[31 gennaio 1947, Commissione per la Costituzione. Seduta plenaria antimeridiana. — Esame degli emendamenti agli articoli sulla Magistratura.]

Il Presidente Ruini. [...] Pone ora in discussione una proposta dell'onorevole Codacci Pisanelli, per la quale era stata fatta riserva anche in seno al Comitato di redazione. L'onorevole Codacci Pisanelli propone di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2 che dice: «I tribunali militari possono essere istituiti soltanto in tempo di guerra». Con tale proposta, si intende che i tribunali militari debbano continuare a funzionare.

Codacci Pisanelli rileva che i tribunali militari esigono magistrati specializzati; questa esigenza è sentita non solo nell'ordinamento italiano, ma anche in altri ordinamenti, dato che il Codice penale non giunge ad ipotizzare alcuni reati. Si riferisce, ad esempio, allo stato di necessità, che viene concepito nel Codice penale in maniera diversa di come viene concepito nel Codice penale militare, in cui, alle volte, neppure lo stato di necessità può funzionare da discriminante. I tribunali militari non fanno che applicare una più rigorosa disciplina, alla quale i militari devono essere sottoposti.

Ritiene che di questo maggior rigore non si lamenteranno i militari, i quali sanno anche con questa maggiore limitazione alla loro libertà dimostrare come siano pronti ad assolvere il compito fondamentale delle nostre forze armate, silenziose custodi dell'onore della Patria nelle ore supreme.

Il Presidente Ruini pone ai voti la proposta Codacci Pisanelli.

Cappi non condivide l'opinione dell'onorevole Codacci Pisanelli, perché la esigenza alla quale egli ha accennato può essere soddisfatta con disposizioni legislative particolari, senza bisogno di ricorrere ad un giudice speciale.

Tupini si dichiara favorevole all'emendamento Codacci Pisanelli per un triplice ordine di ragioni: prima: perché il più adatto a giudicare i militari è il tribunale militare; seconda: perché in tempo di guerra non si può improvvisare il tribunale militare; terza: per la carenza di giustizia che si determinerebbe, ad esempio, a carico di marinai o, comunque, di militari che commettessero reati su navi in movimento e lontane dal territorio nazionale.

(L'emendamento dell'onorevole Codacci Pisanelli non è approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti