[Il 25 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».]

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere alle votazioni relative all'articolo 97.

Dei vari emendamenti presentati e svolti sono stati mantenuti quelli degli onorevoli Conti, Targetti, Grassi, Perlingieri, Scalfaro, Abozzi, Perrone Capano, Nobili Tito Oro, Preti, Condorelli.

L'onorevole Ruini ha dichiarato stamane di accettare come testo base, da sostituirsi al testo della Commissione, l'emendamento presentato dagli onorevoli Conti, Leone Giovanni, Bettiol, Cassiani, Rossi Paolo, Dossetti, Perassi, apportandovi alcune modificazioni, sicché esso risulta del seguente tenore:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere.

«Il Consiglio superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, del procuratore generale della Corte medesima, e di membri designati per quattro anni, metà dai magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, e metà dal Parlamento, fra persone che appartengono alle seguenti categorie: magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo a riposo; professori ordinari di materie giuridiche nelle Università; avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio superiore della Magistratura cessa, finché dura in tale carica, di essere iscritto negli albi professionali e non può essere membro del Parlamento o di un Consiglio regionale.

«Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari».

Passiamo alla votazione del primo comma:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere».

L'onorevole Preti ne ha proposto la soppressione. L'onorevole Nobili Tito Oro ha proposto di sostituirlo col seguente:

«La Magistratura costituisce un potere autonomo e indipendente, retto da un proprio Consiglio».

Questo emendamento è collegato a tutto lo sviluppo che egli dà alla struttura del Consiglio Superiore della Magistratura.

Alcuni colleghi avevano proposto la soppressione di questo comma; ma, come di consueto, la proposta soppressiva non sarà esplicitamente posta in votazione.

Mannironi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mannironi. Proporrei che fosse messo in votazione per divisione il primo comma del testo Conti ed altri, votando prima le parole: «La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente» poi le altre.

Presidente Terracini. Sta bene. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento dell'onorevole Nobili:

«La Magistratura costituisce un potere autonomo e indipendente, retto da un proprio Consiglio».

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione per divisione del primo comma del testo accettato della Commissione. Pongo in votazione le parole:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le seguenti parole:

«da ogni altro potere».

(Dopo prova e controprova sono approvate).

Passiamo al secondo comma del testo Conti accettato dalla Commissione.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del Primo Presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, del Procuratore generale della Corte medesima, e di membri designati per quattro anni, metà dai magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, e metà dal Parlamento, fra persone che appartengono alle seguenti categorie: magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo a riposo; professori ordinari di materie giuridiche nelle Università; avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio Superiore della Magistratura cessa, finché dura in tale carica, di essere iscritto negli albi professionali e non può essere membro del Parlamento o di un Consiglio regionale».

Si pone anzitutto la questione della Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Dice il testo in esame:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica».

L'onorevole Abozzi ha proposto il seguente emendamento:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto del Primo presidente della Corte di cassazione che lo presiede».

L'onorevole Nobili Tito Oro ha proposto analogo emendamento:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione».

Pongo in votazione la formulazione proposta dall'onorevole Nobili.

(Non è approvata).

Pongo in votazione il testo della Commissione:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica».

(È approvato).

Il testo della Commissione prosegue:

«È composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente».

Si pone ora la questione dell'inclusione nel Consiglio Superiore della Magistratura del primo presidente della Corte di cassazione quale vicepresidente.

Gli onorevoli Targetti, Grassi e Scalfaro hanno egualmente proposto che vicepresidente sia il primo presidente della Corte di cassazione, mentre l'onorevole Perlingieri ha proposto che vicepresidente sia il Ministro Guardasigilli.

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Voterò contro i primi emendamenti, compreso quello del collega onorevole Targetti, al quale rivolgerei la preghiera di riflettere sulla gravità della decisione che dobbiamo prendere. In sede di Commissione ebbi già l'onore di esprimere molto brevemente questa mia preoccupazione, che riassumo qui altrettanto brevemente.

Il Presidente della Repubblica in pratica difficilmente potrà presiedere il Consiglio superiore della Magistratura; e in questo caso, è evidente che il presidente effettivo sarebbe il primo presidente della Corte di cassazione: il che non corrisponde, io credo, al desiderio della maggioranza di questa Assemblea.

Caccuri. Lo crede lei!

Lussu. Lo credo. Allora avverrebbe questo fatto strano e pericoloso per la nostra Costituzione: noi scopriremmo la responsabilità del Presidente; mentre è obbligatorio che non sia scoperto. Sono i Ministri responsabili, e non il Presidente, che rispondono al Parlamento ed al Paese.

In pratica avverrà che il Presidente della Repubblica difficilmente presiederà il Consiglio Superiore della Magistratura; ed allora dovrebbe essere il Vicepresidente effettivo a presiedere, cioè il primo presidente della Corte di cassazione.

Ora, io credo che per molto tempo ancora, finché la Costituzione non si sarà affermata nel costume parlamentare e nel Paese, sia necessario che il Ministro di grazia e giustizia abbia un posto nel Consiglio Superiore, non solo per coprire la posizione del Presidente della Repubblica che è necessario politicamente sia garantita, ma anche per un certo controllo di carattere esecutivo e parlamentare, indispensabile nel primo periodo del funzionamento della Magistratura, che abbiamo voluto indipendente.

Non vi è ombra di dubbio — parlo con serena coscienza e, credo, con obiettività — che, se noi avessimo avuto la possibilità, (come era nel desiderio di molti magistrati e di molti parlamentari) di riformare la Magistratura, evidentemente avremmo minori preoccupazioni. Ritengo che i colleghi considerino fondate le preoccupazioni di quanti pensano che siamo lontani dall'avere una Magistratura nella quale possiamo porre completa fiducia (Commenti); nel primo periodo è necessario un controllo.

Per queste ragioni io voterò contro e sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Perlingieri, perché mi sembra più esattamente rispondente alle nostre esigenze politiche.

Perlingieri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Perlingieri. Ricordo che la formulazione da me proposta è la seguente:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del Guardasigilli, Ministro della giustizia, vicepresidente, e di membri designati per sette anni da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie».

Ora, faccio presente la mia perplessità di mettere in votazione il mio emendamento per divisione: perché in tanto ho proposto la vicepresidenza del Ministro Guardasigilli, in quanto il Consiglio Superiore sia composto esclusivamente di magistrati, senza alcuna ingerenza, all'infuori del capo della Magistratura.

Se si dovesse mettere in votazione per divisione il mio emendamento, potremmo avere una soluzione, che non risponderebbe al mio intendimento.

Quindi prego l'onorevole Presidente di mettere in votazione per intero il mio emendamento.

Preti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Preti. Stamane ho dichiarato di fare mia la prima parte dell'emendamento presentato dall'onorevole Perlingieri.

Presidente Terracini. L'onorevole Perlingieri lo considera ancora proprio, salvo una obiezione fondata. Si tratta di vedere in qual modo potremo tenerne conto.

