[Il 5 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sul potere giudiziario.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Calamandrei, Relatore, circa il terzo gruppo di articoli (dal 16 al 26), rileva che in essi è affrontato il fondamentale problema dell'autogoverno della magistratura. A suo avviso, per attuare una vera indipendenza funzionale del giudice non basta l'articolo 2 del suo progetto, in cui è affermato che «i giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, dipendono soltanto dalla legge che essi applicano secondo la loro coscienza». L'articolo 16 determina, nelle linee generali, i limiti della sostanziale riforma, laddove l'articolo 17 precisa quali sono gli organi amministrativi della magistratura, soggiungendo (nel seconda comma) che «il Consiglio superiore della magistratura è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da apposito personale amministrativo compreso in un ruolo speciale, del quale non possono essere chiamati a far parte né i magistrati né gli altri funzionari appartenenti all'ordine giudiziario». Questa ultima disposizione è diretta ad eliminare il cosiddetto e tanto deplorato «imboscamento dei magistrati» negli uffici del Ministero.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti