[Il 21 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 102 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'esame dell'articolo 95. Se ne dia lettura.

Schiratti, Segretario, legge:

«La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

«Al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.

«Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi per determinate materie sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere.

«Non possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopra indicato. In nessun caso possono istituirsi giudici speciali in materia penale.

«I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra».

Presidente Terracini. Gli emendamenti proposti a questo articolo sono numerosissimi; alcuni sono già stati svolti.

L'onorevole Carboni Angelo ha svolto la seguente proposta di emendamento sostitutivo degli articoli 95 e 96, firmata anche dagli onorevoli Mastino Pietro, Lussu, Fietta.

«Sostituirli col seguente:

«La funzione giurisdizionale, salvo che per le materie attribuite dalla legge al Consiglio di Stato, ai tribunali amministrativi regionali, di cui all'articolo 122, ed alla Corte dei conti, è esercitata esclusivamente dagli organi della magistratura ordinaria, istituiti e regolati secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

«Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi, per determinate materie, sezioni specializzate anche con la partecipazione, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, di cittadini esperti e di giudici popolari.

«In tempo di guerra possono istituirsi tribunali militari.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere».

L'onorevole Monticelli ha già svolto il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La funzione giurisdizionale è esercitata esclusivamente dai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

«Al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi, di cui all'articolo 122, terzo comma, spetta la giurisdizione amministrativa in materia di interessi legittimi.

«Alla Corte dei conti spetta la giurisdizione in materia di contabilità e pensioni nei casi e modi dalla legge previsti.

«I tribunali militari non possono essere istituiti che in tempo di guerra.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e quelle sulle Magistrature del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi, della Corte dei conti e dei tribunali militari di guerra, sono stabilite con legge votata a maggioranza assoluta dai membri delle due Camere».

Anche l'onorevole Romano ha svolto il suo emendamento così formulato:

«Sostituirlo col seguente:

«Il potere giudiziario tutela i diritti e gli interessi legittimi di tutte le persone, sindaca la legittimità delle norme giuridiche e degli atti di ogni pubblico ente, punisce ogni violazione dell'ordine giuridico penalmente sanzionata.

«Le norme sull'Ordinamento giudiziario sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere.

«In nessun caso possono essere istituiti giudici speciali.

«I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra».

L'onorevole Mortati ha presentato il suo emendamento, che nell'ultima formulazione è così redatto:

«Sostituirlo col seguente:

«La funzione giurisdizionale nella materia penale ed in quella civile, per le controversie tra privati, è attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

«Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi, per determinate materie, sezioni specializzate, con la partecipazione anche di cittadini, a norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario.

«Nelle controversie in cui l'amministrazione intervenga come parte, per la tutela di un pubblico interesse, la legge potrà attribuire la funzione giurisdizionale ad organi giudiziari speciali.

«Nella materia penale possono istituirsi con legge giudici speciali solo per le infrazioni commesse da militari e nel caso di guerra dichiarata.

«La legge, che stabilisce giurisdizioni speciali, determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici che le compongono».

Ha facoltà di svolgerlo.

Mortati. [...] Per quanto riguarda il Tribunale militare dichiaro di aderire alla formula dell'onorevole Conti riconoscendo opportuno limitare ulteriormente la competenza di detto organo nel tempo di pace non solo ai reati commessi dai militari, ma anche ai reati obiettivamente militari.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La giurisdizione è esercitata, in materia civile e penale, dalla magistratura ordinaria; la giurisdizione in materia di atti amministrativi, quella in materia di contabilità e di pensione e quella in materia di reati militari sono esercitate dalle Magistrature speciali del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, e — rispettivamente — della Corte dei conti e dei tribunali militari.

«Non potranno essere istituite altre Magistrature speciali e quelle esistenti dovranno essere soppresse entro due anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

«L'assunzione e la carriera dei magistrati ordinari e speciali sono regolate dalla legge organica sull'ordinamento giudiziario e — rispettivamente — da leggi speciali, votate — l'una e le altre — a maggioranza assoluta.

«Presso le sezioni specializzate, civili e penali, delle Magistrature di merito potranno essere assunti cittadini esperti secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e processuale».

Ha facoltà di svolgerlo.

Nobili Tito Oro. [...] L'articolo 95 come da me emendato, tende a realizzare il principio della unità della giurisdizione, in modo più deciso che non abbia fatto il testo del progetto; il quale, malgrado le trecento giurisdizioni speciali tutt'ora esistenti, afferma la possibilità che se ne istituiscano delle altre sebbene con legge votata a maggioranza assoluta (comma 5); e lascia che possano passare ancora 5 anni prima di procedere alla revisione di quelle giurisdizioni speciali delle quali più insistentemente si reclama la soppressione (Disposizioni transitorie VII). E pertanto il testo da me proposto riafferma col primo comma il principio che: «la giurisdizione è esercitata, in materia civile e penale, dalla Magistratura ordinaria»; e aggiunge che: «la giurisdizione in materia di atti amministrativi, quella in materia di conti e di pensioni e quella in materia di reati militari sono esercitate dalle Magistrature speciali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi locali, nonché — rispettivamente — della Corte dei conti e dei Tribunali militari. Ho spiegato ieri le ragioni per le quali alla locuzione «funzione giurisdizionale», usata nel testo della Commissione, io sostituisca quella tecnica «la giurisdizione». Non occorre dire come col definire «ordinaria» la Magistratura che esercita la giurisdizione in materia civile e penale, si è voluto affermare il principio che è proprio attorno ad essa che si vuole formare la «unità della giurisdizione»; onde si considerano speciali anche le tre richiamate Magistrature destinate a sopravvivere, in quanto, a mio giudizio, insopprimibili per la funzione essenziale che hanno nel nostro ordinamento amministrativo. Come l'Assemblea sa, i pareri sono, in questa parte, discordi, sembrando a taluno che anche verso i campi degli atti amministrativi, dei conti e delle pensioni e dei reati militari, debba più o meno dilatarsi l'unità della giurisdizione. Qualche emendamento avanzava addirittura proposte specifiche. Ma è troppo evidente che esse non possono essere tolte in esame in questa sede. Io ho preferito limitarmi ad affermare la necessità di conservare queste giurisdizioni, rimandando il rispettivo disciplinamento alle leggi regolatrici dei singoli istituti. In ordine ai tribunali militari confesso la mia perplessità sulla possibilità di sopprimerne il funzionamento in tempo di pace; ma sono d'accordo che la relativa giurisdizione debba limitarsi ai soli reati militari propriamente detti e, relativamente ai soggetti, ai soli militari.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Cairo ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

«La funzione giurisdizionale è interamente attribuita agli organi della Magistratura ordinaria istituiti e regolati dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

«Al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione delle sole materie e nei limiti stabiliti dalla legge».

Non essendo egli presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Grassi ha presentato i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, alle parole: in materia civile e penale, sostituire le seguenti: in materia penale e per la tutela dei diritti civili e politici».

«Rinviare il secondo comma ad un articolo successivo (articolo 95-bis)».

«Sostituire il terzo comma con il seguente:

«Non possono essere istituiti giudici speciali. È tuttavia consentito d'istituire presso gli organi giudiziari ordinari, per determinate materie, con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna delle due Camere, sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti».

«Al quarto comma, sopprimere le parole: e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e sostituire alle parole: a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere, le seguenti: nel modo indicato nel precedente comma».

«Sopprimere il quinto comma».

Ha facoltà di svolgerli.

Grassi. [...] Per quanto concerne il secondo comma, che riguarda appunto il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, io preferirei che fosse stralciato dall'articolo 95 che riguarda soltanto la giurisdizione ordinaria, e di esso fosse fatto un articolo a parte riguardante appunto il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Ma io non mi limito soltanto a questa osservazione, ma siccome la formula adottata dalla Commissione lascia alla legge successiva di stabilire la materia ed i limiti della competenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, io giudico preferibile che questa materia venga determinata tenendo presente lo sviluppo che la giustizia ha preso nel campo dell'amministrazione. Io parto dal concetto, che è del resto quello della Commissione, dell'unità della giurisdizione.

Non possiamo, di fronte all'unità della legislazione, che avere una unità giurisdizionale. Possiamo avere creata una giurisdizione speciale, ma bisogna che la si contenga in quei limiti nei quali si è mantenuta fino ad oggi.

Ecco perché presentavo un articolo 95-bis, nel quale stabilivo nettamente queste considerazioni, ossia che oltre al Consiglio di Stato ci sono altri organi della giustizia amministrativa, come le Giunte provinciali e i Consigli di prefettura che, specialmente attraverso il sistema regionale istaurato oggi in Italia, prenderanno un loro sviluppo, come accade per la Regione siciliana.

Stabiliamo quale è il compito di questa giurisdizione amministrativa e anche le materie specialmente determinate dalla legge per la tutela dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione. Alla Corte dei conti è attribuita la funzione giurisdizionale di quelle materie che le competono. Perciò ho creduto sia più prudente che nella legge fondamentale dello Stato, dal momento che di questi argomenti se ne è voluto parlare, per lo meno venissero precisati e non lasciati alla legge futura.

[...]

Non parlo dell'ultimo comma: ho domandato la soppressione, nel senso non che la giustizia militare debba essere soppressa in tempo di pace. Sono d'accordo con l'onorevole Gasparotto sulla necessità che rimanga. Bisognerebbe disciplinarla. Non so se sia il caso di parlarne in questa sede nella Costituzione o rimandare la questione alla legge che ordinerà la Magistratura, nel campo della giustizia penale.

Voglio far presente che sopprimere addirittura la giurisdizione militare è forse un errore, nel senso che si graverebbe la Magistratura ordinaria di un compito enorme, quale quello di tutti i reati militari, che possono avvenire durante il periodo di pace; d'altra parte, se limitiamo la giurisdizione penale militare soltanto al reato militare vero e proprio, senza estenderla, per connessione, a tutti i civili che possono venire coinvolti nel giudizio presso il tribunale militare, compiamo opera utile, senza aggravare il compito, già abbastanza grave e penoso, della Magistratura ordinaria.

Affido all'Assemblea queste osservazioni suggeritemi dalla pratica e dall'esperienza acquisita nei contatti con la Magistratura, e spero che ne terrà conto.

Presidente Terracini. L'onorevole Sapienza ha presentato i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, dopo la parola: attribuita, aggiungere: esclusivamente».

«Al terzo comma, sopprimere le parole: con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario».

«Al quinto comma, dopo le parole: legge approvata nel modo sopra indicato, aggiungere: sempre sotto la presidenza e con la maggioranza di membri appartenenti alla Magistratura ordinaria».

«All'ultimo comma, aggiungere: e con giurisdizione limitata alle Forze armate, escluse sempre, e anche nel caso di concorso nei reati, le persone estranee alle Forze armate».

Ha facoltà di svolgerli.

Sapienza. [...] Riguardo ai tribunali militari, io escluderei tutti i civili, anche quando essi concorrano in reati con militari.

[...]

Presidente Terracini. Ricordo che sono già stati svolti i seguenti emendamenti:

«Sopprimere il secondo comma».

«Colitto».

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Sono giurisdizioni speciali:

a) il Consiglio di Stato e le giurisdizioni amministrative regionali in materia di interessi legittimi;

b) la Corte dei conti e — nei limiti fissati dalla legge — le giurisdizioni contabili locali, in materia di giudizi sui conti, di danni prodotti da pubblici funzionari, di pensioni e di quote inesigibili d'imposta;

c) le giurisdizioni fiscali, per la materia tributaria, in tre soli gradi, nelle forme che saranno stabilite dalla legge;

d) i tribunali militari per i reati di carattere esclusivamente militare, nelle forme stabilite dalla legge.

«Adonnino».

L'onorevole Perrone Capano ha presentato i seguenti emendamenti:

«Sostituire il secondo comma con i seguenti:

«Al Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi regionali spetta la giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica Amministrazione.

«Alla Corte dei conti spetta la giurisdizione in materia di pensioni e di contabilità dello Stato nei limiti stabiliti dalla legge».

«Aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

«I tribunali militari giudicano esclusivamente i reati commessi da militari nell'esercizio delle loro funzioni».

«Aggiungere dopo il terzo comma il seguente:

«Può essere istituita una Magistratura onoraria per le preture e per gli uffici di conciliazione secondo le norme dell'ordinamento giudiziario».

«Sopprimere l'ultimo comma».

L'onorevole Perrone Capano ha facoltà di svolgerli.

Perrone Capano. Io ho presentato quattro emendamenti all'articolo 95. Di questi quattro rinuncio al primo perché accetto quello dell'onorevole Adonnino, che mi sembra più ampio e che precisa gli stessi concetti compresi nel mio primo emendamento. Rinuncio a svolgere il secondo, che mantengo, perché riguardo ad esso, che ha per oggetto il mantenimento dei tribunali militari in tempo di pace, mi rimetto a quello che hanno detto gli altri oratori i quali hanno sostenuto lo stesso principio. Insisto nel terzo emendamento: «Può essere istituita una Magistratura onoraria per le preture e per gli uffici di conciliazione secondo le norme dell'ordinamento giudiziario»...

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Questo c'è già in un altro articolo del progetto.

Perrone Capano. Non mi pare. Comunque non credo necessario illustrarlo. Per quanto riguarda l'ultimo, rilevo che è un corollario del secondo perché, istituendosi i tribunali militari, anche in tempo di pace, deve essere logicamente soppresso l'ultimo comma dell'articolo 95.

[...]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Ghidini, insieme con l'onorevole Filippini, ha presentato il seguente emendamento:

«Al terzo comma, sopprimere le parole: con la partecipazione anche di cittadini esperti».

Ha anche presentato, insieme con l'onorevole Carboni Angelo, il seguente emendamento:

«All'ultimo comma, aggiungere le parole: al seguito di unità mobilitate».

L'onorevole Ghidini ha facoltà di svolgerli.

Ghidini. [...] Per quanto riguarda l'altro emendamento debbo dire (perché non si pensi che io vesta le penne del pavone) che mi viene suggerito da un testo proposto dalla Commissione di alti magistrati che fu nominata dal Ministro Guardasigilli.

Siccome non fa parte diretta del mio emendamento, non parlerò della opportunità, della quale io sono sincerissimamente e profondamente convinto, di lasciare al giudice militare la competenza unicamente per i reati militari in tempo di guerra. Per quanto riguarda il tempo di pace, sono assolutamente convinto che sia il magistrato ordinario che se ne deve occupare.

Non voglio risollevare le questioni che vennero esaminate dall'onorevole Gasparotto e da altri, ma per mio conto trovo che, stringendo stringendo, è più che altro una accusa di incapacità che viene fatta al magistrato ordinario per questa materia. Si fa inoltre una questione di sensibilità, ecc. considerando la legge penale militare un complemento del Regolamento di disciplina.

In proposito osservo che i reati tipicamente militari, sono la cosa più semplice del mondo, che la loro nozione non richiede una competenza specifica. Infatti siamo sempre noi avvocati borghesi a trattare queste cause. Quindi io dico: tribunale militare di guerra, e aggiungo: al seguito di unità mobilitate. Anzitutto noi vogliamo limitare, per ragioni di ordine generale, il numero di giudici speciali; in secondo luogo penso che, quando si tratti di reati commessi da militari (sia pure in tempo di guerra dichiarata) ma commessi da militari che non appartengono alle truppe mobilitate, le quali sono ancora nel Paese pacifiche e tranquille, non v'è nessuna ragione per cui non se ne debbono occupare i tribunali ordinari. Infine faccio un rilievo sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi. C'è un punto in questa materia che probabilmente susciterà gravi dubbi nell'animo degli onorevoli colleghi. È la disposizione della quale ci occuperemo più innanzi ma che giova richiamare in questo momento: la disposizione dell'articolo 102, dove si dice che tutte le decisioni degli organi giurisdizionali, tanto ordinari quanto speciali, sono soggette al ricorso per Cassazione.

Sarà possibile, quando si tratta di giudizi che si fanno al fronte, nell'attualità o quasi del combattimento, quando, come si afferma, l'immediatezza della esecuzione è un elemento indispensabile della esemplarità della pena, consentire che vi sia un ricorso in Cassazione? L'articolo 102, badate, non lascia adito a nessuna eccezione. Vedrete dopo voi se è possibile includere questa eccezione. Ma, nel dubbio che la disposizione possa restare com'è attualmente, sarà bene almeno limitare la possibilità che vi siano dei giudizi per i quali non sia possibile il ricorso ad un giudice superiore di controllo.

Quindi, limitando la competenza del magistrato militare al caso delle truppe mobilitate, in tempo di guerra, noi avremo indubbiamente ristretto la portata e l'ampiezza dell'inconveniente che ho segnalato. Per queste ragioni credo che l'emendamento possa essere tranquillamente accolto dall'Assemblea.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Gabrieli ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«La funzione giurisdizionale in materia penale militare è attribuita ai magistrati militari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario militare».

L'onorevole Gabrieli ha facoltà di svolgerlo.

Gabrieli. Veramente, avrei rinunziato a svolgere il mio emendamento, perché le ragioni che devo esporre sono già state brillantemente esposte dall'onorevole Gasparotto.

Ma l'intervento dell'onorevole Ghidini mi impone di riassumere brevemente le ragioni che devono consigliare il mantenimento dei tribunali militari.

La necessità di mantenere i tribunali militari è stata segnalata da vari oratori, da grandi avvocati e giuristi che siedono in questa Assemblea; è stata anche avvertita dai compilatori del progetto di Costituzione, anche se limitatamente al solo tempo della guerra. È facile osservare dunque, che i tribunali militari sono necessari sia secondo i compilatori del progetto, sia secondo gli oratori che sono intervenuti in questo dibattito. Secondo questi ultimi, devono essere mantenuti sia in tempo di guerra che in tempo di pace, secondo i compilatori del progetto, la loro esistenza deve essere limitata al tempo di guerra.

Io faccio osservare che i tribunali militari non possono essere improvvisati in tempo di guerra. Essi comportano un vasto concorso di funzioni tecniche e l'apprezzamento di molteplici uffici sussidiari, che devono necessariamente essere predisposti in tempo di pace. Come l'esercito e tutte le altre forze militari, sia di mare sia aeronautiche, nella loro struttura embrionale sono preparate in tempo di pace avendo per obiettivo remoto le esigenze della guerra, così i tribunali militari che sono un elemento indispensabile di ogni organizzazione militare, devono necessariamente costituirsi in tempo di pace, per potere in maniera efficace accompagnare le forze operanti in tutte le fasi del loro sviluppo. D'altra parte, l'istituzione dei tribunali militari risponde ad insopprimibili esigenze di carattere etico e di carattere tecnico. È innegabile la grande efficacia che esercita sulla coesione della compagine militare e sulla saldezza dei principî di gerarchia e di disciplina il conferimento della funzione giudiziaria penale alle stesse persone che vivono nell'ambiente militare. Ciò rende più efficace la tutela e del servizio e della disciplina.

Sotto questi riflessi etici e sotto questi riflessi tecnici, si deve riconoscere che la valutazione del fatto e della personalità del colpevole trova nel giudice militare una particolare competenza ed una sensibilità più pronta di quella dei giudici togati, non del tutto edotti dei sistemi e dei modi di vita delle Forze armate.

L'immediatezza della repressione trova, poi, piena attuazione presso i tribunali militari; ma ciò di cui i compilatori non hanno tenuto alcun conto nel sopprimere tribunali militari in tempo di pace è la considerazione degli inconvenienti che potrebbero derivare nell'ambito delle forze navali. Secondo il sistema legislativo vigente, la nave militare è come un lembo della patria lontana, della patria che la nave porta con sé, per così dire, allontanandosi dal territorio nazionale. Essa, quindi, porta anche con sé le leggi dello Stato ed una organizzazione giudiziaria che è costituita dal tribunale di bordo.

Ciò risponde, infatti, ad uno stato di necessità, quando la nave è lontana dal territorio nazionale. È evidente, quindi, che, in tale circostanza, stante anche il carattere di urgenza, non è possibile intervenire con i tribunali ordinari.

Infine, vi recherò una considerazione di ordine storico: in tutti i Paesi, presso tutti gli Stati, dai grandi ai piccoli, vi sono e vi sono sempre stati i tribunali militari. Tutti gli Stati inoltre li hanno conservati dopo la prima grande guerra: la sola Germania, a dir vero, nel marasma che succedette per quel Paese alla prima guerra mondiale, li aveva soppressi, ma uno dei primi atti della ricostruzione fu anche per loro la ricostituzione dei tribunali militari.

Un'eccezione all'unicità della giurisdizione si trova nel mantenimento delle giurisdizioni speciali amministrative, le quali rispondono in un certo senso, ad esigenze analoghe a quelle che si presentano a proposito dei tribunali militari. È evidente, quindi, che l'unicità della legislazione non è possibile pensare si possa realizzare perfettamente: qualche deroga è inevitabile.

Del resto, quand'anche tutto ciò non bastasse, si pensi che in tutti i momenti della storia, anche nei più gravi, i tribunali militari hanno dato prova di attaccamento agli interessi del Paese con piena soddisfazione del popolo e della classe forense.

Presidente Terracini. Comunico che gli onorevoli Conti, Reale Vito, Bettiol, Perassi e Fabbri hanno proposto il seguente nuovo testo:

«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

«Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

«Il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi, ed anche per la tutela di diritti soggettivi nelle particolari materie determinate dalla legge.

«La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica ed in altre materie specialmente indicate dalla legge.

«I Tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge».

Leone Giovanni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Leone Giovanni. L'onorevole Conti mi ha affidato l'incarico di illustrare il suo emendamento sostitutivo al quale in parte aderisco. Chiedo, quindi, di poterlo svolgere.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Leone Giovanni. Dedicherò un minuto a ciascuno dei commi che sono stati prospettati all'articolo 95 come emendamento sostitutivo di tutto l'articolo, a firma degli onorevoli Conti, ecc.

Ho l'impressione e la speranza che questo emendamento sostitutivo sarà accolto dalla Commissione; quindi, su questo si potrebbe concentrare da parte dell'Assemblea la discussione e la votazione.

[...]

Abbiamo fatto eccezione, come dicevo — e passo così al terzo e quarto comma — per quanto concerne i due grossi tronchi della giurisdizione amministrativa. Non starò qui a ripetere quella diffusa discussione che si è svolta a questo proposito nella Sottocommissione; né starò a ricordare i voti di larghissima parte della dottrina e anche dei pratici, degli avvocati, circa l'opportunità, la necessità di mantenere questi due grossi tronchi, che, peraltro, secondo autorevoli giuristi, non costituirebbero una giurisdizione speciale, ma una giurisdizione ordinaria, sia pure amministrativa.

Ora, questi due tronchi devono restare, non solo per il prestigio, la capacità e l'indipendenza di cui hanno dato prova in tutti i tempi, ma devono restare anche perché sono sorti sotto un profilo che ritengo opportuno segnalare all'Assemblea: sono sorti, cioè, non come usurpazione al giudice ordinario di particolari attribuzioni, ma come conquista di una tutela giurisdizionale da parte del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi, non si tratta di ristabilire la tutela giudiziaria ordinaria del cittadino che sia stata usurpata da questa giurisdizione amministrativa; ma di riconsacrare la perfetta tradizione di una conquista particolare di tutela da parte del cittadino.

La formula del penultimo comma, che riguarda i tribunali militari, non è da me personalmente condivisa; tuttavia è condivisa da larga parte della Commissione. Se tali tribunali dovessero restare, vada ad essi il mio saluto ed il mio augurio di una proficua attività.

Io ho presentato un emendamento subordinato, il quale richiede che, ove i tribunali militari dovessero essere conservati in tempo di pace, dovrebbero essere organizzati in modo da assicurare ai giudici, che sono alle dipendenze assolute del Ministro della difesa, quella indipendenza che costituisce la caratteristica, la garanzia principale di qualsiasi giudice. Non dimentichiamo che, seppure in un altro Titolo della Costituzione, abbiamo scritto che la Corte dei conti e il Consiglio di Stato si organizzano con garanzie di indipendenza nei confronti del potere esecutivo; è, quindi, opportuno, se i tribunali militari dovessero, contrariamente alla mia modesta, personale opinione, restare, che noi stabiliamo in questa sede la garanzia di indipendenza dei tribunali militari, (pubblico ministero e giudici), nei confronti del potere esecutivo.

[...]

Presidente Terracini. Ricordo che i seguenti altri emendamenti sono stati già svolti:

[...]

«Sopprimere l'ultimo comma.

«Subordinatamente, sostituirlo col seguente:

«La funzione giurisdizionale in materia penale militare è regolata dalla legge.

«Gasparotto, Chatrian, Moranino, Stampacchia, Brusasca».

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«I tribunali militari, in tempo di pace, avranno giurisdizione soltanto nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.

«Persico».

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«Ai tribunali militari spetta la giurisdizione sui reati militari tanto in tempo di guerra che in quello di pace.

«Bettiol».

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«Ai tribunali militari spetta la giurisdizione per i reati militari nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

«Caccuri».

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«Ai tribunali militari spetta la giurisdizione sui reati militari, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

«Castiglia».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato si è trovato di fronte a più di 40 emendamenti e ha cercato di tener conto di tutti. In sostanza però, nella nuova formula che ha adottato, e che è quella proposta dall'onorevole Conti e da altri colleghi, mantiene la sostanza della sua proposta originaria, in alcuni punti la attenua, in altre la completa, nel suo complesso la perfeziona, senza spezzarne, anzi rinforzando la linea fondamentale.

[...]

Vogliamo dunque andare verso la unicità di giurisdizione. Ma lo spirito di concretezza che ci deve animare, per far sì che la nostra riforma sia attuabile e non susciti turbamenti ed inconvenienti, deve tener conto di una effettiva realtà: che esistono due organi che hanno funzioni giurisdizionali, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e non potrebbero sopprimersi tali loro funzioni, senza perturbare e creare difficoltà al funzionamento della giustizia, nell'interesse dei cittadini. Non vi farò rilievi teorici; io che appartengo ancora per alcuni giorni, prima del limite di età, al Consiglio di Stato, ho sentito con compiacimento ed orgoglio che tutte le voci, nessuna eccettuata, che si sono alzate nell'Assemblea, hanno riconosciuto e lodata l'opera che esso svolge anche nel campo giurisdizionale; opera che si è potuto mettere in essere, appunto perché vi è stato questo organo speciale. Vi possono essere teoricamente due posizioni limite. Quella di sopprimere anche la giurisdizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; tesi svolta nella Commissione dei Settantacinque da Calamandrei; ma sarebbe, a mio avviso, rendere non buon servizio alla causa dell'unicità della giurisdizione, perché si sconvolgerebbero e disordinerebbero ad un tratto rami particolari di giurisdizione; ed il metodo stesso delle possibili unificazioni verrebbe messo in dubbio. Vi è poi un'opposta tendenza, di cui mi pare di scorgere traccia nel pensiero di Mortati, che, affermato l'unicità in materia penale e nelle controversie civili fra privati, lascia mano libera per creare nuove giurisdizioni speciali nelle controversie fra amministrazione pubblica e privati. Badate bene, onorevoli colleghi, io posso ammettere che il clima del periodo dopo l'unificazione nazionale, nella battaglia contro il contenzioso amministrativo, non è più lo stesso; e che negli altri paesi si è andati e si va verso organismi e tribunali amministrativi, al di fuori dell'unità giurisdizionale. Ma credo che non si debba decampare dalla linea generale dell'unicità, con due limiti: la sostituzione di sezioni specializzate, e la conservazione di organi speciali di giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti — che hanno una funzione storica ed una funzione propria che fu conquistata, si noti, non sottraendo la propria competenza alla Magistratura ordinaria, ma conquistando nuovi campi di diritto e di libertà ai cittadini.

La stessa Magistratura ordinaria — con la Commissione presieduta dal primo Presidente della Corte di cassazione e con la associazione dei magistrati presieduta dal professore Battaglia — ha riconosciuto che si debbano lasciare determinate competenze giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti. Il progetto dei Settantacinque usava una espressione generica: nei casi e modi stabiliti dalla legge. Vari emendamenti, e sovrattutto uno dell'onorevole Grassi, chieggono di meglio delineare tali competenze. Il Comitato non si rifiuta. Sarebbe stato suo desiderio — ed anche mio personalmente — potersi limitare alla tutela degli interessi legittimi verso la pubblica amministrazione. Qui è stata la vera conquista, che soltanto un organo come il Consiglio di Stato poteva conseguire. Né si dimenticherà che la facoltà di annullare provvedimenti amministrativi non può essere data ad un qualunque organo di Magistratura ordinaria; potrà esercitare tale delicatissima funzione soltanto un organo di struttura e di competenza amministrativa come il Consiglio di Stato. Ma limitarsi ai soli interessi legittimi non è possibile; vi sono materie di competenza esclusiva, residuate da vecchie leggi, come in tema di debito pubblico, che debbono a mio avviso, sottrarsi al Consiglio di Stato; ma v'è un gruppo di controversie, quelle di pubblico impiego, che per la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime, debbono restare al Consiglio di Stato; ed allora bisogna, come fa l'onorevole Grassi e come propone il nuovo testo del Comitato, aggiungere la competenza del Consiglio di Stato per i diritti soggettivi, nelle materie particolari specificamente indicate dalla legge. Quanto alla Corte dei conti, il nucleo e la fonte delle sue funzioni giurisdizionali sono le questioni attinenti alla contabilità pubblica; cui si ha da aggiungere, e così fa l'articolo, le materie che la legge stabilisce per la connessione alla competenza speciale della Corte dei conti.

Credo che su quanto sopra si raggiunga il consenso di tutta l'Assemblea. Divergenze vi potranno essere per i tribunali militari. La Commissione dei Settantacinque li aveva, a maggioranza, ammessi soltanto in tempo di guerra, si sono qui sollevate molte voci per ammetterli anche in tempo di pace. Il Comitato di redazione non è concorde; prevale però la tendenza nel nuovo senso. Si è ad ogni modo ritenuta la necessità di ammettere tribunali in tempo di pace, con la indicazione di due limitazioni; una obiettiva, che si tratta di reati propriamente militari, ed una soggettiva, che siano commessi da appartenenti alle Forze armate. È la formula che, nelle mie consultazioni, ha avuto l'assenso dei penalisti competenti di questa Assemblea; spetterà ai Codici ed alle leggi di attuarlo in modo concreto.

[...]

Persico. Chiedo di parlare sull'articolo 95 proposto dalla Commissione in quanto desidero presentare un emendamento.

Presidente Terracini. Lei sa, onorevole Persico, che doveva presentarlo prima che parlasse il Relatore.

Persico. Ma la Commissione ha proposto un nuovo testo.

Presidente Terracini. Il testo proposto dalla Commissione è stato illustrato dall'onorevole Leone Giovanni e dopo mezz'ora ha parlato anche l'onorevole Ghidini. Quindi lei, onorevole Persico, ha avuto tutto il tempo per presentare nuove proposte di emendamento. Con questo non intendo togliere la possibilità di un nuovo contributo alla discussione; ma vorrei che gli onorevoli colleghi si abituassero ad attenersi al Regolamento.

Persico. Desidero dare soltanto lettura dell'emendamento che propongo.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Persico. Lascio intatto tutto il sistema qual è proposto dalla Commissione, che trovo perfettamente redatto, talché risponde alla volontà della maggioranza dell'Assemblea; solo al penultimo comma farei una piccola modifica: «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalle leggi. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate». È lo stesso testo della Commissione, ma, secondo me, più preciso.

Presidente Terracini. In sede di coordinamento si potrà tener conto di tutte queste modifiche.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sono d'accordo.

Presidente Terracini. Prego i presentatori degli emendamenti svolti, dopo udite le dichiarazioni del Presidente della Commissione, di dichiarare se li mantengono.

Onorevole Carboni Angelo, mantiene il suo emendamento?

Carboni Angelo. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ruini non ho più bisogno di conservare il mio emendamento, almeno per quello che riguarda la unicità della giurisdizione, la soppressione delle giurisdizioni speciali e la facoltà della partecipazione di elementi popolari negli organi giudiziari ordinari. Rinuncerei completamente al mio emendamento, se non fossi in dissenso con la Commissione relativamente ai tribunali militari. Nel mio emendamento, aderendo alla proposta fatta dalla Commissione nel testo primitivo, in cui si prevedeva la possibilità dell'istituzione dei tribunali militari solo in tempo di guerra, io avevo enunciato...

Presidente Terracini. Mi perdoni! Mi dica soltanto quale parte del suo emendamento intende conservare.

Carboni Angelo. Mantengo del mio emendamento soltanto il terzo comma. Per il resto aderisco al testo della Commissione.

Presidente Terracini. Poiché l'onorevole Monticelli non è presente, il suo emendamento s'intende decaduto.

Onorevole Romano, mantiene il suo emendamento?

Romano. Aderisco alla proposta della Commissione.

Presidente Terracini. Onorevole Mortati, mantiene il suo emendamento?

Mortati. Debbo esprimere la mia perplessità. Avevo detto, nel mio precedente intervento, che avrei consentito, per giungere ad una maggiore semplificazione di lavoro, di aderire al testo proposto dall'onorevole Conti, accettato dalla Commissione. Sennonché, pur notando le gravi incongruenze ed inesattezze tecniche contenute nel testo medesimo, debbo dichiarare che il recente intervento dell'onorevole Ruini mi fa cambiare opinione.

Presidente Terracini. Se lei conserva il suo emendamento non ha più diritto di parlare.

Mortati. Vorrei pregare l'onorevole Ruini di chiarire il suo pensiero, perché ho inteso — e spero di aver inteso male — che egli interpreta il terzo ed il quarto comma dell'emendamento dell'onorevole Conti nel senso che con esso si siano voluti limitare al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti gli organi di giurisdizione amministrativa, mentre io interpreto il testo diversamente, nel senso cioè che con la dizione di «organi di giustizia amministrativa», sia possibile mantenere tutte le giurisdizioni speciali esistenti, perché questa è l'interpretazione che si dà comunemente alla frase; così si verrebbe — come io credo opportuno — ad affidare al futuro legislatore di precisare gli organi da conservare e quelli da sopprimere. Se questa è l'interpretazione da dare a questa dizione, io l'accetto e ritiro il mio emendamento. Se si dovesse invece adottare la tesi dell'onorevole Ruini, per cui questa dizione implica conservazione del solo Consiglio di Stato, insisterei nel mio emendamento. Ritengo che in una materia così delicata, quale quella riguardante la tutela degli interessi dei cittadini di fronte all'amministrazione, non si possa votare senza una chiarificazione del significato da attribuire alla norma proposta.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Dicendo: «organi di giustizia amministrativa», abbiamo inteso dire organi locali: istituiremo, ad esempio, dei Consigli regionali di giustizia amministrativa. Questo è il nostro intendimento. Di queste giurisdizioni speciali ce ne sono moltissime di indole civile e non amministrativa. L'intento della Commissione è questo: non dobbiamo cambiar nulla, non si devono moltiplicare le giurisdizioni speciali amministrative o crearne delle nuove, e che si cerchi per quanto è possibile di ridurle a sezioni specializzate della Magistratura ordinaria. Il senso mio è chiaro. Se ella vuol conservare il suo emendamento, pregherò l'Assemblea di votare contro.

Mortati. Conservo il mio emendamento sostitutivo dei commi terzo e quarto dell'emendamento Conti.

Presidente Terracini. Onorevole Nobili Tito Oro, mantiene il suo emendamento?

Nobili Tito Oro. Gli emendamenti da me proposti sono stati tutti trasferiti o concettualmente o letteralmente addirittura, nel nuovo testo della Commissione; quindi, non occorrerà sottoporli a votazione.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Cairo, mantiene il suo emendamento?

Cairo. Lo ritiro dopo l'esposizione dell'onorevole Ruini.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Grassi, mantiene i suoi emendamenti?

Grassi. Dopo la dichiarazione dell'onorevole Ruini di accettare, in gran parte, i miei emendamenti, accetto la formulazione della Commissione. Soltanto vorrei che l'onorevole Ruini accettasse di togliere da questo articolo la parte che si riferisce alla Corte dei conti e al Consiglio di Stato, facendo un articolo a sé e precisando le linee fondamentali delle materie spettanti a queste due giurisdizioni speciali.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Accolgo la proposta dell'onorevole Grassi. Evidentemente, nell'ordinamento finale, sarà specificato.

Presidente Terracini. Onorevole Sapienza, mantiene i suoi emendamenti?

Sapienza. Li ritiro.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Adonnino, mantiene i suoi emendamenti?

Adonnino. Insisto solo sulla lettera c) del mio emendamento al secondo comma, che riguarda le giurisdizioni fiscali.

Presidente Terracini. Bisognerebbe però che lei ci indicasse in qual modo inserire questo piccolo brano avulso dal suo emendamento nel testo della Commissione.

Non essendo presente l'onorevole Perrone Capano, si intende che i suoi emendamenti siano decaduti.

[...]

Presidente Terracini. [...] Onorevole Castiglia, mantiene i suoi emendamenti?

Castiglia. Aderisco al testo della Commissione e quindi li ritiro.

Presidente Terracini. Onorevole Ghidini, mantiene il suo emendamento?

Ghidini. Rinuncio al secondo emendamento per quanto si riferisce alle unità mobilitate, e conservo il primo emendamento.

[...]

Codacci Pisanelli. Dichiaro che faccio mio l'emendamento dell'onorevole Bettiol che si riferisce ai tribunali militari.

Presidente Terracini. Onorevole Gasparotto, mantiene il suo emendamento?

Gasparotto. Lo ritiro e aderisco al testo della Commissione secondo la formulazione dell'onorevole Conti e mi associo alla modificazione proposta dall'onorevole Persico.

Presidente Terracini. Onorevole Gabrieli, mantiene il suo emendamento?

Gabrieli. L'onorevole Ruini ha riconosciuto che i tribunali del tempo di guerra presuppongono i tribunali del tempo di pace, e mi sembra, quindi, che non si può usare la dizione «possono»; aderisco, quindi, all'emendamento dell'onorevole Persico, ritirando il mio emendamento.

Presidente Terracini. Onorevole Persico, mantiene il suo emendamento?

Persico. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Passiamo ora all'emendamento presentato dagli onorevoli Conti, Reale Vito, Bettiol, Perassi, Fabbri, che la Commissione ha fatto proprio.

[...]

Passiamo al terzo e quarto comma.

«Il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi, ed anche per la tutela di diritti soggettivi nelle particolari materie determinate dalla legge.

La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica ed in altre materie specialmente indicate dalla legge».

Questi due commi, verranno, nella suddivisione della materia dell'intera Costituzione, a costituire un altro articolo. L'onorevole Mortati ha mantenuto un suo emendamento sostitutivo di questi due commi:

«Nelle controversie in cui l'Amministrazione intervenga come parte, per la tutela del pubblico interesse, la legge potrà attribuire la funzione giurisdizionale ad organi giudiziari speciali».

Pongo in votazione questo emendamento.

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione del terzo e quarto comma nel testo Conti accettato dalla Commissione.

Codacci Pisanelli. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Codacci Pisanelli. Dichiaro che voterò a favore, ma con l'intesa che l'espressione «interessi legittimi» non escluda anche quelli legittimamente protetti.

Presidente Terracini. Pongo in votazione i due commi testé letti.

(Sono approvati).

Dobbiamo ora porre in votazione la lettera c) dell'emendamento dell'onorevole Adonnino:

«c) le giurisdizioni fiscali, per la materia tributaria, in tre soli gradi, nelle forme che saranno stabilite dalla legge».

Adonnino. La ritiro.

Presidente Terracini. E allora passiamo al comma successivo:

«I tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate».

A questo comma sono stati presentati degli emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Carboni Angelo, il quale propone la seguente formula sostitutiva:

«In tempo di guerra possono istituirsi tribunali militari».

Poiché è questa la formula che più si distacca dal testo della Commissione, dovremo votarla per prima.

Leone Giovanni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Leone Giovanni. Desidererei, onorevole Presidente, che lei chiarisse la portata di questa votazione giacché, se non erro, l'emendamento dell'onorevole Carboni, se fosse accolto, comporterebbe l'impossibilità di istituire tribunali militari in tempo di pace. (Commenti).

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Desideravo dire che noi non abbiamo difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Persico. Dove mi pare, invece, che si tratti di un terreno sul quale non possiamo camminare è nella proposta dell'onorevole Bettiol fatta propria dall'onorevole Codacci Pisanelli, che sarebbe, a parer mio, controproducente, perché in tempo di guerra i tribunali militari dovrebbero giudicare i reati strettamente militari.

Presidente Terracini. Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Carboni Angelo:

«In tempo di guerra possono istituirsi tribunali militari».

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bettiol, fatto proprio dall'onorevole Codacci Pisanelli di cui do ancora lettura:

«Ai tribunali militari spetta la giurisdizione sui reati militari tanto in tempo di guerra che in quello di pace».

(Non è approvato).

Passiamo ora alla formulazione dell'onorevole Persico, accettata dalla Commissione;

«I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate».

Varvaro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Varvaro. Chiedo che questa formulazione sia votata per divisione, cioè sia posto innanzitutto in votazione il primo periodo e poi il secondo.

Presidente Terracini. Sta bene.

Pongo, pertanto, in votazione il primo periodo della formulazione dell'onorevole Persico:

«I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo periodo:

«In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate».

(Dopo prova e controprova, è approvato).

[...]

L'articolo 95, pertanto, salvo coordinamento, risulta così approvato nel suo complesso:

«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

«Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magistratura.

«Il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi, ed anche per la tutela di diritti soggettivi nelle particolari materie determinate dalla legge.

«La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica ed in altre materie specialmente indicate dalla legge.

«I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

«La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici e del pubblico ministero militari di fronte al governo.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge»

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti