[Il 20 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».]

Presidente Terracini. Passiamo all'esame dell'articolo 94. Se ne dia lettura.

Riccio, Segretario, legge:

«La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

«I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.

«I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete».

Presidente Terracini. A questo articolo 94 sono stati presentati numerosissimi emendamenti, molti dei quali sono stati già svolti. Così, l'onorevole Mastino Pietro ha svolto il suo emendamento che era il seguente:

«Sostituirlo col seguente:

«La funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero, che dipendono soltanto dalla legge».

L'onorevole Targetti ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La giustizia è amministrata in nome del popolo».

Non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Sono stati svolti anche i seguenti emendamenti:

«Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

«La funzione giurisdizionale, espressione diretta della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo italiano.

«I magistrati non hanno vincoli di subordinazione gerarchica e sono tenuti soltanto alla osservanza della legge che interpretano ed applicano secondo coscienza.

«Caccuri».

«Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

«Il potere giudiziario emana direttamente dalla sovranità dello Stato.

«Questo lo esercita a mezzo di magistrati indipendenti.

«Le sentenze sono rese in nome del popolo.

«Castiglia».

«Sostituire il primo comma col seguente:

«La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo italiano.

«Romano».

«Sostituire il primo comma col seguente:

«La giustizia è amministrata in nome del popolo.

«Colitto».

«Sostituire il primo comma col seguente:

«La funzione giurisdizionale, espressione della volontà popolare, è esercitata in nome della Repubblica.

«Bellavista».

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Il potere giudiziario, emanazione diretta ed immediata della sovranità dello Stato, esercita la funzione giurisdizionale in nome del popolo».

«Adonnino».

«Al primo comma, dopo le parole: in nome del popolo, aggiungere l'altra: italiano.

«Persico».

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«I magistrati sono indipendenti e sono soggetti soltanto alla legge.

«Ruggiero Carlo».

«Sopprimere l'ultimo comma.

«Subordinatamente, sopprimere le parole: o ad associazioni segrete.

«Ruggiero Carlo».

«All'ultimo comma, sopprimere le parole: o ad associazioni segrete.

«Persico».

«All'ultimo comma, dopo la parola: segrete, aggiungere: né far parte di qualsiasi organo estraneo alla Magistratura.

«Damiani».

«All'ultimo comma, aggiungere le parole: né essere chiamati a far parte di Commissioni od organi di carattere politico.

«Rossi Paolo».

L'onorevole Costa ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, alle parole: La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, sostituire: La funzione giudiziale».

Ha facoltà di svolgerlo.

Costa. È una questione tecnica. Mi sembra che la funzione sia giudiziale e che si debba dire appunto giudiziale e non funzione giurisdizionale. È una tautologia, una ripetizione. Quindi mi pare che l'argomento che adduco sia sufficiente per giustificare questa proposta di sostituire alla formula «funzione giurisdizionale» quella di «funzione giudiziale».

Credo poi che sia inutile aggiungere «espressione della sovranità della Repubblica» e possa solo bastare dire «la giurisdizione».

Presidente Terracini. L'onorevole Costa ha presentato i seguenti altri emendamenti:

«Sopprimere il secondo comma.

«Subordinatamente, alle parole: dipendono, sostituire le altre: sono vincolati, e sopprimere le parole: che interpretano ed applicano secondo coscienza».

Ha facoltà di svolgerli.

Costa. Ritengo che il secondo comma sia superfluo. E ad ogni modo, non si dica che i magistrati «dipendono» soltanto dalla legge, ma che i magistrati «sono vincolati» soltanto dalla legge.

È un'espressione tecnica, che mi sembra assai più appropriata di quella della dipendenza, la quale fa pensare a un rapporto gerarchico, mentre il concetto è che i magistrati non hanno altro vincolo, altra soggezione che quella della legge. Mi sembra, poi, superfluo dire che questa legge i magistrati «interpretano ed applicano secondo coscienza».

È inutile che ciò dica la Costituzione. Trattasi di un principio di ordine morale e giuridico il quale è nella coscienza comune. Quindi considero una superfluità che se ne occupi la Costituzione.

Poi, quanto all'ultimo comma, quello riguardante i partiti politici, propongo che sia soppresso per le ragioni che da vari oratori sono state svolte nella discussione generale.

Presidente Terracini. L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, alle parole: La funzione giurisdizionale, sostituire: La giurisdizione;

sopprimere l'inciso: espressione della sovranità della Repubblica;

alle parole: è esercitata in nome del popolo, sostituire: è esercitata dalla Magistratura in nome del popolo italiano».

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Il popolo partecipa direttamente all'esercizio della giurisdizione nei processi di Corte d'assise nei modi stabiliti dalla legge».

«Sopprimere l'ultimo comma».

L'onorevole Nobili Tito Oro ha facoltà di svolgerli.

Nobili Tito Oro. Onorevoli colleghi, la lunga, nutrita e profonda discussione seguita su questo Titolo ha dimostrato insieme il culto che l'Assemblea, scrupolosa interprete del sentimento della Nazione, ha per la giustizia, bene a ragione definita fundamentum rei publicae, e la necessità che essa avverte di dare alla Magistratura, che ne costituisce il sacerdozio, quelle garanzie di difesa morale e di indipendenza economica e politica che, da tanto tempo reclamate e promesse, non tollerano più dilazioni. D'altra parte esse implicano, per il nuovo ordinamento che l'indipendenza politica della Magistratura esige, la necessità che vi sia provveduto in sede di Costituzione. Il consenso di tutti i Gruppi in questo generale riconoscimento, renderà più agevole l'esame degli articoli e più facile l'accordo sulla loro definitiva formulazione; perché attorno al problema della giustizia la cura di ciascuno di noi si è trasformata in una spasmodica emulazione per la ricerca del meglio; così da richiamarci alla mente la rievocazione fatta dall'onorevole Ruini, nella sua relazione al progetto, di quel simpatico amico dell'Italia che fu Henry Beyle, alias monsieur de Stendhal, spirito lucido, come egli lo definisce e — aggiungerei io — illuminato, il quale — è l'onorevole Ruini che ce lo ricorda — ha scritto che, avvicinandosi a una Costituzione, egli si sentiva sempre preso da un vero senso religioso. Bisogna avere la lealtà di riconoscere che tale è il sentimento che domina noi tutti nell'affrontare questo Titolo, che contempla il segreto della pace dei singoli e della fratellanza fra i cittadini.

Bisogna riconoscere che il testo del progetto risponde sufficientemente non soltanto ai desideri dell'Assemblea, ma anche alle richieste dell'Associazione nazionale dei magistrati: le manchevolezze che essi rilevano potranno essere facilmente eliminate, mentre le pretese lacune non si addimostrano effettivamente tali riguardando materia di legge ordinaria. Il Titolo, così come proposto dalla Commissione, si preoccupa di fermare due principî fondamentali, quello della unità della giurisdizione, che non tollera abuso e prolungamento di giurisdizioni speciali, e quello della autonomia e dell'indipendenza della Magistratura. I due principî sono sanciti rispettivamente, sotto l'articolo 95 e sotto l'articolo 97; mentre l'articolo 94 riguarda le fonti della giurisdizione e gli articoli dal 98 al 100 contengono norme completive.

Avete udito, onorevoli colleghi, quale sia il testo dell'articolo 94 come da me emendato; esso comprende anche gli emendamenti che ha svolti testé il collega Costa. Mi permetterò di aggiungere qualche breve considerazione in ordine a questi e ai rimanenti emendamenti miei.

Al primo comma del progetto: «La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo» io propongo di sostituire: «La giurisdizione è esercitata dalla Magistratura in nome del popolo italiano».

Le ragioni di queste modifiche sono evidenti. La giurisdizione è termine tecnico e chiaro, e nel suo significato proprio vuol dire appunto: «La funzione giurisdizionale».

«La giurisdizione» significa «dichiarazione del diritto», «applicazione della legge», e quindi «funzione e potestà di giudicare». Pertanto è pleonasmo tautologico dire «funzione giurisdizionale» anziché puramente e semplicemente «giurisdizione».

A questa locuzione segue, nel testo del progetto, l'inciso: «espressione della sovranità della Repubblica». Mi si permetta di confessare che lo trovo non necessario, pretenzioso, non producente; esso non può rappresentare la definizione della giurisdizione, in quanto non ne determina il contenuto; non ne segnala né una caratteristica essenziale, né una caratteristica differenziale; perché espressioni della sovranità della Repubblica sono del pari l'esercito, che si substanzia nel diritto di difesa armata dello Stato e del suo territorio, la diplomazia che realizza il diritto di ambasceria, il Parlamento che esercita il potere legislativo, il Governo e l'amministrazione che il potere esecutivo esprimono nel diritto di batter moneta e di imporre tributi, ecc. L'attribuzione di una caratteristica che non è speciale ed essenziale della giurisdizione, che abusa di un nome che deve esser sacro e che per questo non va sciupato con l'abuso, ad evitare atteggiamenti demagogici e vacuità stilistiche, costituiscono già giustificazione sufficiente alla proposta soppressione dell'inciso.

D'altra parte, dire che la giurisdizione è «espressione della sovranità della Repubblica» è un pleonasmo concettuale rispetto all'affermazione successiva che essa «è esercitata in nome del popolo»: anche la sovranità dalla quale la giurisdizione deriva procede dal popolo, al pari della sovranità della Repubblica. E precisare che la giurisdizione è esercitata in nome del popolo non è soltanto riallacciarsi alla formula d'investitura della potestà giusdicente, che nel nostro ordinamento repubblicano abbiamo sostituita alla quasi secolare, aulica e non veritiera formula d'investitura cesarea, come requisito formale delle sentenze che sono il prodotto della giurisdizione, ma è precisare la fonte prima dalla quale la giurisdizione deriva: giacché dai primordi della umana società, dal periodo matriarcale e patriarcale alle prime civiltà, fu sempre nel popolo, e non soltanto simbolicamente, il potere di rendere giustizia. Per questo dicevo che il primo articolo del Titolo quarto riguarda la fonte della giurisdizione; per questo ho proposto che anche la norma dell'articolo 96, che al popolo riserva la diretta partecipazione all'esercizio della giurisdizione nei processi di Corte di assise, sia qui trasferita.

Ma l'emendamento da me proposto al primo comma va ancora oltre: poiché questa parte della Costituzione s'intitola alla Magistratura, e questo titolo è stato già approvato; poiché questo primo articolo riguarda la fonte della giurisdizione e il suo esercizio, io non vedo la ragione per cui non si dovrebbe dire subito, in questa stessa sede, che la giurisdizione è esercitata dalla Magistratura, agganciando immediatamente alla trattazione l'organo della giurisdizione che ne forma l'oggetto.

E ho proposto altresì di non limitarci a dire, coll'abusato linguaggio dei sacri principî, che la giurisdizione è esercitata in nome del popolo, ma di precisare concretamente, che essa è esercitata «in nome del popolo italiano». So che mi si obietterà che l'aggettivazione è superflua: purtroppo, onorevoli colleghi, a parte che un'aggettivazione sì fatta non potrebbe mai, almeno sentimentalmente, considerarsi sciupata, versiamo in una situazione che non la rende affatto superflua: il vecchio Piemonte, ha reclamato, per voce dell'onorevole Villabruna, la reintegrazione nel godimento della Cassazione sabauda e contro l'unità della nostra legislazione si è decisamente manifestata la tendenza regionalista. Onde non è affatto superfluo porre il punto fermo, così che non si abbia domani, in sede legislativa, ad avanzare la pretesa che siano pronunciate sentenze in nome del popolo della Valle, di quello siciliano, di quello sardo, di quello veneto, ecc.

Ecco dunque perché, soppresso l'inciso, ho proposto di sostituire al primo comma «la giurisdizione è esercitata dalla Magistratura in nome del popolo italiano».

E vengo al secondo comma, che nel testo del progetto dice «i Magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza». È affermazione questa che prelude alla concreta dichiarazione di indipendenza che faremo fra poco risolutamente all'articolo 97. Mi pare che sia perfettamente inutile questa prolusione astratta, superflua, vaga e di stile che vorrei superato. Che cosa significa: i magistrati «dipendono soltanto dalla legge»? È poi elementare, che il magistrato ha per compito specifico di interpretare e di applicare la legge e di farlo secondo la propria coscienza. Questa è una cognizione così estesa, di così generale dominio, che appare assolutamente pretenzioso sentire il bisogno di enunciarla in una Costituzione.

Per queste ovvie considerazioni, e per evitare il più possibile il superato stile illuminista ad alleggerimento del testo, io ho proposta la soppressione del comma. E la raccomando all'Assemblea. E soggiungo che, se qualche cosa si sentisse il bisogno di proclamare qui in riferimento al tema annunciato, sarebbe preferibile la concreta affermazione che il magistrato requirente, il pubblico ministero, non rappresenta, come fin'ora si è tenuto ad affermare, il potere esecutivo, ma soltanto la legge della quale è depositario, custode e vindice. (Approvazioni). Questo potrebbe utilmente inserirsi ove non piacesse meglio inserirlo altrove.

Il terzo comma, onorevoli colleghi, è stato largamente svolto, e io confido che tutta l'Assemblea si trovi d'accordo nel volerlo soppresso.

Confido che tutta l'Assemblea sarà concorde nel respingere il pensiero che ai magistrati possa vietarsi l'appartenenza a partiti politici, che possa imporsi loro questa inaudita diminutio capitis, che sopprimerebbe completamente la loro eguaglianza a tutti gli altri cittadini nel godimento delle libertà essenziali, da quella di pensiero a quella di associazione; che toglierebbe loro, in una parola, quei diritti politici che sono la caratteristica non soltanto del vir probus, ma di ogni cittadino. Il magistrato deve conservare intatti e intangibili questi diritti e deve solo corrispondere, nel loro esercizio, a quei doveri di compostezza e di austerità, che formano le caratteristiche indefettibili del suo ministero, che è sacerdozio. Si può partecipare alla vita politica senza darsi all'attivismo demagogico ed esasperato, che potrebbe sminuire la fiducia dei litiganti per la manifestazione di dissenso politico o per quella di consenso coll'uno o coll'altro di essi. Il magistrato deve sapersi imporre il riserbo, deve saper porre il sentimento della giustizia al di sopra di ogni divergenza politica; e quando, così comportandosi, egli saprà tenere lontano il sospetto di partigianeria faziosa, acquistandosi la fiducia delle parti quale che ne sia il pensiero politico, egli avrà assolto ogni dovere, verso la legge e verso il proprio ufficio; e null'altro si potrà esigere da lui. Il divieto di questo terzo comma, a parte anche l'impossibilità di un serio controllo della relativa osservanza, ricorda concezioni di tempi passati, che non torneranno mai più.

Detto questo, non ho bisogno di occuparmi — e credo che l'astensione conferisca senso di responsabilità alla discussione — di quegli emendamenti che hanno voluto fare una distinzione fra l'iscrizione ai partiti politici e l'iscrizione alle associazioni segrete. Riassumendo. Vanno soppressi, secondo la mia proposta, i commi due e tre. Ma, poiché, come ho spiegato, nell'articolo 94 io vedo l'indicazione delle fonti della giurisdizione, in quanto vi si afferma che la Magistratura esercita la giurisdizione in nome del popolo, io vorrei qui completare lo sviluppo di questo concetto, col trasferirvi la disposizione che è contenuta all'articolo 96, per quanto riguarda la possibilità della partecipazione diretta del popolo all'esercizio della giurisdizione nei processi di Corte di assise. In altri termini, poiché nel primo comma è affermato che la giurisdizione è esercitata dalla Magistratura in nome del popolo, il che implica il riconoscimento che il potere di giustizia risiede originariamente nel popolo, io chiedo che al popolo sia riservato di partecipare direttamente ai processi di Corte d'assise nei modi stabiliti dalla legge. Non faccio richiamo specifico alla giuria, ma chiedo sia affermata la possibilità che coll'ordinamento giudiziario o coll'ordinamento processuale si riconosca al popolo questo diritto nelle forme che saranno stabilite; mi pare che questa formula possa soddisfacentemente risolvere i contrasti che si sono rivelati: dacché rimane impregiudicata la forma della reclamata partecipazione del popolo a questi giudizi, che riguardano anche i più gravi processi politici; come rimane impregiudicata la reclamata necessità d'imporre anche per essi la motivazione delle decisioni e di riconoscere contro queste il diritto di appello.

Affido per tanto fiducioso all'Assemblea il testo di questo articolo, quale risulta dagli emendamenti da me proposti. (Approvazioni).

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Grassi, al secondo comma, così formulato:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«I magistrati sono soggetti soltanto alla legge, che applicano secondo coscienza».

L'onorevole Grassi ha facoltà di svolgerlo.

Grassi. Ho presentato un emendamento per il secondo comma, perché per il primo comma io non avrei nessuna difficoltà ad accettare il testo della Commissione. Però ritengo utile il secondo comma, per quanto l'onorevole Oro Nobili abbia detto che si tratta di affermazione generica, ed effettivamente questa affermazione generica potrebbe essere superflua, dato che nell'articolo successivo si parla di indipendenza della Magistratura. Tuttavia io penso sia necessario che rimanga, perché mentre lì parliamo di Magistratura in genere, che è indipendente ed autonoma, qui invece parliamo dei singoli, facenti parte dell'organo generale. Dire la frase «dipendono dalla legge» mi sembra più corretto, in quanto non è un senso di dipendenza dalla legge, ma un senso di soggezione di tutti i cittadini alla legge. L'importante è dire, con questa affermazione, sia pure di carattere teorico e generale, che non solo la Magistratura, ma il singolo magistrato è libero e indipendente e non è soggetto che soltanto alla legge.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole De Palma così formulato:

«All'ultimo comma, sopprimere le parole: o ad associazioni segrete».

Ha facoltà di svolgerlo.

De Palma. L'emendamento da me presentato non credo che abbia bisogno di essere illustrato. È già stato illustrato da altri, quindi io lo mantengo riportandomi a quanto altri colleghi hanno precedentemente detto.

Presidente Terracini. Lei, onorevole Grassi, ha fatto la stessa proposta.

Grassi. Sì, siamo tutti d'accordo. L'articolo 13 della Costituzione proibisce le associazioni segrete, quindi sarebbe inutile ed anzi pericoloso dirlo in queste occasioni.

Presidente Terracini. Poiché vi sono numerosi emendamenti del tutto simili, vorrei pregare i presentatori di volersi mettere d'accordo fra loro perché uno solo li svolga.

Segue l'emendamento dell'onorevole Perrone Capano:

«Al terzo comma, sopprimere le parole: o ad associazioni segrete».

L'onorevole Perrone Capano ha facoltà di svolgerlo.

Perrone Capano. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole De Palma.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Sardiello.

«All'ultimo comma, aggiungere le parole seguenti: né accettare cariche ed uffici pubblici elettivi».

Non essendo presente l'onorevole Sardiello, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Segue l'emendamento dell'onorevole Varvaro:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I magistrati non possono essere destinati ad uffici estranei all'ordine giudiziario».

Non essendo presente l'onorevole Varvaro, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Segue l'emendamento dell'onorevole Caroleo:

«Al secondo comma, dopo le parole: secondo coscienza, sostituire le altre: secondo la volontà, che vi è espressa».

L'onorevole Caroleo ha facoltà di svolgerlo.

Caroleo. Il mio emendamento è questo: alle parole «secondo coscienza» sostituire le altre: «secondo la volontà, che vi è espressa».

È ben detto che i magistrati devono dipendere esclusivamente dalla legge, ma bisogna intendersi bene a proposito di questa dipendenza, che verrebbe in certo qual modo superata dall'aggiunta delle parole «secondo coscienza».

Io penso che quando ci si riferisce ai magistrati italiani sia inutile fare un appello alla coscienza, mentre è necessario, se non si vuol cadere in una specie di contraddizione, fare un espresso richiamo alla volontà della legge, altrimenti sarebbe quasi inutile affermare che i magistrati dipendono dalla legge.

In ogni paese democratico, più che di separazione, deve parlarsi di delimitazione di poteri, e la legge segna il limite della sovranità devoluta ai magistrati, come la legge segna il limite per tutti gli altri poteri dello Stato. Ho sentito da taluno affermare che l'indagine del giudice intorno al pensiero del legislatore sia quasi un conformismo, uno zelo inammissibile per il magistrato. Ma questo mi pare che non sia rispondente al principio della indipendenza della Magistratura, che trova il limite nella legge, e soltanto nella legge. Perché, se questo è, bisogna non soltanto ammettere, ma addirittura fare obbligo al magistrato di ricercare, ogni qual volta applichi o interpreti la norma, il vero pensiero del legislatore. Taluno confonde spesso la pessima legge con il presupposto conformismo del magistrato; ma occorre tener presente che, anche quando si ha riguardo al periodo fascista e si fa rimprovero ai magistrati di essersi conformati alla legge, quel rimprovero e quel processo andrebbero più rettamente fatti alla pessima legge che si poté emanare durante il fascismo e non al cosiddetto conformismo del magistrato.

Su questo punto, onorevoli colleghi, credo ci si debba fermare e ci si debba chiaramente intendere, se non si vuole assistere a quello spettacolo poco edificante a cui noi abbiamo assistito a proposito di certe sentenze che hanno trattato dell'applicazione dei decreti Gullo prima, e Segni poi.

Se si vuol fare questo riferimento alla coscienza del magistrato, lo si mantenga; ma prima che alla coscienza, si faccia obbligo al magistrato di obbedire al pensiero ed alla volontà del legislatore.

Presidente Terracini. Sullo stesso articolo 94 è stato presentato dagli onorevoli Conti, Perassi, Bettiol, Leone Giovanni, Reale Vito un emendamento del seguente tenore:

«La giustizia è amministrata in nome del popolo.

«I magistrati sono soggetti soltanto alla legge».

Si intende così assorbito l'emendamento dell'onorevole Bettiol del seguente tenore:

«Al secondo comma, sopprimere le parole: che interpretano ed applicano secondo coscienza».

L'onorevole Conti ha facoltà di svolgerlo.

Conti. Rinunzio a svolgerlo.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato di redazione ha tenuto conto, uno per uno, dei numerosi emendamenti presentati; ma mi consentirete che, per impostare la questione, io parta dal testo proposto dalla Commissione dei 75, il quale dice: «La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo».

Il Comitato ritiene che si possa sopprimere l'inciso «espressione della sovranità della Repubblica», perché questa formula non è espressa né a proposito del Parlamento, né a proposito del potere esecutivo, cioè degli altri poteri a cui è parallelo il potere giudiziario; il metterla qui non avrebbe significato e valore specifico.

Il Comitato mira ad ottenere la maggiore semplificazione possibile. Questo articolo 94 è come un'epigrafe, come una parola iniziale di tutto il Titolo; quanto è più breve e lapidario, tanto è certamente migliore.

Nel primo comma abbiamo accolto gli emendamenti presentati dagli onorevoli Targetti, Colitto e Conti. Così questo primo comma si ridurrebbe all'espressione: «La giustizia è amministrata in nome del popolo».

Maffi. Italiano.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Nessun dubbio che le sentenze continueranno, come già si fa, ad essere emanate in nome del popolo italiano. Ma non è il caso di specificare qui; poiché abbiamo parlato di popolo tante altre volte, in questo testo costituzionale, e non abbiamo mai messo l'aggettivo «italiano»; e del resto di quale altro popolo si potrebbe trattare nelle nostre sentenze?

Secondo comma: «I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano e applicano secondo coscienza».

È stato proposto di sostituire alla parola «dipendono» le parole «sono vincolati» oppure «obbediscono» oppure «sono soggetti». Il Comitato accetta quest'ultima espressione, che pare migliore, o almeno ha minori inconvenienti, e comunque rientra piuttosto nella revisione stilistica.

Riguardo alla seconda parte del secondo comma, «che interpretano ed applicano secondo coscienza» si presenta un dilemma: o questa è una dichiarazione generica di ovvio significato, ed allora possiamo anche abbandonarla, senza molto rincrescimento, o apre la via, e di ciò si espresse il timore, ad una interpretazione che sarebbe pericolosa, ed allora vi è una ragione di più per abbandonarla. Io non credo che, parlando di coscienza del giudice, si possa intendere la tendenza e l'ammissione del cosidetto «diritto libero», costruzione teorica per me inammissibile; ma non discara, fra gli altri, all'hitlerismo. Ad ogni modo, poiché è stato manifestato un dubbio; ed il togliere l'inciso non nuoce — anzi, Dio sia lodato, abbrevia il testo — il Comitato acconsente alla soppressione.

Resta l'ultimo comma, sul divieto di iscrizione a partiti politici o ad associazioni segrete. D'accordo per la soppressione del cenno alle associazioni segrete. Avevo già sostenuto da tempo che è un duplicato ed una ripetizione inutile, posto che in un altro articolo v'è già il divieto di tali associazioni. Quanto all'iscrizione nei partiti politici, non sembra il caso di risolvere la questione qui, soltanto per i magistrati. Potrebbero esservi per loro maggiori ragioni; ma insomma vi sono altre categorie di funzionari, pei quali si può esaminare l'opportunità dello stesso divieto ed è opportuno decidere con una visione d'insieme. Vi è un emendamento che comprende appunto nel divieto altre categorie, e l'Assemblea ne ha rimandato l'esame complessivo. Ce ne occuperemo fra non molto e decideremo allora anche pei magistrati. Sopprimiamo intanto l'ultimo comma dell'articolo 94.

La formulazione dell'articolo si riduce così a due brevi commi. Nel primo si tien conto dell'emendamento degli onorevoli Conti, Perassi e Bettiol e degli altri emendamenti degli onorevoli Colitto e Targetti. Nel secondo comma si tien conto dell'emendamento Grassi. In complesso il testo che noi proponiamo è molto breve (Dio sia lodato) ed è questo: «La giustizia è amministrata in nome del popolo. I magistrati sono soggetti soltanto alla legge».

Ghidini. È una sospensiva?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Onorevole Ghidini, noi chiediamo la soppressione del terzo comma, salvo considerare poi la questione sotto un altro aspetto, non pei soli magistrati. Non è, dunque, una sospensiva formale, anche se può averne la portata sostanziale.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Vorrei fare una proposta sull'emendamento presentato dall'onorevole Caroleo. Domando se egli sarebbe disposto a combinare il suo emendamento con quello accettato dalla Commissione, e che in questa forma il nostro Gruppo sarebbe disposto a votare: «I magistrati sono soggetti soltanto alla legge, che interpretano ed applicano secondo la volontà che vi è espressa». (Commenti).

Presidente Terracini. Quale è il suo parere, onorevole Ruini?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Prego l'onorevole Laconi di non insistere su questa proposta, perché l'affermare che la legge va interpretata secondo la volontà che vi è espressa è così elementare e tautologico, che non è davvero il caso di inserirlo in una Costituzione. Ripeto: avrebbe avuto un significato mettere: «che interpretano ed applicano secondo coscienza»; ma poiché è sorto un dubbio e non è necessario inserire una tale disposizione, la Commissione ritiene opportuno limitare il secondo comma alla sola frase: «i magistrati sono soggetti soltanto alla legge». (Approvazioni).

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Onorevoli colleghi! A nome anche di alcuni colleghi, come l'onorevole De Michelis, l'onorevole Costa ed altri, propongo la soppressione di questo secondo comma presentato dalla Commissione per queste considerazioni. Che cosa si intende di significare con la frase: «i magistrati sono soggetti soltanto alla legge»?

Evidentemente, si vuole affermare l'indipendenza del magistrato; ma vi sarà modo di affermarla in un altro articolo e, me lo permetta l'onorevole Ruini e gli altri sostenitori di questa formula, ci sarà anche modo di esprimerla un po' meno male, un po' meglio, non so come dire. Certamente questa espressione, per la quale il magistrato si dice soggetto alla legge, non è la più felice per riconoscere ed affermare la superiorità del magistrato, la sua indipendenza. Tanto peggio poi quando si aggiunge «che interpreta secondo coscienza». Non già perché io mi preoccupi dell'aggiunta, mentre non approverei in nessun modo la frase «secondo la volontà che vi è espressa», perché non vi sarà nessun magistrato che interpreterà una disposizione di legge secondo una volontà che non vi è espressa o che è espressa in un'altra disposizione di legge, ma è che mi sembra che vi sia un contrasto fra questi due concetti. Da una parte si dice che il magistrato sta sotto la legge, che vi è soggetto, e dall'altra si dice che la interpreta. Cioè interpreta ciò a cui è soggetto. È un insieme di espressioni che non mi sembrano le più felici.

Per queste considerazioni, proponiamo la soppressione di questo comma.

Presidente Terracini. Onorevole Mastino Pietro, mantiene il suo emendamento?

Abozzi. L'onorevole Mastino Pietro non è presente. Faccio mio il suo emendamento e lo mantengo.

Presidente Terracini. Sta bene. Onorevole Targetti, mantiene il suo emendamento?

Targetti. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Caccuri, mantiene il suo emendamento?

Caccuri. Lo ritiro. Aderisco in pieno alla nuova formulazione Conti, Bettiol e altri.

Presidente Terracini. Non essendo presente l'onorevole Castiglia, l'emendamento si intende decaduto.

Onorevole Romano, mantiene il suo emendamento?

Romano. Mi associo alla proposta della Commissione.

Presidente Terracini. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento?

Colitto. Non ho nulla da dire, avendo la Commissione accolto il mio emendamento.

Presidente Terracini. Non essendo presenti gli onorevoli Bellavista, Adonnino, Costa e Ruggiero, i loro emendamenti si intendono decaduti.

Onorevole Nobili Tito Oro, mantiene il suo emendamento?

Nobili Tito Oro. Non ho nessuna difficoltà ad accettare, per il primo comma, il nuovo testo della Commissione, che ha accolto alcuni degli emendamenti da me proposti e, fra questi, la soppressione dell'inciso; accetto che sia sostituita la locuzione «la giustizia è amministrata» a quella del progetto. Insisto perché sia inserita l'indicazione della Magistratura come organo dell'amministrazione della giustizia, e ciò in via di transazione perché ritengo più precisa la formula complessiva da me proposta. Confermo le ragioni svolte a sostegno dell'aggettivazione del popolo, ma non insisto nell'emendamento.

Relativamente al secondo comma, prendo atto dell'accettazione della soppressione della seconda proposizione; insisterei per altro nella soppressione totale, trattandosi di concetto che sarà poi introdotto coll'articolo 97. Prendo atto in fine della accolta proposta di soppressione dell'ultimo comma.

Per quanto poi si riferisce al trasferimento dell'articolo 96, come da me emendato, all'articolo 94, l'onorevole Presidente della Commissione non ha esposto il suo pensiero. Io tuttavia vi insisto: perché trasferendo l'articolo 96 all'articolo 94, noi completeremmo la disposizione relativa alle fonti della giurisdizione...

Presidente Terracini. Onorevole Nobili Tito Oro, la prego, poiché lei mantiene il suo emendamento, non è più necessario che lo motivi ulteriormente, avendolo già fatto in precedenza.

Nobili Tito Oro. Volevo dire solo che in proposito non ho avuto modo di conoscere il pensiero della Commissione: comunque, non insisterò in questa sede nel proposto trasferimento dell'articolo 96, ma tornerò ad insistervi quando di questo si discuterà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io prego l'onorevole Nobili Tito Oro di considerare che il mettere qui questa disposizione significherebbe risolvere incidentalmente una questione sulla quale ci potremo pronunciare per mezzo di altri emendamenti più chiari. Vi sono altre formule proposte in questo senso. Ve n'è una dell'onorevole Targetti che dice che il popolo partecipa alla giustizia direttamente, nei casi stabiliti dalla legge; vi sono altre formulazioni che ammettono che si possano stabilire presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate con la partecipazione di elementi estranei alla Magistratura; il che potrebbe dare la possibilità di qualcosa d'analogo alla giuria. Vedremo allora; non è il caso qui di una risoluzione incidentale e dubbia. E poi non comprendo perché si dovrebbe, con l'accenno desiderato dall'onorevole Oro Nobili, spezzare la linea semplice e solenne di un'affermazione che apre l'intero Titolo.

Giacché ho la parola, prego l'Assemblea di conservare il secondo comma, con l'espressione «i magistrati sono soggetti alla legge». Altrimenti rimarrebbe un solo comma, con una espressione meno completa e più vaga. Noi dobbiamo dirlo, che i magistrati sono soggetti soltanto alla legge; parleremo in seguito dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario. Qui dobbiamo parlare della legge.

Quando entriamo nelle aule di un tribunale, vediamo scritto: «La legge è uguale per tutti». Quasi proporrei di mettere nella Costituzione questa vecchia frase, che ha una bellezza che viene dalla tradizione. In sostanza, credo che, mettendo subito il concetto della legge, affermiamo ed eleviamo il carattere della funzione del magistrato.

Per queste considerazioni insisto perché resti l'espressione: «I magistrati sono soggetti soltanto alla legge». (Applausi).

Presidente Terracini. L'onorevole Persico ha facoltà di dichiarare se mantiene il suo emendamento.

Persico. Accetterei l'emendamento Conti-Perassi; però proporrei di aggiungere: «in nome del popolo italiano». (Commenti).

Presidente Terracini. L'onorevole Grassi ha facoltà di dichiarare se mantiene i suoi emendamenti.

Grassi. Io accetto l'ultimo comma così come è stato presentato dalla Commissione; però penso che sia opportuno aggiungere, come propone il collega Nobili Tito Oro: «La giustizia è amministrata dalla Magistratura, in nome del popolo italiano». Perché altrimenti, dicendo solamente «in nome del popolo», rimarrebbe l'interrogativo: da chi?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma è il titolo stesso che lo dice.

Grassi. Il concetto generale di Magistratura abbraccia tutti, non parliamo di giudici togati o non togati. Io, per mio conto, accetterei la proposta dell'onorevole Oro Nobili.

Per quello che riguarda il secondo comma, ringrazio la Commissione di aver accettato la formula da me proposta e ritengo, contrariamente a quello che ha detto l'onorevole Targetti, che sia utile che sia mantenuto, non solo per le considerazioni espresse dal Presidente della Commissione, ma anche per quello che ho accennato prima. Non basta dire che la Magistratura è autonoma e indipendente; bisogna dire anche che il magistrato è indipendente, e la forma migliore di indipendenza è di riconoscere che egli è soggetto solo alla legge.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei pregare l'onorevole Persico di non insistere sulla proposta di aggiungere la parola «italiano». Si capisce che è il popolo italiano, e non è il popolo turco!

Nobili Tito Oro. Si stanno creando le Cassazioni regionali!

Presidente Terracini. Onorevole Caroleo, mantiene il suo emendamento?

Caroleo. Aderisco al testo della Commissione.

Presidente Terracini. L'onorevole De Palma ha facoltà di dichiarare se mantiene il suo emendamento.

De Palma. Aderisco al testo della Commissione.

Presidente Terracini. Gli onorevoli Persico, Perrone Capano e Grassi hanno visto accettata la proposta di sopprimere al terzo comma: «o ad associazioni segrete».

Onorevole Damiani, mantiene il suo?

Damiani. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Sta bene. Onorevole Rossi Paolo, mantiene il suo emendamento?

Rossi Paolo. Sarei disposto a ritirare il mio emendamento, purché fosse mantenuto quello dell'onorevole Sardiello del seguente tenore: «All'ultimo comma, aggiungere le parole: chiamati a far parte di commissioni od organi di carattere politico».

Presidente Terracini. Ma l'onorevole Sardiello è assente, e perciò il suo emendamento decade.

Lussu. Lo faccio mio.

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, passiamo allora ai voti. Abbiamo innanzitutto un emendamento sostitutivo integrale di tutto l'articolo, che era stato proposto dall'onorevole Mastino Pietro e che era stato successivamente fatto proprio dall'onorevole Abozzi. Onorevole Abozzi, lo mantiene?

Abozzi. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Sta bene. Passiamo alla votazione di questo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 94:

«La funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero, che dipendono soltanto dalla legge».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione non accoglie questo emendamento.

Moro. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Dichiaro che voteremo per il testo della Commissione e quindi contro tutti gli altri emendamenti.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto.

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione del primo comma della nuova dizione proposta dalla Commissione:

«La giustizia è amministrata in nome del popolo».

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Onorevole Presidente, anche il mio emendamento è sostitutivo dell'intero articolo.

Presidente Terracini. Onorevole Targetti, noi, ponendo in votazione la dizione «La giustizia è amministrata in nome del popolo», veniamo implicitamente a porre in votazione la sua proposta di sopprimere il secondo comma. Infatti coloro che accettano la sua proposta voteranno contro il comma mirando a farlo cadere.

Mi pare che a questo primo comma non siano stati presentati emendamenti sostitutivi né aggiuntivi, perché tutti i colleghi hanno accettato la formula della Commissione. Resterebbe la proposta dell'onorevole Persico di aggiungere la parola «italiano».

Persico. La ritiro.

Presidente Terracini. L'onorevole Grassi ha proposto la seguente formula:

«La giustizia è amministrata dalla Magistratura in nome del popolo».

Grassi. La ritiro.

Presidente Terracini. Resta allora la sola formula della Commissione:

«La giustizia è amministrata in nome del popolo».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo allora al secondo comma:

«I magistrati sono soggetti soltanto alla legge».

A questo comma l'onorevole Laconi ha presentato il seguente emendamento:

«I magistrati sono soggetti soltanto alla legge, che interpretano ed applicano secondo la volontà che vi è espressa».

Lo mantiene, onorevole Laconi?

Laconi. Ho chiesto all'onorevole Caroleo se era disposto ad accordare il suo emendamento aggiuntivo alla proposta della Commissione.

Presidente Terracini. L'onorevole Caroleo aveva presentato il suo emendamento come aggiuntivo alla proposta della Commissione. Quindi dipende dall'onorevole Caroleo il mantenerlo o meno. Egli vi ha rinunciato. Lei lo fa suo?

Laconi. No, vi rinuncio.

Presidente Terracini. Sta bene. Allora, pongo in votazione la formula proposta dalla Commissione, facendo presente che secondo la proposta dell'onorevole Targetti l'articolo 94 dovrebbe essere limitato al primo comma, già votato. Coloro che accedono alla proposta Targetti, pertanto, voteranno contro questo secondo comma, che pongo ora in votazione:

«I magistrati sono soggetti soltanto alla legge».

(È approvato).

Vi sono ora due formulazioni aggiuntive, quella dell'onorevole Sardiello, fatta propria dall'onorevole Lussu, del seguente tenore:

«All'ultimo comma aggiungere le parole: né accettare cariche ed uffici pubblici elettivi».

e quella dell'onorevole Damiani:

«All'ultimo comma, dopo la parola: segrete, aggiungere: né far parte di qualsiasi organo estraneo alla Magistratura».

Faccio, però, presente che queste proposte dovrebbero essere coordinate con l'ultimo comma del primitivo testo della Commissione, che è quello che si riferisce al divieto di iscrizione dei magistrati a partiti politici e ad associazioni segrete.

Poiché la Commissione rinunzia a questo comma, chiedo all'onorevole Damiani e all'onorevole Lussu se intendono di proporre le formulazioni come a se stanti, autorizzandomi in questo caso a darvi l'opportuna forma letteraria.

Onorevole Lussu?

Lussu. Mi rimetto.

Presidente Terracini. Onorevole Damiani?

Damiani. Propongo che sia mantenuta come comma a se stante.

Presidente Terracini. Allora in questa formulazione:

«I magistrati non possono far parte di nessun organo estraneo alla Magistratura».

Damiani. Sì.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei far osservare agli onorevoli colleghi che hanno proposto questo emendamento aggiuntivo che non v'è nessuna ragione di metterlo in questo articolo, che apre tutta la materia della giustizia, della Magistratura. Dopo che abbiamo affermato i principî generali: la giustizia amministrata nel nome del popolo, la soggezione dei magistrati alla sola legge, dovremmo proprio mettere la questione degli incarichi dei magistrati? Sarebbe una stonatura; e si rimpiccolirebbe l'intero articolo.

La questione sarà riesaminata a suo luogo. Dichiaro comunque, fin d'ora, che non si dovrebbe inserire nel testo costituzionale la norma proposta, ma farla, caso mai, oggetto di un ordine del giorno perché se ne tenga conto nella legge per l'ordinamento giudiziario. Prego intanto l'Assemblea di non accettare questo emendamento. (Approvazioni).

Moro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Dichiaro che voteremo contro questa proposta di aggiunta dell'onorevole Damiani, attenendoci noi al testo della Commissione. Infatti, se è una giusta esigenza che il magistrato sia distolto il meno possibile dalle sue funzioni, non si può non considerare il pericolo insito in una espressione così larga, la quale può essere tratta a significare cose che vanno, magari, al di là delle intenzioni dei proponenti.

Se si vuole, si presenti un ordine del giorno che manifesti un voto dell'Assemblea ed in termini più precisi e concreti.

Debbo poi confermare che la soppressione dell'ultima parte dell'articolo è da noi intesa come un rinvio della trattazione della questione in altra sede. Mi pare che vi sia un emendamento apposito che si estende anche ad altre categorie. In quella sede preciseremo il nostro atteggiamento.

Presidente Terracini. Chiedo all'onorevole Damiani, se accetta la proposta dell'onorevole Moro.

Damiani. Io avevo proposto questo emendamento aggiuntivo per il fatto che nella formulazione originaria dell'articolo era detto che i magistrati non potevano essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete.

Ora, questa parte è stata esclusa dal nuovo testo elaborato dalla Commissione; quindi riconosco che il mio emendamento aggiuntivo, rimanendo isolato, verrebbe a costituire un comma non bene armonizzato con il resto dell'articolo, perciò rinuncio a mantenerlo in questa sede e mi riservo di ripresentarlo in sede più appropriata.

Presidente Terracini. E l'onorevole Lussu?

Lussu. Rinunzio alla mia proposta.

Presidente Terracini. Sta bene. Pertanto l'articolo 94 risulta approvato nella seguente formulazione:

«La giustizia è amministrata in nome del popolo.

«I magistrati sono soggetti soltanto alla legge».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti