Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 91.
I pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Art. 94.
La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.
I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.
I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete.
A cura di Fabrizio Calzaretti