L'onorevole Perlingieri fa presente che la struttura da lui delineata del Consiglio Superiore della Magistratura è coordinata nelle sue varie parti; e che in tanto egli propone che la vicepresidenza del Consiglio sia assunta dal Ministro Guardasigilli, in quanto egli pensa ad un Consiglio costituito soltanto di magistrati.

L'onorevole Perlingieri chiede pertanto che il secondo comma da lui proposto sia votato unitariamente e non per divisione, come avevamo incominciato a fare, per ciò che si riferisce alla Presidenza, alla vicepresidenza ed alla struttura interna del Consiglio.

Preti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Preti. Onorevole Presidente, ripeto, io ho fatto mia la prima parte dell'emendamento Perlingieri. Perciò noi chiediamo che sia posta in votazione — e ho presentato anche una regolare domanda — la prima parte dell'emendamento Perlingieri. Se l'onorevole Perlingieri non è di questo parere, di questo parere siamo io e l'onorevole Lussu, che abbiamo dichiarato di far nostro il suo emendamento.

Perlingieri. Presenti un emendamento.

Presidente Terracini. Si tratta di una sottigliezza verbale onorevole Preti. Non dichiari che ha fatta sua la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Perlingieri, ma dica che lei propone un proprio emendamento, a tenore del quale la vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura — comunque questo venga costituito — spetta al Ministro Guardasigilli.

Gasparotto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gasparotto. Dichiaro di votare l'emendamento Perlingieri nella sua integrità, perché c'è il pericolo di costituire i vari poteri, organi dello Stato, in tanti compartimenti stagni. Invece la vicepresidenza del Ministro di grazia e giustizia assicura il collegamento fra i vari poteri. (Approvazioni a sinistra).

Del resto l'articolo 83 della Costituzione francese stabilisce appunto quale vicepresidente il Ministro di grazia e giustizia.

Leone Giovanni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Leone Giovanni. Il mio Gruppo voterà per quell'emendamento che porta la introduzione, di diritto, nel Consiglio Superiore della Magistratura, con la funzione di Vicepresidente, del primo Presidente della Cassazione.

Non convincono le osservazioni testé formulate dall'onorevole Lussu. Non la prima, per quanto concerne la eccezione che noi formuleremmo al principio della responsabilità del Capo dello Stato; perché, trattandosi di una Costituzione che andiamo sviluppando, è possibile porre in un certo momento un'eccezione ad una precedente formulazione e ciò indipendentemente dal fatto che si tratta di un atto collegiale. D'altra parte la preoccupazione, espressa come seconda obiezione testé dall'onorevole Lussu, è già soddisfatta nel progetto che andiamo votando. Quando si dice che, finché non si è affermata la Costituzione nel Paese (e si pone una premessa di contingenza, che dobbiamo respingere, perché dobbiamo votare una Costituzione che resti e che sia rispondente alla coscienza e al costume del Paese), quando si dice che finché la Costituzione non si è affermata nel Paese occorre la presenza del Ministro nel Consiglio Superiore per un certo controllo esecutivo e parlamentare, io mi permetto di rispondere che questo congegno è nel progetto che andiamo votando, in quanto il Ministro di grazia e giustizia, come è detto esplicitamente in una successiva norma che voteremo pure oggi stesso e come risulta da alcuni emendamenti che voteremo, conserva, nei confronti della Magistratura il potere di procedere ad inchieste e di azionare il procedimento disciplinare. Se controllo vi deve essere da parte del potere esecutivo nei confronti del potere giudiziario, se un momento di agganciamento vi deve essere, di saldatura fra potere giudiziario e altri poteri dello Stato, questo momento a me pare più felicemente sia stato identificato nel conservare nelle mani del Ministro della giustizia e il potere di inchiesta e il potere di azionare i procedimenti disciplinari.

Riteniamo, pertanto, che oltre questo non si possa andare; e che, riaffermandosi in questo momento con una composizione mista del Consiglio Superiore una esigenza espressa non solo sul piano politico e parlamentare, ma espressa dalla stessa coscienza dei magistrati, quella di congegnare un organo il quale nella sua composizione mista identifichi le due opposte necessità, quella di tutelare l'indipendenza della Magistratura e quella di fare sentire un soffio esterno all'ordine giudiziario per quanto attiene al governo della carriera del magistrato; ritenendo, d'altra parte, che non si possa andare al di là di una partecipazione di elementi estranei che non debbano superare come maggioranza la partecipazione dei magistrati; ritenendo infine che la Vicepresidenza affidata al Presidente della Cassazione significhi riconoscimento alla più alta carica della Magistratura, della sua funzione altissima nello Stato moderno, sopratutto in uno Stato repubblicano; rivendicando la necessità politica dell'indipendenza della Magistratura sia per quanto attiene all'esercizio della funzione giurisdizionale sia per quanto attiene all'indipendenza dello sviluppo della propria carriera, dichiaro che il nostro Gruppo voterà per l'emendamento il quale comporta la partecipazione di diritto del Primo Presidente della Cassazione, con funzioni di Vicepresidente.

Bozzi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. L'onorevole Bozzi ha facoltà di parlare.

Bozzi. Onorevoli colleghi, voterò contro l'emendamento dell'onorevole Preti, il quale tende ad affidare la vice-presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura al Ministro di grazia e giustizia. Ciò non solo per le considerazioni svolte or ora dal collega Leone, ma perché, affidando la vice-presidenza, che di fatto sarebbe la Presidenza, al Ministro Guardasigilli, faremmo un passo non verso l'indipendenza, ma a ritroso. (Rumori a sinistra). Oggi il Consiglio Superiore della Magistratura non ha, né in qualità di Presidente, né come membro, il Ministro della giustizia; ed io ricordo ai colleghi di sinistra che nella riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, fatta nel maggio del 1946 dal Ministro onorevole Togliatti, non si pensò di introdurre come membro il Ministro Guardasigilli.

Per queste considerazioni voterò contro l'emendamento dell'onorevole Preti.

Presidente Terracini. Avverto che gli onorevoli Preti, Binni, Lussu, Pieri, Zanardi, Momigliano, Carpano Maglioli, Mancini, Giacometti, Bianchi Costantino, Lombardi Carlo, Tega, Laconi, Vischioni, Fornara, Villani, Costantini, Mariani, Lombardo Ivan Matteo, Gullo Fausto hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento Perlingieri al secondo comma dell'articolo 57:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del Guardasigilli, Ministro della giustizia, vicepresidente».

Desidero che si tenga presente che si tratta di decidere non soltanto chi deve essere il Vicepresidente del Consiglio Superiore, ma anche se vi deve essere un solo Vicepresidente. Infatti vi sono proposte che contemplano due Vicepresidenti, ed il secondo Vicepresidente viene di volta in volta indicato nel Procuratore generale della Corte di Cassazione o in un magistrato a riposo, eletto da quei membri del Consiglio Superiore che devono essere prescelti tra i magistrati a riposo, o infine, in un Vicepresidente nominato dal Presidente della Repubblica.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Vorrei chiedere alla Presidenza se non ritenga opportuno, prima di procedere alla votazione sulla nomina di un vicepresidente, di interrogare l'Assemblea e di farla decidere se il Consiglio Superiore della Magistratura debba avere uno o due vicepresidenti, perché, per ragioni intuitive, vi è una differenza sostanziale anche nel determinare chi debba essere vicepresidente, se si tratta di un vicepresidente unico, o di due vicepresidenti.

Alla esposizione da lei fatta, onorevole Presidente, mi permetto di aggiungere che il testo proposto dalla Commissione dei Settantacinque contemplava già due vicepresidenti: uno nella persona del primo presidente della Cassazione ed un altro da eleggersi dal Parlamento. Ora qui, nella discussione, di fronte all'Assemblea, la Commissione dei Diciotto, a maggioranza, avrebbe deciso di eliminare il secondo vicepresidente. Nel mio emendamento invece si propone di sostituire il vicepresidente eletto dal Parlamento con un vicepresidente nominato dal Presidente della Repubblica. Quindi io chiedo alla Presidenza se non ritenga opportuno procedere prima alla votazione sopra il numero dei vicepresidenti.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Mi pare che la richiesta dell'onorevole Targetti non sia accettabile, perché è evidente che chi vota per due determinati vicepresidenti, non può votare astrattamente per due vicepresidenti. Noi siamo favorevoli a votare per due vicepresidenti che siano il Ministro Guardasigilli ed il primo presidente della Corte di cassazione. Non saremmo affatto disposti a votare per due vicepresidenti che fossero, per esempio, il procuratore generale o qualche altro magistrato.

Chiedo pertanto che si pongano in votazione le vicepresidenze definite, e per prima la vicepresidenza assegnata al Ministro di giustizia, perché è evidente che coloro che intendono fare vicepresidente il Ministro di giustizia gli assegnano la funzione di sostituto del Presidente della Repubblica. Quindi fra queste due vicepresidenze c'è un ordine gerarchico. Per prima mi pare debba essere votata la vicepresidenza del Ministro di giustizia.

Presidente Terracini. L'obiezione sollevata dall'onorevole Laconi non riesce ad eliminare la questione, perché se è vero che ciascuno pensa alla vicepresidenza affidata ad una sola persona o a due non a capriccio ma per un certo criterio generale del sistema che ha in sé, è evidente tuttavia che ciascuno può anche rivedere poi tale suo criterio iniziale a seconda che l'Assemblea giunga alla conclusione che vi debbano essere una o due vicepresidenze. Se ponessimo in votazione successivamente le formulazioni, così come sono state presentate, correremmo il rischio che nessuna a sé stante ottenga la maggioranza, e noi resteremmo con nessuna decisione. Mentre per intanto possiamo avere una decisione sul problema se le vicepresidenze devono essere una o due. Successivamente si deciderà sulle persone a cui devono essere affidate le due vicepresidenze — se questa soluzione prevalesse — ciascuno rivedendo in correlazione la propria posizione iniziale.

Gullo Fausto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gullo Fausto. Le osservazioni fatte dall'onorevole Laconi mi paiono decisive, perché non è questione di una o due vicepresidenze, ma è questione di quella determinata vicepresidenza o di quelle due determinate vicepresidenze. Io penso che la votazione potrebbe avvenire così: votare il Consiglio Superiore della Magistratura, nel suo complesso così come e proposto. Noi proponiamo che ne sia presidente il Presidente della Repubblica e che vi siano due vicepresidenti, uno il Ministro della giustizia e l'altro il Presidente della Cassazione. Gli altri membri, metà Magistratura e metà eletti dalle due Camere. Ed è una soluzione che secondo me va votata integralmente, perché noi non vorremmo mai due vicepresidenze, una delle quali dovesse essere affidata, per esempio, al procuratore generale, essendo l'altro vicepresidente il presidente della Cassazione. Non vedrei la ragione di queste due vicepresidenze tratte dallo stesso seno della Magistratura.

Presidente Terracini. Onorevole Gullo, noi abbiamo già deciso di votare per divisione, ma in questo momento stiamo passando alla votazione dell'emendamento dell'onorevole Preti, che è a sé stante ponendo il problema di una sola e determinata vicepresidenza.

Gullo Fausto. Votiamo prima la vicepresidenza al Ministro di grazia e giustizia; ma, onorevole Presidente, può darsi che vi sia qualche deputato disposto ad affidare una Vicepresidenza del Consiglio Superiore al Ministro a condizione che l'altra Vicepresidenza si affidi al primo presidente della Corte di cassazione.

Ora, se lei dice che, respinta la proposta dell'onorevole Preti, porrà in votazione la doppia vicepresidenza, ossia al Ministro e al primo presidente della cassazione, mi spiego che si voti prima la proposta dell'onorevole Preti; ma non vorrei che, respinta la proposta Preti, non si parlasse più del Ministro di grazia e giustizia.

Presidente Terracini. Non c'è proposta, onorevole Gullo, nella quale sia contenuta la formulazione di cui lei parla; nessuno l'ha presentata e non è più tempo di nuove proposte, perché siamo in sede di votazione. Quindi restiamo alle due proposte degli onorevoli Preti e Perlingieri in cui si parla del Ministro Guardasigilli.

Perlingieri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Perlingieri. Ritengo che debba avere la precedenza la votazione dell'intero mio emendamento, poiché sarebbe risolutivo della questione.

Presidente Terracini. Ha sempre la precedenza la votazione per divisione, quando viene chiesta.

Perlingieri. Ed allora desidero sapere se la votazione sull'emendamento Preti lascia inalterata la votazione sul mio emendamento.

Presidente Terracini. Se l'Assemblea respinge una determinata proposta, non si potrà più riproporla.

Molè. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Molè. Io volevo dir questo: che chi vota per la vicepresidenza del Ministro Guardasigilli, non può logicamente votare che per un solo vicepresidente. Come noi giustifichiamo la nomina del Guardasigilli come Vicepresidente? Per due motivi:

1°) in quanto sia opportuno, per tener fede al principio che il Capo dello Stato non ha la responsabilità degli atti di Governo, porgli accanto il suo Ministro responsabile;

2°) per assicurare il collegamento dei vari poteri.

Ora tanto l'una che l'altra finalità sarebbero eluse da una doppia vicepresidenza. Se vi saranno due sezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, una sezione avrà un vicepresidente politico — il Guardasigilli — un'altra avrà un vicepresidente non politico: il magistrato: in una sezione si opererà questo collegamento e questo agganciamento fra questi vari poteri; nell'altra no: il che mi pare assurdo e inammissibile.

Mancini. Perché due sezioni?

Molè. Perché esistono in molti ordinamenti vigenti e comunque ci saranno. E del resto, anche se una sola sezione fosse presieduta dai due vicepresidenti, la situazione non muterebbe. Ci sarebbe sempre una mescolanza di due criteri, una contaminazione, supremamente illogica. Senza poi contare che metteremmo sullo stesso piano il Ministro Guardasigilli ed il primo presidente della Corte di cassazione. E anche questo rappresenta una confusione, una parificazione, una contaminazione fra due funzioni, che devono essere separate e che, da un punto di vista gerarchico ed amministrativo, non sono sullo stesso piano. È perciò prima necessario stabilire se ci sarà un solo o ci saranno due vicepresidenti, per stabilire poi se alla vicepresidenza chiameremo il Guardasigilli.

Preti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Preti. Vorrei che l'onorevole Presidente chiarisse il quesito: se fosse respinta la mia proposta, possiamo poi votare per due vicepresidenze, una delle quali vada al Ministro della giustizia, oppure no? (Commenti).

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. A mio parere si può votare con tutta tranquillità per divisione la prima parte, che comprende il Ministro di grazia e giustizia come vicepresidente. Ciò non esclude affatto che si possa successivamente votare per un altro vicepresidente; e in questo senso noi avevamo concordato con l'onorevole Preti ed altri. Ma è una difficoltà che può essere risolta dal Comitato di redazione.

Prima votiamo per la vicepresidenza del Ministro Guardasigilli e poi votiamo per la vicepresidenza anche del primo presidente della Corte di cassazione. Io credo che, così facendo, si può venire incontro alle preoccupazioni testé espresse dal collega Leone Giovanni, il quale sostiene che il primo presidente della Corte di cassazione debba essere vicepresidente.

Mastino Pietro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mastino Pietro. A me pare che dobbiamo anzitutto decidere se il Consiglio Superiore della Magistratura debba avere un solo vicepresidente, oppure due. Quando, poi, si sia deciso in un senso o nell'altro, si procederà ad indicare quali siano quelli che dovranno ricoprire l'una o le due vicepresidenze.

Moro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Aderisco, a nome del mio Gruppo, alla proposta fatta dall'onorevole Mastino. A noi sembra, infatti, che la discussione che si è svolta abbia dimostrato la difficoltà di attuare una diversa procedura. Sembra quindi anche a noi che si debba prima procedere alla determinazione del principio se si debba avere un'unica vicepresidenza o se si debbano avere invece due vicepresidenze, e successivamente votare chi questa vicepresidenza o queste vicepresidenze debba o possa ricoprire.

Condorelli. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Condorelli. Mi permetto di proporre che sia messo per primo ai voti l'emendamento dell'onorevole Perlingieri, essendo ovvio che si può essere favorevoli alla vicepresidenza del Guardasigilli, se tutto il Consiglio Superiore della Magistratura sarà composto di magistrati, come si può essere contrari nel caso opposto, per cui non mi sembra che l'emendamento dell'onorevole Perlingieri si possa votare per divisione.

Esso mi sembra strettamente connesso, per le ragioni che ho ora segnalato: io, per esempio, voterei per l'emendamento Perlingieri, perché trovo in esso appagata la duplice esigenza del collegamento fra il potere esecutivo e il potere giudiziario e dell'indipendenza del potere giudiziario. Viceversa, in un Consiglio Superiore della Magistratura in cui i due elementi, giudiziario e politico, si equilibrino, la posizione del Guardasigilli come vicepresidente dell'organismo potrebbe, a mio avviso, turbare questo equilibrio.

Presidente Terracini. La richiesta presentata e sostenuta dall'onorevole Condorelli mi pare non possa essere accolta, per la semplice ragione che ciò che vale per la proposta dell'onorevole Perlingieri, vale per tutte le altre proposte. È pertanto evidente che se noi ponessimo in votazione questi testi nella loro interezza, sarebbe difficile all'Assemblea di prendere una decisione d'insieme.

Persico. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Persico. Onorevoli colleghi, a me sembra che i due punti su cui ci dobbiamo fermare sono: la duplice od unica vicepresidenza, e la formazione del Consiglio o misto, in parte laico e in parte togato, o tutto di magistrati. Io prego quindi l'onorevole Presidente di voler innanzitutto sottoporre all'Assemblea questi due quesiti. Dopo che l'Assemblea si sarà pronunciata su queste due questioni pregiudiziali, allora soltanto sarà da vedere chi dovranno essere i due eventuali vicepresidenti e come dovrà essere composto il Consiglio.

Propongo, in altre parole, di andare dall'astratto al concreto: mi sembra il sistema più logico.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Vorrei insistere per questo sistema di votazione che, visto sul testo base, mi pare sia abbastanza semplice.

Che cosa considera, in sostanza, il testo base? Considera prima il Presidente, poi i vicepresidenti, indi la formazione del Consiglio.

La prima questione l'abbiamo risolta; adesso ci troviamo dinanzi alla seconda questione: cioè alla vicepresidenza.

Propongo che si voti sulla vicepresidenza nella sua complessità, mettendo in votazione successivamente le diverse proposte che la concernono, nell'ordine solito, cioè a seconda che si allontanino dal testo base.

Ora, il testo propone un'unica vicepresidenza, quella del primo presidente della Corte di cassazione; a me pare quindi evidente che le proposte che più si allontanano dal testo sono quelle che parlano di due vicepresidenti, con una vicepresidenza politica. Quindi si potrebbe votare in quest'ordine: prima votare le diverse soluzioni che contemplano due vicepresidenti e poi venire a mano a mano a soluzioni che contemplano un solo vicepresidente. (Commenti Interruzioni).

Mi dichiaro contrario alla proposta dell'onorevole Persico, perché la questione non può essere posta in astratto. Noi dobbiamo votare la questione della vicepresidenza nella sua complessità. (Commenti).

Carboni Angelo. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Carboni Angelo. Ci troviamo arenati su questo punto: un vicepresidente o due vicepresidenti?

Se dovessimo votare secondo il testo, la questione non si potrebbe risolvere, perché il testo presuppone un solo vicepresidente nella persona del Primo presidente della Corte di cassazione.

Forse mi si potrà obiettare che presento tardivamente un emendamento; ma ciò deriva dalla situazione in cui ci troviamo, per uscire della quale propongo che, di seguito alle parole già approvate: «Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica», si metta in votazione la seguente formula: «è composto di due vicepresidenti, dei quali, ecc.».

In questo modo decideremo della duplice o dell'unica vicepresidenza; e secondo che il voto dell'Assemblea sarà per l'una o per l'altra soluzione, passeremo poi a considerare le altre ipotesi; altrimenti noi saremo sempre arenati al punto in cui ci siamo fermati.

Quindi, propongo formalmente questo emendamento al testo della Commissione.

Presidente Terracini. Non mi rammarico di avere, prima di passare alla votazione, richiamato l'attenzione dell'Assemblea su questo punto, sul quale nessuno si era soffermato.

La proposta dell'onorevole Carboni Angelo, che riprende quella dell'onorevole Persico, mi pare appunto la migliore.

Ripeto all'onorevole Laconi che la sua proposta di votare le varie formule avrebbe sicuramente questo effetto: che nessuna formula otterrebbe la maggioranza, perché ciascun deputato respingerebbe quelle che non rispondono al proprio punto di vista, riservandosi di votare la formula che vi risponde. Invece l'emendamento Carboni obbligherà ciascuno a fare una sceverazione, lasciando cadere ciò che della propria formula non può essere mantenuto.

Passiamo, intanto, alla votazione della formula proposta dagli onorevoli Carboni Angelo e Persico: «è composto di due vicepresidenti».

Caccuri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Caccuri. Vorrei sapere quale dei due dovrebbe presiedere in assenza del presidente. (Commenti).

Presidente Terracini. Il quesito che lei pone, onorevole Caccuri, potrà essere risolto successivamente se sarà approvato l'emendamento Carboni Angelo.

Dominedò Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dominedò. Dichiaro a nome dei miei colleghi di Gruppo che voteremo contro l'emendamento che contempla la doppia vicepresidenza, sia per le ragioni costituzionali testé accennate, sia per le difficoltà tecniche inerenti alla eventuale distribuzione dei compiti nel caso di duplicazione della figura del vicepresidente.

Presidente Terracini. Pongo dunque in votazione la seguente formula proposta dall'onorevole Carboni Angelo:

«è composto di due vicepresidenti».

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Vengono con ciò a decadere gli emendamenti che proponevano due vicepresidenti.

Porrò in votazione pertanto le proposte relative ad un solo vicepresidente.

Onorevole Preti, mantiene la sua proposta?

Preti. La mantengo.

Presidente Terracini. E allora voteremo per prima la proposta dell'onorevole Preti, secondo la quale la vicepresidenza deve essere affidata al Ministro di grazia e giustizia.

Su questa proposta è stata chiesta, come ho già annunziato, la votazione a scrutinio segreto.

Presidente Terracini. Dichiaro aperta la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Presidente Terracini. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Presidente Terracini. Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti.......................... 326
Votanti...................... 325
Astenuto........................ 1
Maggioranza.............. 163
Voti favorevoli........... 129
Voti contrari.............. 196

(L'Assemblea non approva).

[Nel resoconto stenografico della seduta segue l'elenco dei deputati che hanno preso parte alla votazione.]

Presidente Terracini. L'Assemblea ha deliberato che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia un solo Vicepresidente ed ha escluso che questo Vicepresidente possa essere il Ministro Guardasigilli.

Ora, vorrei chiedere ai colleghi che avevano proposto due Vicepresidenti di indicare il Vicepresidente che intendono conservare.

Scalfaro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Scalfaro. Avevo proposto due Vicepresidenti: il Primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Ora propongo a Vicepresidente unico il Primo Presidente della Corte di Cassazione aderendo alla proposta della Commissione.

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Propongo la seguente formula:

«Un Vicepresidente scelto fra i membri designati dal Parlamento».

Persico. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Persico. Propongo che invece di «scelto» si dica «eletto».

Costantini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Costantini. Chiedo all'onorevole Lussu se sia disposto a specificare meglio nell'emendamento proposto se il designato o l'eletto debba essere membro del Parlamento.

Preti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Preti. Accettiamo la formula «eletto» tra i membri designati dal Parlamento, il che importerebbe l'elezione del Vicepresidente da parte del Consiglio Superiore. Si potrebbe completare la formula dicendo: «eletto dal Consiglio Superiore tra i membri designati dal Parlamento».

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Desidererei di far rilevare agli onorevoli colleghi la portata di questo emendamento aggiuntivo. È chiara la preoccupazione della grande maggioranza dell'Assemblea per l'influenza eventuale che il potere esecutivo potrebbe domani esercitare sulla Magistratura. Questa proposta elimina questa preoccupazione, poiché il Vicepresidente del Consiglio Superiore non sarà un rappresentante del potere esecutivo, ma sarà uno di quegli elementi tecnici e quindi perfettamente capaci, designati dal Parlamento, ed eletto dal Consiglio Superiore, quindi dai tecnici e dai magistrati. A noi pare che una proposta di questo genere possa perfettamente tranquillizzare le preoccupazioni che giustamente sono sorte in gran parte di questa Assemblea.

Abozzi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Abozzi. Onorevole Presidente, penso che la proposta dell'onorevole Lussu non possa essere messa in votazione se prima non si decide se vi saranno membri eletti dal Parlamento nel Consiglio Superiore. Qualche emendamento propone che il Consiglio debba essere formato solo di magistrati. Quindi, a me pare che prima bisogna risolvere questo problema. (Approvazioni a destra).

Persico. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Persico. Volevo obiettare la stessa cosa: abbiamo la proposta dell'onorevole Perlingieri di comporre un Consiglio tutto estratto dalla Magistratura. Non possiamo stabilire nulla se non abbiamo prima chiarito la questione pregiudiziale: Consiglio composto tutto di magistrati o Consiglio misto.

Presidente Terracini. Sono dello stesso parere e sospendo pertanto la votazione sulla questione della Vicepresidenza. Esaminiamo quindi la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura. Passando in rassegna i vari emendamenti e il testo, risulta che, quasi tutti propongono che ne faccia parte il Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Pongo pertanto in votazione la partecipazione di diritto al Consiglio Superiore della Magistratura del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

(È approvata).

Vi è ora la proposta che faccia parte del Consiglio Superiore della Magistratura quale membro di diritto il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Ed ora, onorevoli colleghi, passando agli altri componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, si pone il primo quesito se si debba, nel testo costituzionale, fissarne il numero, oppure rimetterlo alle leggi che regoleranno l'ordinamento generale della Magistratura. Il testo lascia indeterminato il numero, così come la maggior parte degli emendamenti. Vi è solo il testo dell'onorevole Abozzi che indica in otto il numero dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

Onorevole Abozzi, conserva la sua proposta?

Abozzi. La ritiro.

Presidente Terracini. Sta bene. Ed allora, a questo proposito possiamo conservare senz'altro il testo indeterminato della Commissione, che è ripreso da alcuni degli emendamenti.

Pongo in votazione l'espressione:

«e di membri».

(È approvata).

Ed ora si pone la questione della durata in carica dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Faccio presente che il testo della Commissione indica questo tempo in quattro anni.

Vi è poi la proposta dell'onorevole Targetti che la fissa in tre anni; quella dell'onorevole Nobili Tito Oro che la fissa in sei; poi la proposta degli onorevoli Scalfaro e Perlingieri, che la elevano a sette anni, e dell'onorevole Abozzi che la precisa in cinque anni.

Scalfaro. Rinuncio alla mia proposta e mi associo a quella della Commissione.

Perlingieri. Mi associo anch'io alla proposta della Commissione e ritiro la mia.

Abozzi. Intendo associarmi anch'io alla proposta della Commissione.

Targetti. Ritiro la mia proposta dei tre anni per accettare la proposta della Commissione.

Nobili Tito Oro. Io avevo proposto sei anni, ma con la rinnovazione periodica, di due anni in due anni, di un terzo del Consiglio; comunque mi accontento della proposta della Commissione per la durata di 4 anni è ritiro l'emendamento.

Presidente Terracini. Pongo allora in votazione la proposta della Commissione, del seguente tenore:

«designati per quattro anni».

(È approvata).

Ora c'è la questione se i membri eletti nel Consiglio Superiore della Magistratura siano rieleggibili oppure no. Gli onorevoli Costantini e Nobili Tito Oro hanno proposto che questi membri non possono essere rieletti immediatamente. Onorevole Costantini, mantiene la sua proposta?

Costantini. La mantengo.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la formulazione dell'onorevole Costantini del seguente tenore:

«I membri del Consiglio Superiore della Magistratura non sono rieleggibili».

(È approvata).

Ed ora, onorevoli colleghi, si tratta di vedere tra quali categorie di persone debbano essere scelti i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.

A questo proposito vi sono numerosi emendamenti. Molti riprendono la proposta stessa dalla Commissione, come quelli degli onorevoli Targetti, Grassi, Perrone Capano. L'onorevole Scalfaro propone che siano scelti due terzi tra i magistrati e un terzo dal Parlamento.

Vi sono, infine, gli emendamenti degli onorevoli Abozzi e Perlingieri, che propongono che tutti i membri del Consiglio Superiore della Magistratura siano magistrati.

Prego gli onorevoli Abozzi e Perlingieri di dichiarare se conservano le loro proposte.

Abozzi. La conservo.

Perlingieri. La ritiro.

Fabbri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fabbri. Desidererei che restasse chiarito che i tre membri di diritto sottraggono un numero corrispondente a questa quota della metà. In sostanza, questi tre membri sarebbero fuori del computo della metà?

Presidente Terracini. È chiaro, qui si parla dei membri eletti.

Allora, onorevoli colleghi, restano soltanto tre proposte.

Proposta dell'onorevole Abozzi: tutti magistrati; proposta dell'onorevole Scalfaro: due terzi magistrati; proposta della Commissione uguale a quella degli onorevoli Targetti, Grassi, Perrone Capano: metà magistrati e metà eletti dal Parlamento.

Sulla proposta dell'onorevole Abozzi è stata chiesta dallo stesso onorevole Abozzi e da altri la votazione a scrutinio segreto.

Onorevole Abozzi, desidererei pregarla di considerare quale significato abbia, ai fini delle previsioni che si possono fare sul voto, il fatto che non vi è che la sua proposta in questi termini, dato che l'onorevole Perlingieri ha ritirato la propria e che tutti gli altri emendamenti ammettono la partecipazione al Consiglio Superiore della Magistratura di una parte di membri che non siano magistrati.

Abozzi. Non insisto sulla domanda di votazione a scrutinio segreto; però mantengo l'emendamento.

Lami Starnuti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lami Starnuti. Il testo del progetto e l'emendamento degli onorevoli Targetti, Grassi e Perrone Capano concepivano il Consiglio Superiore della Magistratura composto in perfetta metà di magistrati e membri eletti dal Parlamento.

Quando l'emendamento degli onorevoli Targetti e altri fu presentato, la situazione era che le proposte sino allora avanzate non designavano alcun membro di diritto. Dopo le votazioni ora avvenute, le quali hanno creato due membri di diritto nella persona del Primo Presidente di Cassazione e del Procuratore generale, se l'emendamento Targetti mantiene la primitiva dizione di metà e metà, si viene a dare la maggioranza ai membri scelti dai magistrati.

Ora, io credo che questa non fosse l'intenzione dei proponenti l'emendamento e pregherei quindi i colleghi onorevole Targetti e onorevole Grassi di modificare il loro emendamento nel senso che il Consiglio Superiore della Magistratura risulti composto per metà da membri eletti dai giudici e per metà da membri eletti dal Parlamento.

Nobili Tito Oro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Nobili Tito Oro. Mi pare, onorevole Presidente, che noi abbiamo già votato il primo comma del testo originario della Commissione, col quale si stabilisce che la Magistratura è un ordine autonomo ed indipendente. Ora vogliamo confermare questo principio, vogliamo osservarlo veramente, oppure seppellirlo?

Questo è quello che dobbiamo decidere. Se questo vogliamo stabilire ed osservare, non dobbiamo stare a fare la questione di un rappresentante di più o di un rappresentante di meno, quando è stata già strappata, nella formazione di quel Consiglio Superiore che avrebbe dovuto essere l'organo e la garenzia dell'autonomia e della indipendenza, una rappresentanza paritetica della Magistratura e del Parlamento; quando cioè a quel Consiglio che avrebbe dovuto essere strumento di autonomia, e quindi rappresentanza esclusiva della Magistratura, si è portata una duplice contrapposta rappresentanza, che è espressione di dualismo e di controllo e quindi negazione di autonomia e di indipendenza. (Applausi).

Pongo il quesito alla Commissione, la quale, a mio modesto avviso, dovrebbe opporsi a votazioni di emendamenti che sono preclusi dalle deliberazioni già assunte, anche se presentati sub specie di chiarimenti. (Approvazioni).

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Ho chiesto di parlare per fare osservare prima di tutto all'Assemblea, che, come ha già accennato l'onorevole Lami Starnuti, quando abbiamo presentato la proposta della parità fra magistrati e membri laici, si partiva dal presupposto che non facessero parte di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura due magistrati, ma uno: quindi oggi ci troviamo, in seguito alle votazioni avvenute poco fa, di fronte due magistrati membri di diritto. Uno di più, quindi.

Ora, sarebbe difficile rimettere in perfetto equilibrio la composizione del Consiglio. Ecco perché, da parte nostra, ci rassegniamo a questa disparità di rappresentanza.

Perrone Capano. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Perrone Capano. Mantengo l'emendamento così come è formulato.

Presidente Terracini. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Abozzi secondo il quale il Consiglio Superiore deve essere composto esclusivamente di magistrati.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento dell'onorevole Scalfaro, il quale propone che il Consiglio Superiore della Magistratura sia costituito di membri designati per due terzi di magistrati e per un terzo dal Parlamento.

Scalfaro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Scalfaro. Desidererei sostituire alla parola «designati» l'altra «eletti».

Condorelli. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Condorelli. La parola «eletti» contrasta con la sostanza del mio emendamento, che esclude l'elezione e vuole la designazione ope legis.

Presidente Terracini. Sta bene, ma per ora decidiamo soltanto della qualità dei componenti e la sua proposta rimane impregiudicata.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Scalfaro che il Consiglio Superiore della Magistratura sia composto per due terzi da magistrati — salvo ad indicare poi il modo della scelta o della designazione — e per un terzo da membri eletti o, comunque, designati dal Parlamento.

(Dopo prova e controprova e votazione per divisione, è approvata).

Si tratta ora di determinare il modo col quale i due terzi di magistrati e il terzo degli altri membri debbano essere eletti o designati. Tutti gli emendamenti ed anche il testo della Commissione impiegano il termine «designati». Poco fa si è parlato della sostituzione della parola «eletti» alla parola «designati». Io chiedo, sia alla Commissione, che ai presentatori dei vari emendamenti, se intendano procedere a questa sostituzione.

Prego l'onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Su due piedi io proporrei «nominati» perché «nominati» è più vasto di «designati» e comprende l'elezione senza accentuare il colorito elettoralistico. Ma, se volete, va bene anche «eletti», che è se ben ricordo, la parola adoperata nella legge attuale sul Consiglio della Magistratura.

Una voce. Nominati da chi?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Da loro, dalle categorie.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha trovato così un terzo termine, il che non semplifica la questione, ma anzi la rende più difficile da risolvere.

Persico. Propongo la dizione «eletti».

Presidente Terracini. Adoperiamo intanto questo termine, salvo nella redazione finale vedere quello che è più opportuno.

Per la scelta dei due terzi dei membri del Consiglio Superiore, che devono essere magistrati, vi è la proposta della Commissione, che è poi quella di tutti gli emendamenti, a tenore della quale si deve procedere ad una elezione, salvo poi a vederne le modalità; dall'altra parte v'è la proposta dell'onorevole Condorelli, che propone che i magistrati non siano eletti, ma siano invece designati direttamente dalla legge, in base ad anzianità di carriera e con criteri di distribuzione territoriale per categoria.

Tengano dunque presente che si tratta della contrapposizione di due mezzi: l'elezione da una parte, dall'altra parte invece una indicazione fatta dalla legge.

Secondo la proposta dell'onorevole Condorelli, il testo dovrebbe suonare così:

«fra tutti i magistrati direttamente dalla legge, in base all'anzianità di carriera e con criteri di distribuzione territoriale per categoria».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Il testo della Commissione suona così: «secondo le norme dell'ordinamento giudiziario».

Vi sono a questa parte del testo della Commissione degli emendamenti i quali cercano di dare già alcune indicazioni. Così gli onorevoli Scalfaro, Perlingieri e Abozzi propongono che si dica: «da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie».

L'onorevole Targetti, va ancora oltre e propone: «da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle varie categorie, in rappresentanza di ciascuna di queste». Egli pone quindi delle condizioni sia per l'elettorato attivo come per l'elettorato passivo in questo particolare collegio elettorale.

Passiamo alla votazione del testo proposto dall'onorevole Targetti:

«fra gli appartenenti alle varie categorie in rappresentanza di ciascuna di queste».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la formulazione dell'onorevole Perlingieri, simile a quella degli onorevoli Abozzi e Scalfaro:

«da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie».

(È approvata).

Onorevoli colleghi, io penso che la votazione che abbiamo fatto in questo momento debba essere considerata come un emendamento aggiuntivo, perché non vi è dubbio che con la semplice indicazione testé votata non è tutto esaurito il problema di queste elezioni, ed è bene quindi rimettere all'ordinamento giudiziario la determinazione dei restanti particolari.

Pongo in votazione il testo della Commissione, restando così inteso che la votazione precedente si considera un emendamento aggiuntivo:

«secondo le norme dell'ordinamento giudiziario».

(È approvato).

Ed allora passiamo all'altra parte dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, cioè a quel terzo la cui nomina dovrebbe essere rimesso al Parlamento. Il testo Conti, accettato dalla Commissione dice a questo punto: «...fra persone che appartengono alle seguenti categorie: magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo a riposo; professioni ordinari di materie giuridiche nelle Università; avvocati dopo quindici anni di servizio».

A questo testo sono stati presentati vari emendamenti. L'onorevole Targetti vuole rimettere completamente alla legge la determinazione delle norme di eleggibilità per questi membri designati dal Parlamento. L'onorevole Scalfaro intende anch'egli lasciare alla legge la determinazione dei modi e delle forme, ma con una condizione posta immediatamente, e cioè che il Parlamento debba scegliere fuori dal proprio seno coloro che elegge a rappresentanti nel Consiglio Superiore della Magistratura. Vi è poi l'onorevole Perrone Capano che aggiunge anche la condizione che gli avvocati debbano essere fuori dall'albo forense.

Perrone Capano. Ritiro l'emendamento.

Bubbio. Lo faccio mio.

Presidente Terracini. Qual è il pensiero della Commissione?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei chiarire: la questione che i designati non possono far parte dell'Assemblea e che debbono essere tolti temporaneamente dall'albo è in una disposizione successiva del testo della Commissione.

Presidente Terracini. Mi pare che l'onorevole Perrone Capano volesse intendere che gli avvocati fossero fuori dall'albo forense prima di essere eletti. Comunque prego l'onorevole Bubbio, che ha fatto proprio l'emendamento, di chiarire in quale senso lo interpreta.

Bubbio. Nel senso che non siano eleggibili coloro che sono iscritti all'albo forense.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'ineleggibilità di chi è avvocato equivale ad eliminare dalle categorie di eleggibili quella degli avvocati. Qui si deve trattare di incompatibilità non di ineleggibilità.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Ho chiesto di parlare per spiegare la ragione per cui ritiro il mio emendamento. Il mio emendamento era ispirato dalla considerazione della eccezionale importanza che questo ufficio avrebbe ricoperto.

Quando si trattava di nominare per metà il Consiglio Superiore della Magistratura da parte del Parlamento e di nominare a questa importantissima carica dei laici, io ritenevo che la scelta dovesse esser molto cauta e dovesse presentare gravi difficoltà; e non mi sembrava che le tre categorie proposte dalla Commissione potessero soddisfare interamente questa grave esigenza.

Ma l'Assemblea ha votato l'emendamento Scalfaro, il quale porta a queste conseguenze: ammesso che i membri elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura siano 21, 16 saranno magistrati, 8 saranno laici, e siccome ai 16 magistrati eletti andranno aggiunti il primo presidente della Cassazione ed il procuratore generale, questi poveri e disgraziati 8 laici si troveranno di fronte ad una forte maggioranza che ridurrà ai minimi termini la loro influenza. Pertanto ritiro il mio emendamento.

Scalfaro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Scalfaro. Il mio emendamento, poiché questa mattina ho aggiunto «per un terzo dal Parlamento fuori del proprio seno» pone le tre categorie. Ora, io chiederei che si votassero anzitutto le parole: «fuori del proprio seno», e quindi le categorie.

Presidente Terracini. Pongo dapprima in votazione la formula proposta dall'onorevole Scalfaro:

«fuori del proprio seno».

(È approvata).

Passiamo alla questione delle categorie.

Secondo la Commissione, questi membri del Consiglio Superiore della Magistratura da eleggersi dal Parlamento, devono essere scelti o appartenere alle seguenti categorie: «magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo a riposo; professori ordinari di materie giuridiche nelle università; avvocati dopo quindici anni di esercizio». L'emendamento presentato dall'onorevole Grassi riprende la stessa elencazione di categorie, con la condizione, però, che gli avvocati siano cancellati dagli albi professionali.

Infine vi è la proposta dell'onorevole Scalfaro, che a sua volta elenca le stesse tre categorie.

Scalfaro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Scalfaro. Vorrei precisare che la prima categoria è formulata nel mio emendamento in modo un po' diverso. Gli altri propongono «magistrati a riposo»; io, invece, propongo «magistrati, anche a riposo». (Commenti).

Perassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Perassi. L'onorevole Scalfaro mi darà atto che la sua proposta non è, per così dire, originale, perché è stata da lui ripresa dal testo primitivo dell'emendamento a firma dell'onorevole Conti ed altri.

In realtà, in quel primo testo si parlava di «magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo anche a riposo».

Sennonché, si è considerato che quell'«anche» doveva essere tolto, per evidenti ragioni: per evitare, cioè, che magistrati in servizio attivo concorrano alla elezione da parte del Parlamento. È bene che i magistrati in servizio attivo siano eletti dal Consiglio e non curino di essere eletti da parte del Parlamento.

Per questo noi abbiamo soppresso la parola «anche». Credo che l'onorevole Scalfaro dovrà egli pure convenire sulla opportunità di questa soppressione.

Scalfaro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Scalfaro. Aderisco a quanto ha dichiarato l'onorevole Perassi.

Presidente Terracini. Quindi, l'unica formulazione per la prima categoria resta quella proposta dalla Commissione:

«magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo a riposo».

La pongo in votazione.

(Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, non è approvata).

Passiamo alla seconda categoria.

La formula della Commissione è la seguente:

«professori ordinari di materie giuridiche nelle Università».

La formula dell'onorevole Grassi è questa:

«professori ordinari di Università in materie giuridiche».

La formula dell'onorevole Scalfaro è la seguente:

«professori universitari di ruolo in materie giuridiche».

Lei mantiene il suo emendamento, onorevole Scalfaro?

Scalfaro. Dichiaro di aderire alla formula della Commissione.

Presidente Terracini. E lei, onorevole Grassi?

Grassi. Aderisco al testo della Commissione, perché in esso è detto: «professori ordinari».

Presidente Terracini. Pongo allora in votazione la seguente formulazione:

«professori ordinari di materie giuridiche nelle Università».

(È approvata).

Infine vi è la categoria:

«avvocati dopo quindici anni d'esercizio».

Pongo in votazione questa formula.

(È approvata).

Pongo in votazione la formula della Commissione, che è poi uguale a quella dell'onorevole Scalfaro:

«cessa, finché dura tale carica, di essere iscritto negli albi professionali».

(È approvata).

Vi è ancora nel testo della Commissione questa ulteriore condizione per tutti i membri del Consiglio Superiore della Magistratura:

«e non può essere membro del Parlamento, o di un Consiglio regionale».

Poiché non vi sono proposte di emendamento, la pongo in votazione.

(È approvata).

Resta ora aperta la questione della vicepresidenza. Poiché ormai è stato stabilito che fanno parte del Consiglio Superiore della Magistratura per un terzo membri designati, o eletti, o nominati dal Parlamento, è rimasta impregiudicata la proposta dell'onorevole Lussu, che il vicepresidente sia eletto fra i membri designati dal Parlamento.

Su questa proposta l'onorevole Lussu ed altri hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto.

Lussu. Ritiro la richiesta votazione a scrutinio segreto.

Presidente Terracini. Ed allora passiamo alla votazione.

Moro. Chiedo la votazione per appello nominale.

Presidente Terracini. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Avevo ritirata la richiesta di scrutinio segreto per non far perdere tempo all'Assemblea; ma se si chiede l'appello nominale, io insisto nella richiesta di scrutinio segreto.

Presidente Terracini. Procediamo alla votazione a scrutinio segreto dell'emendamento proposto dall'onorevole Lussu:

«da un vicepresidente eletto tra i membri designati dal Parlamento».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Presidente Terracini. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Presenti.......................... 311
Votanti...................... 310
Astenuti......................... 1
Maggioranza.............. 156
Voti favorevoli........... 159
Voti contrari.............. 151

(L'Assemblea approva).

[Nel resoconto stenografico della seduta segue l'elenco dei deputati che hanno preso parte alla votazione.]

Presidente Terracini. Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 97:

«Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari».

[La discussione e le votazioni su questo comma sono riportate a commento dell'articolo 105.]

[...]

Presidente Terracini. [...] V'è ora la proposta dell'onorevole Abozzi di aggiungere:

«Il primo presidente della Corte di cassazione promuove l'azione disciplinare contro i magistrati».

L'onorevole Perrone Capano propone a sua volta questa formulazione:

«L'azione disciplinare contro i magistrati può essere esercitata dal Ministro della giustizia e dai procuratori generali della cassazione e delle Corti di appello».

Infine l'onorevole Varvaro propone:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura assicura l'indipendenza e la disciplina dei magistrati».

Ritengo che quest'ultima formulazione riprenda lo stesso concetto della Commissione, la quale deferisce al Consiglio superiore della Magistratura la competenza in materia disciplinare.

Pertanto, ritengo che la proposta dell'onorevole Varvaro non rappresenti in realtà un emendamento di sostanza, ma una diversa formulazione; mentre la proposta dell'onorevole Perrone Capano è nettamente diversa da quella della Commissione.

Invito l'onorevole Ruini ad esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sono perfettamente d'accordo che il Ministro della giustizia deve avere la facoltà di compiere questa azione disciplinare.

Però — mi dispiace insistere — questa è materia da rimandare all'articolo 99, in contesto con quella questione, che abbiamo rinviato, della facoltà disciplinare e di tutti i particolari, che riguardano questa materia.

Pertanto, anche per questo faccio la proposta di rinvio.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini propone di rinviare anche questa materia all'articolo 99.

Se non vi sono osservazioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Vi è ora un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Targetti ed altro analogo proposto dagli onorevoli Colitto e Mortati, sui quali già stamane l'onorevole Ruini ha espresso il parere della Commissione. Si tratta di passare alla votazione, salvo collocamento, che sarà deciso in sede di coordinamento.

Poiché i due testi differiscono solo nella forma, pongo ai voti la formulazione proposta dall'onorevole Targetti che, nella redazione definitiva, è del seguente tenore:

«L'organizzazione ed il funzionamento secondo legge di tutti i servizi della giustizia sono di competenza del Ministro della giustizia, che ne è responsabile innanzi al Parlamento».

(È approvata).

Do pertanto lettura del testo dell'articolo 97, quale risulta dalle votazioni testé effettuate:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

«Il Consiglio superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto di un vicepresidente eletto fra i membri designati dal Parlamento, del primo presidente della Corte di cassazione, del procuratore generale della Corte medesima e di membri designati per quattro anni, e non rieleggibili nel Consiglio successivo, per due terzi da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e per un terzo dal Parlamento fuori del proprio seno fra persone che appartengono alle seguenti categorie: professori ordinari di materie giuridiche nelle Università e avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio superiore della Magistratura cessa, finché dura in tale carica, di essere iscritto negli albi professionali e non può essere membro del Parlamento o di un Consiglio regionale.

«Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, le promozioni.

«L'organizzazione e il funzionamento secondo legge di tutti i servizi della giustizia sono di competenza del Ministro della giustizia, che ne è responsabile innanzi al Parlamento».

Resta quindi da esaminare ancora la competenza del Consiglio superiore in relazione ai trasferimenti ed all'azione disciplinare.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti