[L'11 gennaio 1947 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere esecutivo.]

Il Presidente Terracini pone in discussione l'articolo 23:

«Il giudizio sulla responsabilità penale del Primo Ministro e dei Ministri per gli atti relativi all'esercizio delle loro funzioni, spetta alla Corte costituzionale su accusa di una delle Camere».

Tosato, Relatore, propone che, invece di dire: «per gli atti relativi all'esercizio delle loro funzioni», si dica: «per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni»; perché, se l'atto è compiuto da altri, non vi è responsabilità penale.

Il Presidente Terracini pone ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato).

Fa notare che la denominazione di «Corte costituzionale», contenuta in questo articolo, potrà essere in seguito mutata, in relazione alla terminologia che sarà stabilita per questo nuovo istituto.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti