[Il 12 settembre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

La Rocca. [...] E il Governo è pensato e congegnato come organo che sovrasta: non come sintesi viva della volontà del Parlamento, non come il braccio operoso del Parlamento, non come il pensiero del Parlamento che si traduce in azione.

«Niente Giunta esecutiva dell'Assemblea», esclama, con molta franchezza, l'onorevole Ruini.

Sarebbe una concezione alla Kelsen, che non può dirsi, né dal punto di vista teorico, né da quello politico, un petroliero, e tanto meno un portatore di energie atomiche sovvertitrici.

Di più, il Governo, organizzato non quale strumento di attuazione dell'indirizzo del legislativo, ha, in un angolo, a portata di mano, l'arma dello scioglimento, per consigliare i membri delle Camere a usar prudenza, per ammonire l'Assemblea ad essere... saggia, nel suo stesso interesse.

E l'onorevole Orlando dice che si è diminuito di autorità l'esecutivo, e, in questo modo, si è alterata e contraffatta la fisionomia del sistema parlamentare.

No, questa fisionomia è stata sconciata, perché si è cercato di dare alla sovranità popolare una corona di cartapesta.

Si consideri la composizione del Gabinetto.

Qui si è rotto perfino con le nostre tradizioni parlamentari, con la pratica della democrazia avanti il fascismo.

Il Presidente del Consiglio non è primo tra eguali, primus inter pares, secondo l'antica formula; ma ha una figura e una posizione a sé, di grandissimo rilievo: è il pilota effettivo, il vero comandante della nave dello Stato.

Egli propone i suoi collaboratori al Presidente della Repubblica, che li nomina.

Il Gabinetto, pertanto, è un coro docile intorno a lui.

Poi, dirige la politica generale del Governo, e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo di tutti i dicasteri, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

È, dunque, il Primo Ministro, — e la novità si riscontra pure nella terminologia —, che dà la sua impronta all'orientamento dello Stato; ed ha i poteri necessari, di fronte ai Ministri, per assicurare l'unità dell'azione governativa.

Con questa base costituzionale, ognuno immagina fin dove si possa arrivare nella realtà dell'attuazione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti