[Il 6 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Bozzi. [...] Ma vi sono problemi più sostanziali, come quello dell'iscrizione ai partiti politici. Noi abbiamo combattuto, in sede di seconda Sottosezione, una battaglia e abbiamo affermato nel progetto, che il giudice non deve essere iscritto a partiti politici, né ad associazioni segrete.

Ma si obietta: il giudice non può forse avere una sua opinione politica? Certo che la deve avere; ma lo status di iscritto, di gregario e, peggio, di capo, di esponente di un partito, oggi che i partiti, per intrinseca necessità, si vanno sempre più organizzando su un piano di rigida disciplina e di gerarchia, è indubbio che potrebbe esercitare sulla sua coscienza o sulla sua subcoscienza un'innegabile influenza. E quando anche il giudice riuscisse a rendersi immune, con la sua dirittura, da simili debolezze, chi potrebbe mai togliere il dubbio, il sospetto alla pubblica opinione che il magistrato, in quella o in quell'altra controversia, si sia regolato in quel modo e non in altro perché l'imputato o la parte era di quel certo partito e non di altro?

Onorevoli colleghi! Noi dobbiamo circondare del più grande prestigio la figura del magistrato e dobbiamo eliminare tutte le cause che, sia pure ingiustamente, possano dar motivo a sospetti o a riserve, che non ferirebbero il singolo, ma l'istituto in se stesso.

[...]

Mastino Pietro. [...] Nell'articolo 94, ultimo capoverso, è scritto «I magistrati non possono appartenere a partiti politici». Io domando se non sia contraddittorio e se non sia profondamente ingiusto pretendere dai magistrati di rinunziare ad una parte della propria personalità, col divieto di inscrizione nei partiti politici e, allo stesso tempo, invece, disporre che nel Consiglio superiore alla Magistratura rientri quella politica dalla quale vorremmo che il magistrato fosse escluso. Dobbiamo, senza diffidenza, riconoscere alla Magistratura l'autogoverno.

[...]

Ciampitti. [...] Prima di porre fine a questo mio intervento, mi sia consentito di riferirmi all'ultimo capoverso dell'articolo 94 del progetto di Costituzione, per quanto riguarda il divieto ai magistrati di iscriversi a partiti politici e ad associazioni segrete.

La passione di parte, secondo me, toglie o può togliere al magistrato quel senso di obiettività e di serenità che è condizione prima ed essenziale per la retta amministrazione della giustizia. Seppure il magistrato, nell'adempimento del suo dovere, riesce a sottrarsi all'influenza dell'idea politica, va soggetto sempre e inevitabilmente a sospetti dell'una o dell'altra parte, specie nei piccoli centri giudiziari, in cui, anche volendo, il magistrato non riesce a nascondere la sua fede politica, offrendosi a bersaglio di critiche, di mormorazioni, di malignazioni, il che certo non influisce al suo decoro e al suo prestigio, né determina o consolida la fiducia del popolo nei suoi giudici.

Egli potrà liberamente coltivare nel suo intimo le sue opinioni politiche e liberamente potrà esprimerle con la segretezza del voto. È bene per lui e per l'amministrazione della giustizia che egli non sia sospettato di asservire l'alta e nobile funzione affidatagli di giudicare della libertà e dei beni del proprio simile sotto l'influenza della passione di parte.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti