[Il 24 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Governo».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 90. Se ne dia lettura.

Molinelli, Segretario, legge:

«Il Primo Ministro ed i Ministri possono essere messi in istato d'accusa dalle due Camere per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni».

Tosato. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tosato. La Commissione propone direttamente due emendamenti a questo articolo. Anzitutto: sostituire al «Primo Ministro», il «Presidente del Consiglio dei Ministri», secondo la terminologia accolta dall'Assemblea; alle parole «possono essere messi», sostituire le parole «sono messi», secondo la formula già usata per il Presidente della Repubblica. E infine, alle parole «dalle due Camere per atti compiuti» sostituire: «dal Parlamento per reati commessi».

Presidente Terracini. Sta bene. Do lettura del nuovo testo, quale risulta dopo le proposte della Commissione:

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono messi in istato di accusa dal Parlamento per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni».

A questo articolo l'onorevole Corsanego, aveva proposto il seguente emendamento:

«Alle parole: essere messi in stato di accusa dalle due Camere, sostituire le parole: essere messi in stato di accusa da ciascuna delle due Camere».

Analogo emendamento aveva presentato l'onorevole Bettiol.

Questi emendamenti sono però integralmente accolti nel nuovo testo formulato dalla Commissione.

Mastino Pietro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mastino Pietro. Nel testo è detto che per la messa in istato di accusa del Presidente del Consiglio e dei Ministri occorre la decisione dell'una e dell'altra Camera. Io credo invece che basterebbe una delle due Camere e quindi propongo la seguente formulazione:

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri possono essere messi in istato di accusa da ciascuna delle due Camere per i reati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni».

Se si tratta di un reato non c'è motivo che alla denuncia si arrivi solo attraverso la deliberazione di entrambe le Camere.

Presidente Terracini. Trattandosi di un emendamento presentato nel corso della discussione, domando se è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo ai voti il nuovo testo dell'articolo 90 proposto dalla Commissione, di cui do ancora una volta lettura:

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono messi in istato di accusa dal Parlamento per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti