[Il 24 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Governo».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 98 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. Passiamo alla Sezione II del Titolo III: La Pubblica Amministrazione. Per questa sera occorrerebbe deliberare in merito all'articolo 91. Se ne dia lettura.

Molinelli, Segretario, legge:

«I pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

«Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

«I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

«I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità».

[Presidente Terracini.] A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Corbino, tendente a sopprimerlo.

L'onorevole Corbino ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Corbino. Ho proposto la soppressione di tutto l'articolo per non presentare una serie di emendamenti che per essere illustrati avrebbero fatto perdere molto tempo all'Assemblea. Ho l'impressione che questo articolo contenga alcune norme completamente superflue. Qualcuna potrebbe restare, qualche altra potrebbe essere trasferita più opportunamente ad altri articoli già approvati. Ma in fondo, tutto o quasi l'articolo potrebbe essere soppresso. Se tuttavia l'Assemblea decide di esaminare i singoli capoversi, vedremo quello che si può salvare. Sin d'ora vorrei raccomandare alla Commissione di spostare all'articolo 62 l'ultimo capoverso, perché credo che sarebbe meglio collocare la relativa disposizione insieme con quella che determina i casi di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Colitto, tendente a sostituire l'intero articolo 91 con il seguente:

«L'organizzazione dell'Amministrazione centrale e di quella locale è regolata dalla legge».

Ma l'onorevole Colitto non è presente.

Corbino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. Faccio mio, come subordinato a quello soppressivo da me proposto, l'emendamento Colitto, con il quale la materia dell'articolo 91 sarebbe riassunta in una formula assai breve.

Presidente Terracini. Sta bene. Seguono due emendamenti degli onorevoli Numeroso e Bettiol, del seguente tenore:

«Al primo comma, sopprimere le parole: in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione».

«Sostituire il terzo comma col seguente:

«I pubblici impiegati esercitano le loro funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione».

Bettiol. Vi rinunziamo.

Presidente Terracini. Sta bene.

[...]

Presidente Terracini. [...] Invito l'onorevole Tosato ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti testé svolti.

Tosato. La Commissione non può accettare la proposta radicale fatta dall'onorevole Corbino di sopprimere l'intero articolo 91, perché questo articolo contiene disposizioni aventi grande importanza costituzionale: si fissa il principio che l'organizzazione dei pubblici uffici deve essere fatta per legge; si fissa quello che nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza al fine di precisare la responsabilità personale dei funzionari; si stabilisce il principio fondamentale dell'obbligo del concorso per coprire i pubblici uffici, ed infine quelli che i pubblici impiegati sono esclusivamente al servizio dell'Amministrazione e non possono, quando sono membri del Parlamento, conseguire promozioni se non per anzianità.

Sono tutti principî di carattere fondamentale, di importanza costituzionale, che la Commissione ritiene opportuno vengano fissati nella Costituzione. Si vedrà poi, in sede di coordinamento, se sia opportuno togliere qualche sovrabbondanza verbale: ma la sostanza dell'articolo dovrebbe rimanere.

[...]

Presidente Terracini. Gli onorevoli La Rocca e Togliatti hanno presentato il seguente comma aggiuntivo:

«La legge determina i modi e le forme in cui si esercita il controllo popolare sulle pubbliche amministrazioni».

Domando se sia appoggiato.

(È appoggiato).

L'onorevole La Rocca ha facoltà di svolgerlo.

La Rocca. Signor Presidente, a me parrebbe di ingiuriare l'Assemblea se illustrassi questo emendamento, che è basato su un concetto universalmente accolto, che cioè debba essere esercitato un controllo sulla pubblica Amministrazione. Da chi? Evidentemente da chi è la fonte, la sorgente della sovranità, del potere. Noi, in sede costituzionale, non possiamo entrare in particolari e dobbiamo pertanto rinviare alla legge la determinazione dei modi e delle forme in cui questo controllo, quanto mai necessario, si esercita sulla pubblica Amministrazione.

Presidente Terracini. Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere su questo emendamento.

Tosato. Alla Commissione sembra che questo emendamento sia per lo meno superfluo, nel senso che la legge può sempre stabilire forme di controllo non previste dalla Costituzione e non previste ancora dalle leggi vigenti. Vi sono d'altra parte già leggi fondamentali che assicurano un controllo popolare sulle pubbliche amministrazioni. Per l'Amministrazione centrale, vi sono infatti i controlli esercitati dai membri delle assemblee rappresentative; per quanto riguarda gli enti locali di pubblica amministrazione, sia regionali che provinciali e comunali, il controllo è esercitato attraverso gli organi rappresentativi di questi enti locali.

La possibilità di stabilire ulteriori forme di controlli popolari sulla pubblica Amministrazione, secondo le esigenze fatte presenti dagli onorevoli presentatori, non è affatto esclusa; non essendovi alcuna disposizione costituzionale che ponga in materia divieti, una estensione e un ulteriore incremento dei controlli popolari è sempre possibile. Perciò l'emendamento proposto appare superfluo.

Presidente Terracini. Domando agli onorevoli colleghi che hanno presentato emendamenti all'articolo 91 se, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Tosato, li mantengano. Onorevole Corbino?

Corbino. Rinunzio al mio emendamento e anche a quello dell'onorevole Colitto.

[...]

Presidente Terracini. [...] Onorevole La Rocca?

La Rocca. Insistiamo.

Presidente Terracini. Passiamo allora alle votazioni. Voteremo l'articolo 91 comma per comma.

Pongo in votazione il primo comma, del quale do nuovamente lettura:

«I pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma:

«Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

Fabbri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fabbri. Io pregherei di mettere questo comma ai voti per divisione, in quanto sono d'accordo per il concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ma credo eccessivo, e credo anche che possa essere un grave errore, quello di rendere obbligatorio il concorso anche per gli impiegati degli enti di diritto pubblico, perché con l'espressione generica di enti di diritto pubblico si abbraccia un'infinità di enti, molti dei quali, fra l'altro, regolano il rapporto di impiego con i loro dipendenti in base alla legge sull'impiego privato, con la competenza, quindi, dei tribunali ordinari per le relative controversie, le quali non rientrano nella competenza del Consiglio di Stato.

Se, ad esempio l'Ente per la protezione degli animali, per cambiare un cassiere o un usciere, dovesse fare un pubblico concorso, la spesa per il pubblico concorso sarebbe superiore allo stipendio di molti mesi dell'impiegato.

L'espressione «enti pubblici» è di una genericità tale che vi sarebbero compresi innumerevoli enti: è inutile fare un'esemplificazione. Comunque, se per ogni impiegato si dovesse fare un concorso, sarebbe la fine del mondo.

Tosato. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tosato. Indubbiamente l'osservazione dell'onorevole Fabbri è pertinente date la molteplicità e la varietà degli enti di diritto pubblico.

Noi ci rendiamo perfettamente conto del fondamento della obiezione da lui sollevata. Vorrei pregare però l'onorevole Fabbri di trasformare la sua richiesta in suggerimento alla Commissione, la quale cercherà una formula più esatta.

Sul principio generale che per gli uffici pubblici, intesi in senso stretto, occorra un pubblico concorso, credo siamo tutti d'accordo, perché esso rappresenta una garanzia.

Fabbri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fabbri. Il mio spirito è il più vicino possibile alla richiesta dell'onorevole Tosato; solo mi domando se è una questione di coordinazione e di sola opportunità di dicitura, che possa rientrare nella competenza del Comitato di redazione, quella di far sparire gli enti pubblici, oppure di farne una precisazione tale di determinate categorie, onde per lo meno si comprenda che si tratta di quegli enti pubblici, ad esempio, i cui dipendenti sono soggetti alla giurisdizione del Consiglio di Stato. Stabilendo un criterio direttivo si potrà pervenire in senso lato ad una certa classificazione, ma, in difetto, varianti di pura forma alla norma potrebbero far nascere un pasticcetto.

Mi rimetto comunque al parere dell'Assemblea.

Tosato. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tosato. Volevo accennare appunto alla possibilità e al compito della Commissione di trovare una formula restrittiva rispetto a quella generica e amplissima di «enti di diritto pubblico». Comunque, mi permetto di far osservare all'onorevole Fabbri che nell'ultima proposizione del comma si dice «salvo i casi stabiliti dalla legge»; in questa formula si ha precisamente la possibilità di venire incontro alle difficoltà sollevate dallo stesso onorevole Fabbri.

Presidente Terracini. Di fronte alla richiesta dell'onorevole Fabbri, occorre comunque votare per divisione.

Pongo in votazione le parole:

«Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole:

«e negli enti di diritto pubblico»

(Non sono approvate).

Pongo in votazione le restanti parole:

«si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

(Sono approvate).

[...]

Pongo ora in votazione il comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli La Rocca e Togliatti che rileggo:

«La legge determina i modi e le forme in cui si esercita il controllo popolare sulle pubbliche amministrazioni».

(Non è approvato).

Il testo approvato dell'articolo 91 è pertanto quello del progetto, con la soppressione, nel secondo comma, delle parole «e negli enti di diritto pubblico».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti