassi, la quale non esclude quella del successivo articolo 20, è del seguente tenore:

«Il Primo Ministro e i Ministri sono collegialmente responsabili della politica generale del Governo e ciascuno di essi degli atti di sua competenza».

Lussu osserva che tutti possono essere d'accordo sul principio che la responsabilità del primo Ministro e dei Ministri è collegiale; ma che ad ogni modo, ad evitare qualche preoccupazione, sarebbe opportuno trovare una formula più chiara.

Mortati, concorda con l'onorevole Tosato sull'opportunità che non si dica nulla per quanto riguarda i Ministri, ed è contrario alla formula proposta dall'onorevole Perassi, perché non risponde all'esigenza di un organo di coordinamento dell'azione dei vari Ministeri. Quest'organo non può essere quello collegiale rappresentato dal Consiglio dei Ministri, perché esso non ha la possibilità di sgomberare il terreno dalle disfunzioni, le disarmonie e le difficoltà sulla concreta realizzazione dell'indirizzo politico della cui esecuzione il Capo del Governo è responsabile.

Il Presidente Terracini fa osservare che all'articolo 20 si parla del coordinamento dell'attività dei Ministri non da parte del Consiglio dei Ministri, ma da parte del Primo Ministro: quindi, il coordinatore resta sempre il Primo Ministro.

Mortati insiste sulla necessità di dare al Primo Ministro dei poteri speciali, che gli altri Ministri non hanno e che non possono esercitare.

Una differenziazione di posizione giuridica del Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto agli altri nasce dalla differenza di compiti, differenza che è una necessità insopprimibile per assicurare la tempestività e l'armonia nell'azione del Governo.

Se si parla di una responsabilità collegiale, si presuppone che l'azione di coordinamento avvenga attraverso il Consiglio dei Ministri, il che si vuole escludere.

Il Presidente Terracini osserva che l'articolo 20 dice che il Primo Ministro coordina «individualmente e in Consiglio dei Ministri»; quindi non è solo il Consiglio dei Ministri l'organo coordinatore, ma anche il Presidente del Consiglio. Nel Consiglio dei Ministri ogni Ministro, nell'esprimere il suo voto, assume una responsabilità; quindi, la responsabilità collegiale è rappresentata dal voto di ogni Ministro.

Lussu, per soddisfare alcune esigenze ed eliminare alcune preoccupazioni manifestatesi nel corso della discussione, propone che la prima parte dell'articolo 20 venga modificata nel senso di sancire la responsabilità collegiale.

Rileva che la proposta dell'onorevole Mortati sembra preoccuparsi del fatto che al Consiglio dei Ministri viene sottoposto un materiale così vasto per cui, nella brevità della riunione, ogni Ministro non ha il tempo di dare il suo parere sul progetto che viene presentato da un altro, perché ogni Ministro ha conoscenza specifica soltanto del progetto che egli presenta e sul quale si è preparato. Perciò la proposta dell'onorevole Mortati tende a fare in modo che ogni Ministro risponda soltanto delle sue materie di ordinaria amministrazione, perché è solo il Presidente che ha la funzione di coordinare e che può conoscere tutti i vari problemi. Gli altri Ministri sarebbero obbligati soltanto a conoscere quelle questioni che rivestono un carattere generale, per quanto riguarda l'indirizzo politico, oppure provvedimenti d'importanza rilevante. Ma la responsabilità degli altri Ministri non può farsi dipendere dal fatto che il provvedimento rivesta oppure no una grande importanza, perché tutti i provvedimenti sono certamente importanti.

Pertanto egli ritiene che si debba trovare una soluzione diversa da quella proposta dall'onorevole Mortati.

Mortati dichiara che nello spirito di questa disposizione è implicitamente una diminuzione della funzionalità del Consiglio dei Ministri. Se l'organo di coordinamento è il Primo Ministro ed esso può dar corso a provvedimenti per cui era richiesto l'intervento del Consiglio, ne segue che la materia da sottoporre al Consiglio dei Ministri potrebbe essere diminuita. Ciò porta naturalmente a domandare quali poteri hanno gli altri Ministri di fronte alla funzione preminente del Primo Ministro. Evidentemente, come partecipi del Governo, essi hanno il potere di appellarsi al Presidente del Consiglio, e di lamentarsi se determinate misure sono state prese al di fuori di quella che esse ritengono sia l'esigenza dell'indirizzo approvato. In questo caso quale è la soluzione? Vi è una soluzione politica, per cui questi Ministri si appellano ai loro partiti, il che sbocca in definitiva in un voto del Parlamento.

Il Presidente Terracini osserva che con ciò si verrebbero a stimolare le crisi.

Mortati ammette che ciò possa avvenire, ma osserva che si stimola anche l'unità dell'indirizzo politico. Infatti, finché v'è un Governo, questo deve essere unitario. Quando vi è un dissenso, questo dissenso non può affidarsi semplicemente a deliberazioni affrettate del Consiglio dei Ministri, ma dev'essere valutato in tutta la sua portata da chi ha la responsabilità diretta di quell'indirizzo.

Non sa d'altronde se questo sistema varrà a diminuire o ad aumentare la possibilità di crisi, ma ritiene che renderà, comunque, più cauti i Ministri nel valutare le discordanze di singole misure nel quadro dell'indirizzo politico del Governo, e soprattutto renderà più efficiente il Governo, poiché il Primo Ministro dovrà avere alle sue dipendenze lo strumento idoneo ad accertare ogni circostanza ed a prendere le misure necessarie a mantenere l'unità di indirizzo: strumento a cui provvede la disposizione dell'articolo 21. Con la disposizione proposta, un Ministro non potrà dire che non conosceva la portata del decreto da lui approvato, ma in quanto collaboratore nella sua emanazione, sarà chiamato insieme al Primo Ministro, oltre il proponente, a rispondere in pieno del provvedimento emanato.

Il Presidente Terracini dichiara che la questione assume aspetti serissimi. Nel pensiero dell'onorevole Mortati il Primo Ministro sta diventando qualche cosa di assorbente, al quale nulla potrà sfuggire, e molti provvedimenti non passerebbero al vaglio del Consiglio dei Ministri.

Tosato, Relatore, osserva che ciò avverrà, a meno che il Consiglio dei Ministri non faccia esplicita richiesta di esaminarli.

Lussu fa presente che il Governo è tenuto a portare tutti i disegni di legge al Parlamento.

Il Presidente Terracini insiste sul fatto che molti provvedimenti potrebbero sfuggire alla conoscenza del Consiglio dei Ministri. Quanto alla possibilità di ricorso dei Ministri non soddisfatti, cui ha accennato l'onorevole Mortati, ritiene che sia preferibile cercare la conciliazione di certi dissensi nel seno del Consiglio dei Ministri, dove la transazione è più facile, che non giungere a manifestazioni esterne dei dissensi stessi, certamente più pericolosi. Ritiene che la questione vada valutata da un punto di vista politico, e che a risolverla non bastino i meccanismi tecnici prospettati dall'onorevole Mortati, perché ciò significherebbe modificare tutto l'equilibrio del sistema parlamentare.

Per queste ragioni, resta convinto della necessità che la posizione del Presidente del Consiglio sia definita nello spirito della proposta dell'onorevole Perassi, che mette ai voti.

Lussu dichiara che voterà per la formula del Comitato, se verrà posta in votazione, intendendo che la responsabilità sia collegiale.

(Con 8 voti favorevoli e 6 contrari, è approvata).

Il Presidente Terracini fa presente che la formula approvata verrà aggiunta alla fine dell'articolo 19.

Passa, quindi, all'articolo 20, e propone che nella prima proposizione si dica: «assicura», onde la formula sarebbe la seguente: «Il primo Ministro assicura l'attuazione della politica generale del Governo, ecc.».

Mortati fa presente che v'è anche la formula «è responsabile dell'attuazione».

Il Presidente Terracini risponde che essa sarà votata successivamente. Mette intanto ai voti la formula:

«Il Primo Ministro assicura l'attuazione della politica generale del Governo».

(Con 9 voti favorevoli e 5 contrari è approvata).

Mette ai voti la proposta Mortati:

«ed è responsabile dell'attuazione di questa».

(Con 6 voti favorevoli, 6 contrari, e 2 astensioni, non è approvata).

Pone in discussione il seguito dell'articolo 20: «e mantiene l'unità e l'indirizzo politico di tutti i Ministeri, coordina individualmente l'attività dei Ministri e presiede il Consiglio dei Ministri».

Mortati propone di sopprimere la dizione «presiede il Consiglio dei Ministri», in quanto è evidente che il Presidente del Consiglio deve presiedere il Consiglio dei Ministri. In suo luogo propone che si dica «vigila l'attività dei Ministri e la coordina risolvendo conflitti che sorgono tra di essi».

Il Presidente Terracini osserva che, attribuendo al Primo Ministro la facoltà di risolvere conflitti che sorgano tra gli altri Ministri, si eleva troppo la figura del Presidente del Consiglio. È ovvio che il Presidente potrà risolvere quei conflitti che si sviluppano su un piano tecnico e non è necessario fare questo accenno nella Costituzione.

Mortati obietta che esiste un decreto del 1901, il quale stabilisce esplicitamente, che la soluzione dei conflitti spetta al Consiglio dei Ministri. Ora, poiché si è voluto dare maggior rilievo alla figura del Primo Ministro, sarebbe opportuno accennare nella Costituzione che a lui spettano le soluzioni dei conflitti tra i Ministri, essendo egli il realizzatore della politica generale.

Einaudi ritiene che qualche cosa in proposito debba essere inserita nella Costituzione, perché uno degli inconvenienti più gravi nel funzionamento attuale dei Ministeri è che questi si considerano come tante potenze indipendenti l'una dall'altra. Allo stato attuale delle cose, non tanto sorgono conflitti tra i Ministri, quanto tra gli uffici dei Ministeri, per cui necessita assolutamente un coordinamento. Ritiene, pertanto, che la formula Mortati debba essere presa in considerazione.

Mortati precisa che esistono conflitti di natura politica e conflitti di natura amministrativa. L'onorevole Einaudi si è riferito ai conflitti di natura amministrativa. Ora è evidente che per questi conflitti l'organo di risoluzione è il Presidente del Consiglio. Invece, per i conflitti politici il Presidente del Consiglio rappresenta l'organo di soluzione in primo grado. Se questo conflitto persistesse, il suo sbocco naturale sarebbe nel Consiglio dei Ministri.

Pertanto si limiterebbe a dire: «i conflitti che sorgono», essendo evidente che un conflitto non sanato, e che per questo diventa politico, verrebbe portato per la sua soluzione al Consiglio dei Ministri. Ciò eliminerebbe in gran parte le divergenze di opinioni e i dubbi che sorgono comunemente circa la competenza.

Richiama l'attenzione sul punto della sua proposta riguardante la vigilanza, perché essa ha soprattutto lo scopo di evitare le omissioni. Infatti l'opera di coordinamento del Primo Ministro può avere riferimento all'attività svolta dai Ministri, ma esistono delle colpe in non faciendo o in omittendo, che appunto devono essere considerate con l'accenno sull'opera di vigilanza svolta dal Primo Ministro.

Il Presidente Terracini mette ai voti la dizione

«mantiene l'unità e l'indirizzo politico di tutti i Ministeri».

(È approvato).

Mette in discussione la frase: «coordina individualmente l'attività dei Ministri e presiede il Consiglio dei Ministri».

Ricorda che l'onorevole Mortati ha proposto il seguente emendamento sostitutivo: «a questo scopo vigila sull'attività dei Ministri e la coordina individualmente e nel Consiglio dei Ministri».

Lussu non ritiene necessario l'inserimento della proposta dell'onorevole Mortati, perché, quando un Ministro vuol prendere un provvedimento, è obbligato a trasmettere alla Presidenza del Consiglio l'atto che deve essere sottoposto all'approvazione. Quindi, quella vigilanza di cui parla l'onorevole Mortati esiste già.

Mortati fa presente che la sua proposta sulla vigilanza non si riferisce ai provvedimenti, ma alle omissioni nell'espletamento delle loro funzioni. Osserva che una delle ragioni dell'insufficienza delle funzioni politiche del Presidente del Consiglio è data dall'impossibilità da parte sua di intervenire preventivamente nell'operato dei Ministri. In altri termini, il Presidente del Consiglio non deve attendere che il Ministro gli sottoponga l'atto da approvare, ma deve svolgere un'azione stimolatrice. Attualmente il Presidente del Consiglio non ha questo potere, ed è un principio che è molto difficile fare entrare nella legge ordinaria; perciò è opportuno inserirlo nella Costituzione. Con la disposizione proposta si vuole ottenere che il Primo Ministro possa chiedere conto a un Ministro dell'attività che ha svolto e di quella che non ha svolto. Ricorda che ogni Ministro è responsabile degli atti del suo Ministero, a meno che non si tratti di atti di politica generale per i quali vi è une responsabilità collegiale. Perciò è necessario che innanzi tutto il Ministro sia reso responsabile del suo operato di fronte al Primo Ministro, e ne renda a questo ragione.

Lussu riconosce che nella situazione attuale il Ministro non risponde a nessuno del suo operato.

Il Presidente Terracini fa osservare all'onorevole Lussu che la situazione odierna è del tutto artificiale, poiché oggi non esiste un Parlamento, che è l'organo naturale di vigilanza sull'operato dei Ministri e di cui è, quindi, propria questa opera stimolatrice.

Tosato, Relatore, osserva che una cosa è la vigilanza del Parlamento e altra cosa è la vigilanza del Primo Ministro.

Perassi ritiene che la proposta dell'onorevole Mortati integri il concetto dell'articolo 20, perché il concetto del coordinamento è notevolmente importante, ma non è completo. La parola «vigila», per quanto aspra, dà un'idea esatta dell'attenzione che il Primo Ministro deve portare nel funzionamento del Consiglio dei Ministri, in modo che questo attui il programma convenuto. Ritiene che per questo motivo l'onorevole Mortati abbia inserito le parole «a questo scopo», parole che attenuano un po' l'asprezza del termine «vigila».

Il Presidente Terracini osserva che il termine «vigila» è troppo aspro, e che se ne dovrebbe proporre un altro.

Einaudi propone di sostituirlo con il termine «promuove».

Tosato, Relatore, propone che si dica «promuove e coordina».

Lussu rileva che col nuovo termine «promuove e coordina» si vuole indicare che tale attività non è obbligatoria. Pertanto l'accetta.

Mortati accetta le modificazioni proposte.

Il Presidente Terracini mette ai voti la frase

«a questo scopo ha facoltà di promuovere l'attività dei Ministri e di coordinarla individualmente, e in Consiglio dei Ministri».

(È approvata).

Ricorda l'ultima parte della proposta dell'onorevole Mortati: «risolvendo i conflitti che sorgono tra di essi».

Mortati fa presente che l'inserimento di questa frase è necessario, in quanto si tratta di rettificare la legge del 1901 oggi in vigore, la quale rimanda al Consiglio dei Ministri la soluzione di questi conflitti.

Perassi ritiene implicita la soluzione dei conflitti nell'opera di coordinamento attribuita al Primo Ministro, tanto più che l'onorevole Mortati ha dichiarato che, se l'opera conciliatrice del Primo Ministro non riesce, si deve adire al Consiglio dei Ministri.

Mortati precisa che si andrà al Consiglio dei Ministri soltanto per i conflitti politici, ma non per quelli amministrativi.

Tosato, Relatore, propone di specificare dicendo «conflitti di competenza».

Einaudi fa rilevare che il Consiglio dei Ministri non è competente a discutere le attribuzioni, perché queste sono stabilite per legge.

Il Presidente Terracini osserva che si tratta di interpretazioni.

Einaudi obietta che l'interpretazione spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente Terracini dichiara che non sarebbe contrario ad una formula che dicesse: «risolvendo i conflitti di competenza».

Fabbri si domanda per quale ragione, se il conflitto di competenza ha base legale, debba essere rimesso al Presidente del Consiglio, quando questa base legale può essere discussa e risolta in seno al Consiglio dei Ministri, il quale è l'organo normale per la risoluzione dei conflitti di competenza. Se è un conflitto di competenza, non si tratterà di apprezzamento di carattere politico: avrà sempre un substrato giuridico. Non si comprende perché l'interpretazione dovrebbe competere ad una persona sola e non all'organo collegiale. Ritiene vi sia una preoccupazione eccessiva di esaltare la figura del Primo Ministro.

Osserva che d'altra parte, se alla risoluzione adottata dal Presidente del Consiglio il Ministro interessato non aderisca, si finirà naturalmente per discutere la questione in seno al Consiglio dei Ministri; né si dovrebbe chiudere la porta alla via normale di risoluzione dei conflitti di competenza. Egli è preoccupato per il fatto che si vuol consacrare nella Carta costituzionale la non competenza del Consiglio dei Ministri, che è invece l'organo naturale per la risoluzione dei conflitti di competenza.

Perassi domanda quale valore giuridico possa avere la frase «risolvere i conflitti di competenza» rispetto alla giustizia amministrativa. A suo parere non ha alcun valore giuridico.

Tosato, Relatore, osserva che si tratta di conflitti di burocrazia.

Il Presidente Terracini fa rilevare che si tratta di conflitti di competenza che non hanno carattere giuridico, ma hanno carattere politico.

Mette ai voti la seguente formula proposta dall'onorevole Mortati:

«risolvendo i conflitti di competenza che sorgano tra di essi».

(Con 11 voti favorevoli e 5 contrari è approvata).

[...]

Il Presidente Terracini pone in discussione l'articolo 21.

«La legge provvederà all'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri saranno pure stabiliti con legge del Parlamento».

Comunica un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cannizzo del seguente tenore:

«Il Primo Ministro ed i Ministri non possono essere titolari di più di un Dicastero».

[Per la parte della discussione relativa all'emendamento Cannizzo si rimanda alle appendici nella sezione riguardante gli argomenti non entrati in Costituzione.]

[...]

Mette ai voti il primo comma dell'articolo 21 nel testo del progetto:

«La legge provvederà all'ordinamento della Presidenza del Consiglio».

(È approvato).

Mette ai voti il secondo comma:

«Il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri saranno pure stabiliti con legge del Parlamento».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti